CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'odierno ricorrente con le sentenze del Tribunale di Modena pronunciate il 25 giugno 2012 (irrevocabile il 25 ottobre 2015) ed il 19 novembre 2012 (irrevocabile il 31 luglio 2016), avendo egli commesso il delitto ex art.216 I. fall. in data 13 marzo 2017 e, quindi, entro i cinque anni dalla irrevocabilità delle due sentenze sopra indicate; Rilevato, che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato poiché la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva è riservata, come espressamente indicato dall'art.545-bis del codice di rito, alla fase della cognizione; inoltre, la norma transitoria di cui all'art.95 del d.lgs. 150/2022 consente di presentare l'istanza di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, termine già ampiamente decorso nel caso in esame; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo