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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 22254/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8386/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3542/2019,depositata i l 23/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica in data 23 agosto 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ne aveva respinto le domande proposte contro [OSCURATO:PERSONA] e dirette ad accertarne la responsabilità professionale quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di immobile di loro proprietà, nonché a conseguire la risoluzione del contratto inter partes e il risarcimento del danno, quantificato in euro 7.557,52.

2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento era da dichiarare inammissibile per effetto del giudicato formatosi, in altro giudizio tra le stesse parti, sulla “domanda di pagamento, e quindi di adempimento del contratto, proposta dal geom.

Garbelli” ed accolta dal giudice in precedenza adito (Tribunale di Como), non potendo, quindi, il diritto del Garbelli più essere messo in discussione; b ) la domanda di risarcimento del danno era infondata, in quanto non vi era dimostrazione dell’esistenza di alcun danno derivante dalla dedotta erronea progettazione dell’apertura sul balcone di due camere da letto per non aver considerato che il muro perimetrale sul quale dovevano aprirsi le due porte-finestre era un muro portante; b.1 ) i committenti avevano inteso realizzare un accesso sul balcone e ciò aveva comportato “la necessità di una verifica statica delle strutture e della esecuzione di opere di rinforzo, interventi tutti necessari per garantire l’accesso al terrazzo per le caratteristiche dell’immobile e non per errori imputabili al geom.

Garbelli”; b.2) anche gli “ulteriori esborsi non preventivati” che i committenti assumevano di aver dovuto effettuare “per rimediare all’errore progettuale”, erano “in relazione causale con le caratteristiche strutturali dell’immobile, e non con l’errore progettuale”; b.3) infine, quanto alla mancata realizzazione dell’accesso al balcone per la seconda camera dell’immobile, essendo ciò dipeso dalle “caratteristiche strutturali oggettive dell’immobile” stesso e non da errore del Garbelli, non poteva addebitarsi al convenuto “una minore fruibilità ed amenità della predetta stanza da letto”.

3. –Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo e secondo mezzo – congiuntamente trattati – è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti.

La Corte territoriale, in contrasto con il principio per cui la pronuncia in rito non produce effetti di giudicato sostanziale, avrebbe errato a ritenere inammissibile la domanda di risoluzione del contratto inter partes , avendo il Tribunale di Como, nella sentenza che riconosceva solo una parte del compenso richiesto dal Garbelli, “accertato il parziale quanto minimale adempimento del professionista (conseguentemente l’inadempimento grave) … lasciando impregiudicata la questione di merito relativa all’accertamento dell’inidoneità delle sue prestazioni”.

Inoltre, il giudice di appello, nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno, avrebbe omesso di esaminare quanto accertato dalla c.t.u. espletata nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Como, da cui emergeva la responsabilità professionale del geometra Garbelli e il pregiudizio patito da essi committenti.

2. –Con il terzo e quarto motivo – proposti in via subordinata “o alternativamente” – è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nella valutazione delle risultanze istruttorie “con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Como e alla consulenza tecnica d’ufficio ivi svolta” e, comunque, per aver adottato una motivazione apparente, “poiché priva di una concreta valutazione critica in termini logico-giuridici e tecnico-scientifici, gravemente scollata dalle emergenze documentali e istruttorie”.

3. – Il ricorso veicola censure in parte infondate e in parte inammissibili.

3.1. –Infondata è, anzitutto, la doglianza che deduce l’errore di diritto della Corte territoriale nell’aver reputato che il giudicato sulla debenza del compenso in favore del professionista da parte dei committenti impedisse una pronuncia di risoluzione del contratto fonte del credito accertato in via definitiva, poiché il giudicato sullacondanna all’adempimento del contratto presuppone l’esistenza del rapporto contrattuale (Cass. n. 15290/2011), che la pronuncia, richiesta dal debitore, di risoluzione del vincolo contrattuale, avente effetti ex tunc, non potrebbe più mettere in discussione.

Del resto, gli stessi ricorrenti, con la memoria ex art. 380 - bis c.p.c., non insistono sulla pretesa risolutoria, mantenendo ferme unicamente le censure in ordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, in coerenza con il principio di diritto (dagli stessi ricorrenti richiamato) per cui, nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. n. 6886/2014).

3.2. –Inammissibili sono le ulteriori censure.

E’ inammissibile, anzit utto , la doglianza che lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale – come emerge già dalla sintesi di cui al § 2 dei “Fatti di causa” che precede (ed al quale si rinvia; cfr. altresì pp. 7/9 della sentenza di appello) – si most ra affatto intelligibile e priva di insanabili contraddizioni, ben rispettosa del c.d.

“minimo costituzionale”, là dove, invece, le critiche di parte ricorrente non deducono – come consentito (Cass., S.U., n. 8053/2014) - un vizio risultante dal testo stesso della sentenza della Corte territoriale, ma fanno leva sul confronto con le risultanze processuali.

Sono, inammissibili le ulteriori doglianze le quali, lungi dallo strutturarsi come deduzione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, investono di per sé l’omesso esame di elementi istruttori e la valutazione delle prove rimessa al giudice del merito.

Va, del resto, rammentato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (tra le tante, Cass.n. 11892/2016).

E’, altresì, inammissibile la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., essendo orientamento stabile di questa Corte quello secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale (nella specie, come detto, insussistente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (tra le altre, cfr.: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018).

Con l’ulteriore precisazione che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. n. 11892/2016, citata; Cass. n. 18092/2020).

4. –Il ricorso va, dunque, rigettato.

5. -Un tale esito consente – alla luce delle considerazioni che seguono - di ritenere assorbito l’esame dell’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dello stesso (eccezione che la memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c. estende alla procura e alla relata di notificazione) in ragione del disconoscimento della firma digitale (per essere la firma non valida, il certificato non attendibile, né rispettoso delle specifiche tecniche di cui alla delibera CNIPA n. 45/2009 e né di “firma digitale”: p. 3 del controricorso) da parte del controricorrente stesso, il quale ne postula, pertanto, l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e l’inammissibilità ex art. 327 c.p.c.

Non ignora il Collegio che lo scrutinio di tale eccezione si imporrebbe come logicamente preliminare rispetto all’esame del fondo delle censure veicolate con l’atto di impugnazione, attenendo essa al riscontro di un presupposto processuale della stessa impugnazione.

Va, tuttavia, rilevato che una questione analoga – ossia, quella della ammissibilità e/o validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche d’impugnazione) nativo informatico, ma privo di sottoscrizione digitale – è stata fatta oggetto d i rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c. con l’ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023.

Sicché, ciò imporrebbe una sospensione del presente giudizio di legittimità in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Tuttavia, come deciso da questa Corte in un caso dai tratti similari rispetto a quello in esame (questione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla parte ricorrente per cassazione: cfr. Cass. n. 13203/2015), occorre valorizzare anche nella presente controversia il principio – consolidato (tra le altre, Cass., S.U., n. 6826/2010; Cass. n. 3189/2012; Cass. n. 15106/2013; Cass. n. 12515/2018; Cass. n. 8980/2020) - per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare, o impedire, attività processuali che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, se possibile nel “merito”, senza essere dettate da esigenze strettamente funzionali all’osservanza effettiva del principio del contraddittorio ovvero imposte da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a spiegare i suoi effetti.

Di qui, la superfluità che caratterizzerebbe, ad esempio, un provvedimento interlocutorio volto a disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, a fronte del rilievo immediato di infondatezza (o di inammissibilità) del ricorso per cassazione, considerato che la concessione di quel termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Invero, come rilevato nella citata Cass. n. 12303/2015 (dalla cui motivazione sono tratte le argomentazioni che seguono), la prospettiva, sebbene non proprio sovrapponibile, è comunque non dissimile, almeno sotto il profilo della funzionalità rispetto ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, da quella sottesa al principio della “ragione più liquida”, ovvero dell’esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione.

Principio, questo, che impone, infatti, un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consentendo di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (per cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (da intendersi anche come minor dispendio di energie processuali complessive) - pur se logicamente subordinata, come è per la questione di “merito” rispetto a quella preliminare di rito (per cui ancora una volta soccorre il principio, tendenziale, di preferenza della decisione di merito) - senza che sia, quindi, necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014; Cass., S.U., n. 9936/2014, in cui la “ragione più liquida” del merito ha consentito di ritenere assorbita la questione di giurisdizione; segnatamente, poi, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014).

Nel caso in esame, sebbene non di “questione” si tratti, ma dello scrutinio complessivo delle censure proposte con il ricorso per cassazione (anteposte alla verifica del presupposto processuale concernentela validità/ammissibilità del ricorso stesso), il percorso segnato dai surrichiamati principi è reso praticabile dalla sensibile dilatazione temporale dei tempi di definizione del processo che deriva dall’attesa della conclusione del giudizio di cui sono state investite le Sezioni Unite.

Dilatazione temporale da ritenersi, nella specie, non consentanea al principio, costituzionale e sovranazionale, di “durata ragionevole” del giudizio e neppure funzionale a quello del “giusto processo” (del pari di rango costituzionale e convenzionale europeo), considerata l’incongruenza che si porrebbe, nello specifico della presente controversia, anche in rapporto allo stesso concreto operare del principio di tendenziale prevalenza della definizione “nel merito” del giudizio (come accennato, da intendersi, nell’ambito del giudizio di legittimità, come volto a scrutinare le censure mosse alla sentenza impugnata).

E, difatti, ove all’esito del giudizio rimesso dinanzi alle Sezioni Unite si giungesse ad una soluzione incline alla ammissibilità/validità del ricorso (finanche per raggiungimento dello scopo: Cass., S.U., n. 22438/2018), non potrebbe che addivenirsi ad un esame del fondo dei motivi di impugnazione e ribadirsi quanto già sin d’ora statuito, ossia il rigetto del ricorso.

6. -I ricorrenti soccombenti vanno condannati al pagamento , in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna i ricorrent i al pagam ento, in solido tra loro, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8386/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3542/2019,depositata i l 23/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica in data 23 agosto 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ne aveva respinto le domande proposte contro [OSCURATO:PERSONA] e dirette ad accertarne la responsabilità professionale quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di immobile di loro proprietà, nonché a conseguire la risoluzione del contratto inter partes e il risarcimento del danno, quantificato in euro 7.557,52. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento era da dichiarare inammissibile per effetto del giudicato formatosi, in altro giudizio tra le stesse parti, sulla “domanda di pagamento, e quindi di adempimento del contratto, proposta dal geom. Garbelli” ed accolta dal giudice in precedenza adito (Tribunale di Como), non potendo, quindi, il diritto del Garbelli più essere messo in discussione; b ) la domanda di risarcimento del danno era infondata, in quanto non vi era dimostrazione dell’esistenza di alcun danno derivante dalla dedotta erronea progettazione dell’apertura sul balcone di due camere da letto per non aver considerato che il muro perimetrale sul quale dovevano aprirsi le due porte-finestre era un muro portante; b.1 ) i committenti avevano inteso realizzare un accesso sul balcone e ciò aveva comportato “la necessità di una verifica statica delle strutture e della esecuzione di opere di rinforzo, interventi tutti necessari per garantire l’accesso al terrazzo per le caratteristiche dell’immobile e non per errori imputabili al geom. Garbelli”; b.2) anche gli “ulteriori esborsi non preventivati” che i committenti assumevano di aver dovuto effettuare “per rimediare all’errore progettuale”, erano “in relazione causale con le caratteristiche strutturali dell’immobile, e non con l’errore progettuale”; b.3) infine, quanto alla mancata realizzazione dell’accesso al balcone per la seconda camera dell’immobile, essendo ciò dipeso dalle “caratteristiche strutturali oggettive dell’immobile” stesso e non da errore del Garbelli, non poteva addebitarsi al convenuto “una minore fruibilità ed amenità della predetta stanza da letto”. 3. –Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo e secondo mezzo – congiuntamente trattati – è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti. La Corte territoriale, in contrasto con il principio per cui la pronuncia in rito non produce effetti di giudicato sostanziale, avrebbe errato a ritenere inammissibile la domanda di risoluzione del contratto inter partes , avendo il Tribunale di Como, nella sentenza che riconosceva solo una parte del compenso richiesto dal Garbelli, “accertato il parziale quanto minimale adempimento del professionista (conseguentemente l’inadempimento grave) … lasciando impregiudicata la questione di merito relativa all’accertamento dell’inidoneità delle sue prestazioni”. Inoltre, il giudice di appello, nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno, avrebbe omesso di esaminare quanto accertato dalla c.t.u. espletata nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Como, da cui emergeva la responsabilità professionale del geometra Garbelli e il pregiudizio patito da essi committenti. 2. –Con il terzo e quarto motivo – proposti in via subordinata “o alternativamente” – è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nella valutazione delle risultanze istruttorie “con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Como e alla consulenza tecnica d’ufficio ivi svolta” e, comunque, per aver adottato una motivazione apparente, “poiché priva di una concreta valutazione critica in termini logico-giuridici e tecnico-scientifici, gravemente scollata dalle emergenze documentali e istruttorie”. 3. – Il ricorso veicola censure in parte infondate e in parte inammissibili. 3.1. –Infondata è, anzitutto, la doglianza che deduce l’errore di diritto della Corte territoriale nell’aver reputato che il giudicato sulla debenza del compenso in favore del professionista da parte dei committenti impedisse una pronuncia di risoluzione del contratto fonte del credito accertato in via definitiva, poiché il giudicato sullacondanna all’adempimento del contratto presuppone l’esistenza del rapporto contrattuale (Cass. n. 15290/2011), che la pronuncia, richiesta dal debitore, di risoluzione del vincolo contrattuale, avente effetti ex tunc, non potrebbe più mettere in discussione. Del resto, gli stessi ricorrenti, con la memoria ex art. 380 - bis c.p.c., non insistono sulla pretesa risolutoria, mantenendo ferme unicamente le censure in ordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, in coerenza con il principio di diritto (dagli stessi ricorrenti richiamato) per cui, nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. n. 6886/2014). 3.2. –Inammissibili sono le ulteriori censure. E’ inammissibile, anzit utto , la doglianza che lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale – come emerge già dalla sintesi di cui al § 2 dei “Fatti di causa” che precede (ed al quale si rinvia; cfr. altresì pp. 7/9 della sentenza di appello) – si most ra affatto intelligibile e priva di insanabili contraddizioni, ben rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, là dove, invece, le critiche di parte ricorrente non deducono – come consentito (Cass., S.U., n. 8053/2014) - un vizio risultante dal testo stesso della sentenza della Corte territoriale, ma fanno leva sul confronto con le risultanze processuali. Sono, inammissibili le ulteriori doglianze le quali, lungi dallo strutturarsi come deduzione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, investono di per sé l’omesso esame di elementi istruttori e la valutazione delle prove rimessa al giudice del merito. Va, del resto, rammentato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (tra le tante, Cass.n. 11892/2016). E’, altresì, inammissibile la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., essendo orientamento stabile di questa Corte quello secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale (nella specie, come detto, insussistente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (tra le altre, cfr.: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018). Con l’ulteriore precisazione che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. n. 11892/2016, citata; Cass. n. 18092/2020). 4. –Il ricorso va, dunque, rigettato. 5. -Un tale esito consente – alla luce delle considerazioni che seguono - di ritenere assorbito l’esame dell’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dello stesso (eccezione che la memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c. estende alla procura e alla relata di notificazione) in ragione del disconoscimento della firma digitale (per essere la firma non valida, il certificato non attendibile, né rispettoso delle specifiche tecniche di cui alla delibera CNIPA n. 45/2009 e né di “firma digitale”: p. 3 del controricorso) da parte del controricorrente stesso, il quale ne postula, pertanto, l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e l’inammissibilità ex art. 327 c.p.c. Non ignora il Collegio che lo scrutinio di tale eccezione si imporrebbe come logicamente preliminare rispetto all’esame del fondo delle censure veicolate con l’atto di impugnazione, attenendo essa al riscontro di un presupposto processuale della stessa impugnazione. Va, tuttavia, rilevato che una questione analoga – ossia, quella della ammissibilità e/o validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche d’impugnazione) nativo informatico, ma privo di sottoscrizione digitale – è stata fatta oggetto d i rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c. con l’ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023. Sicché, ciò imporrebbe una sospensione del presente giudizio di legittimità in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Tuttavia, come deciso da questa Corte in un caso dai tratti similari rispetto a quello in esame (questione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla parte ricorrente per cassazione: cfr. Cass. n. 13203/2015), occorre valorizzare anche nella presente controversia il principio – consolidato (tra le altre, Cass., S.U., n. 6826/2010; Cass. n. 3189/2012; Cass. n. 15106/2013; Cass. n. 12515/2018; Cass. n. 8980/2020) - per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare, o impedire, attività processuali che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, se possibile nel “merito”, senza essere dettate da esigenze strettamente funzionali all’osservanza effettiva del principio del contraddittorio ovvero imposte da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a spiegare i suoi effetti. Di qui, la superfluità che caratterizzerebbe, ad esempio, un provvedimento interlocutorio volto a disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, a fronte del rilievo immediato di infondatezza (o di inammissibilità) del ricorso per cassazione, considerato che la concessione di quel termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. Invero, come rilevato nella citata Cass. n. 12303/2015 (dalla cui motivazione sono tratte le argomentazioni che seguono), la prospettiva, sebbene non proprio sovrapponibile, è comunque non dissimile, almeno sotto il profilo della funzionalità rispetto ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, da quella sottesa al principio della “ragione più liquida”, ovvero dell’esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione. Principio, questo, che impone, infatti, un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consentendo di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (per cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (da intendersi anche come minor dispendio di energie processuali complessive) - pur se logicamente subordinata, come è per la questione di “merito” rispetto a quella preliminare di rito (per cui ancora una volta soccorre il principio, tendenziale, di preferenza della decisione di merito) - senza che sia, quindi, necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014; Cass., S.U., n. 9936/2014, in cui la “ragione più liquida” del merito ha consentito di ritenere assorbita la questione di giurisdizione; segnatamente, poi, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014). Nel caso in esame, sebbene non di “questione” si tratti, ma dello scrutinio complessivo delle censure proposte con il ricorso per cassazione (anteposte alla verifica del presupposto processuale concernentela validità/ammissibilità del ricorso stesso), il percorso segnato dai surrichiamati principi è reso praticabile dalla sensibile dilatazione temporale dei tempi di definizione del processo che deriva dall’attesa della conclusione del giudizio di cui sono state investite le Sezioni Unite. Dilatazione temporale da ritenersi, nella specie, non consentanea al principio, costituzionale e sovranazionale, di “durata ragionevole” del giudizio e neppure funzionale a quello del “giusto processo” (del pari di rango costituzionale e convenzionale europeo), considerata l’incongruenza che si porrebbe, nello specifico della presente controversia, anche in rapporto allo stesso concreto operare del principio di tendenziale prevalenza della definizione “nel merito” del giudizio (come accennato, da intendersi, nell’ambito del giudizio di legittimità, come volto a scrutinare le censure mosse alla sentenza impugnata). E, difatti, ove all’esito del giudizio rimesso dinanzi alle Sezioni Unite si giungesse ad una soluzione incline alla ammissibilità/validità del ricorso (finanche per raggiungimento dello scopo: Cass., S.U., n. 22438/2018), non potrebbe che addivenirsi ad un esame del fondo dei motivi di impugnazione e ribadirsi quanto già sin d’ora statuito, ossia il rigetto del ricorso. 6. -I ricorrenti soccombenti vanno condannati al pagamento , in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna i ricorrent i al pagam ento, in solido tra loro, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ric
Sentenza Cassazione n. 22254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris