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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 27641/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso diWu [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09 /0 4 /19 82 , avverso la sentenzain data 19/06/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 19 giugno 20 2 4 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 26 giugno 2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 perché, in qualità della omonima ditta individuale , aveva riprodotto o posto in vendita 21 cubi di Rubik e 63.054 stickers per bambini riproducenti i personaggi di [OSCURATO:PERSONA].

2. L’imputata articola due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo in relazione al cubo di Rubik e agli stickers della [OSCURATO:PERSONA] per cui non esisteva alcuna protezione e il secondo in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Pacifici i fatti, il tema sollevato dalla ricorrente con il primo motivo è se il cubo di Rubik e gli stickers della [OSCURATO:PERSONA] siano liberamente riproducibili.

In particolare, con riferimento al primo punto, l’imputata richiama la giurisprudenza della Corte UE che ha negato la protezione del cubo; con riferimento al secondo punto, non contesta la protezione dei personaggi di [OSCURATO:PERSONA] ma la prova della loro fedele riproduzione.

Ritiene il Collegio che entrambi gli argomenti del primo motivo siano infondati.Va in primo luogo sottolineato che, come già precisato da questa Corte, la tutela apprestata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 ha come oggetto il diritto d’autore in quanto tale, inteso come paternità dell’opera di ingegno, e i diritti connessi al suo esercizio, cui è collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto (si vedano in particolare Sez. 3, n. 45735 del 29/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 271186-01, in un caso di magliette riproducenti personaggi dei cartoni animati; Sez. 3, n. 17218 del 17/02/2011, Cao, Rv. 249994-01, in un caso di detenzione per la vendita di portacellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di cartoni animati destinate al circuito cinematografico e televisivo; Sez. 3, n. 8676 del 17/01/2007, Basso, non mass., in un caso sempre di protezione di immagini di personaggi dei cartoni animati).

Quanto al cubo di Rubik, l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio - annullamento di recente ribadito dalla sentenza del Tribunale UE, Sesta Sezione, 9 luglio 2025, C-1170/23, [OSCURATO:PERSONA] v.

EUIPO - è inconferente, perché la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno come tale protetta dal diritto di autore secondo la legge n. 633 del 1941.

Si evidenzia sul punto che lo stesso Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 30 aprile 2025, ha accordato in fase cautelare la protezione del cubo come opera di design industriale.

La sentenza impugnata è perfettamente in linea con tale costante interpretazione della legge sul diritto d’autore, perché ha ribadito che la tutela penale non è condizionata al marchio o al brevetto, ma all’opera di ingegno come frutto della capacità creativa.

La ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza e non vi si è confrontata.

Quanto agli stickers della [OSCURATO:PERSONA], la censura è relativa alla prova della fedele riproduzione, che è stata però raggiunta in modo soddisfacente con la testimonianza dell’operante, il cui contenuto non è stato confutato dalla ricorrente.

La deduzione quindi è generica.

Va respinto anche il secondo motivo di ricorso sul diniego della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché la Corte territoriale ha ben evidenziato che il numero di prodotti era considerevole e che la ricorrente non aveva supportato la relativa istanza con adeguata allegazione di fatti e prove.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diWu [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09 /0 4 /19 82 , avverso la sentenzain data 19/06/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 19 giugno 20 2 4 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 26 giugno 2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 perché, in qualità della omonima ditta individuale , aveva riprodotto o posto in vendita 21 cubi di Rubik e 63.054 stickers per bambini riproducenti i personaggi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’imputata articola due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo in relazione al cubo di Rubik e agli stickers della [OSCURATO:PERSONA] per cui non esisteva alcuna protezione e il secondo in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Pacifici i fatti, il tema sollevato dalla ricorrente con il primo motivo è se il cubo di Rubik e gli stickers della [OSCURATO:PERSONA] siano liberamente riproducibili. In particolare, con riferimento al primo punto, l’imputata richiama la giurisprudenza della Corte UE che ha negato la protezione del cubo; con riferimento al secondo punto, non contesta la protezione dei personaggi di [OSCURATO:PERSONA] ma la prova della loro fedele riproduzione. Ritiene il Collegio che entrambi gli argomenti del primo motivo siano infondati.Va in primo luogo sottolineato che, come già precisato da questa Corte, la tutela apprestata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 ha come oggetto il diritto d’autore in quanto tale, inteso come paternità dell’opera di ingegno, e i diritti connessi al suo esercizio, cui è collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto (si vedano in particolare Sez. 3, n. 45735 del 29/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 271186-01, in un caso di magliette riproducenti personaggi dei cartoni animati; Sez. 3, n. 17218 del 17/02/2011, Cao, Rv. 249994-01, in un caso di detenzione per la vendita di portacellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di cartoni animati destinate al circuito cinematografico e televisivo; Sez. 3, n. 8676 del 17/01/2007, Basso, non mass., in un caso sempre di protezione di immagini di personaggi dei cartoni animati). Quanto al cubo di Rubik, l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio - annullamento di recente ribadito dalla sentenza del Tribunale UE, Sesta Sezione, 9 luglio 2025, C-1170/23, [OSCURATO:PERSONA] v. EUIPO - è inconferente, perché la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno come tale protetta dal diritto di autore secondo la legge n. 633 del 1941. Si evidenzia sul punto che lo stesso Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 30 aprile 2025, ha accordato in fase cautelare la protezione del cubo come opera di design industriale. La sentenza impugnata è perfettamente in linea con tale costante interpretazione della legge sul diritto d’autore, perché ha ribadito che la tutela penale non è condizionata al marchio o al brevetto, ma all’opera di ingegno come frutto della capacità creativa. La ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza e non vi si è confrontata. Quanto agli stickers della [OSCURATO:PERSONA], la censura è relativa alla prova della fedele riproduzione, che è stata però raggiunta in modo soddisfacente con la testimonianza dell’operante, il cui contenuto non è stato confutato dalla ricorrente. La deduzione quindi è generica. Va respinto anche il secondo motivo di ricorso sul diniego della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché la Corte territoriale ha ben evidenziato che il numero di prodotti era considerevole e che la ricorrente non aveva supportato la relativa istanza con adeguata allegazione di fatti e prove. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese pr
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