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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39981/2021

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7626/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]° rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, viale delle Milizie n. 34 (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4992/01/15 depositata il 23/09/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR romana accoglieva l'appello dell'Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità degli atti impugnati, cartelle di accertamento per IRPEF, IRAP e altri tributi riferite agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - con il primo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. per non avere la CTR disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore, avendo l'Agenzia delle entrate soccombente in primo grado notificato l'atto di appello solamente al contribuente; - il motivo è fondato; questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 33028 del 17/12/2019) sussistente l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio; essa sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti dì tutti ì partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio dì primo grado; - invero l'esplicita e chiara formulazione dell'art.53 del D. Lgs. n.546 del 1992 impone all'appellante principale nel giudizio tributario dì notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale; - conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati da parte ricorrente; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; - i restanti motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il primo motivi di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7626/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]° rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, viale delle Milizie n. 34 (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4992/01/15 depositata il 23/09/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR romana accoglieva l'appello dell'Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità degli atti impugnati, cartelle di accertamento per IRPEF, IRAP e altri tributi riferite agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - con il primo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. per non avere la CTR disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore, avendo l'Agenzia delle entrate soccombente in primo grado notificato l'atto di appello solamente al contribuente; - il motivo è fondato; questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 33028 del 17/12/2019) sussistente l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio; essa sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti dì tutti ì partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio dì primo grado; - invero l'esplicita e chiara formulazione dell'art.53 del D. Lgs. n.546 del 1992 impone all'appellante principale nel giudizio tributario dì notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale; - conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati da parte ricorrente; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; - i restanti motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il primo motivi di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso i
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