CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 31797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per quattro fatti di evasione commessi il 20.6.2020, il 21.6.2020, il 24.6.2020 e il 16.7.2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. A fronte di motivi specifici di appello con cui erano state richiamate le deposizioni dei testi Perdichizzi, Buonamico, Segreto nonché documentazione acquisita volta a comprovare l'assenza di elemento psicologico, la motivazione sarebbe viziata.Si assume che l'imputato avrebbe erroneamente ritenuto che la zona antistante- una corte - la porta d'ingresso della sua abitazione fosse una pertinenza a lui accessibile; si aggiunge che quando il proprietario della casa (Perdichizzi) consegnò in locazione l'immobile disse che anche quello spazio "andava" con la casa. Con riguardo alla condotta del 16.7.2020, la teste Buonamico, dirimpettaia del Calabrò, aveva riferito in dibattimento di aver chiamato l'imputato per "un problema alla erogazione dell'acqua". Anche il teste Segreto, ausiliario di polizia giudiziaria, avrebbe confermato in giudizio che la corte antistante l'abitazione del ricorrente fosse di proprietà privata e in tal senso si richiama la giurisprudenza che esclude la rilevanza, ai fini del reato di evasione, dei giardini e dei cortili. Di fronte a tali motivi, la motivazione sarebbe omessa e comunque viziata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha chiarito che: a) il 16.7.2020 l'imputato fu trovato all'interno della cucina della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di questa e di un'altra donna; b) il 20.6.2020 l'imputato fu trovato sotto la tettoia dell'abitazione della Perdichizzi in compagnia di altre due persone a lui estranee; c) non diversamente, il 21.6.2020 l'imputato fu trovato all'esterno della sua abitazione in compagnia di due persone, di cui una già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; d) il 24.6.2020 il ricorrente fu trovato dalla polizia nel mentre innaffiava un'aiuola di pertinenza della abitazione della stessa Perdichizzi. Sotto altro profilo, i Giudici di merito hanno spiegato come il contratto stipulato dall'imputato prevedesse la locazione del solo locale al pian terreno e non anche di pertinenze e che la striscia di terreno antistante l'immobile al cui interno era ristretto l'imputato, cioè la strada che consentiva di accedere alle diverse abitazioni poste su quella via, era di proprietà privata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito che hanno chiaramente escluso che quello spazio fosse una pertinenza e, soprattutto, che fosse compreso nella locazione. Né è obiettivamente chiara la ragione per la quale l'imputato potesse ritenere cha la "strada" fosse stata a lui locata. La Corte di cassazione ha già chiarito che agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria. (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268500 in fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingo, sulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitava l'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento che ne impediva la chiusura). Né, sotto altro profilo, è chiaro perché non sarebbe configurabile l'evasione in relazione al fatto commesso il 16.7.2020, quando l'imputato fu trovato all'interno di un'altra abitazione, non essendo stato provato alcunchè. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.