CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 28585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38679/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Dichiarazione cessazione materia del contendere – Rinuncia agli atti -Presupposti R.G.N. 38679/2019 Ud. 25/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 2 di 10 FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 148/2019 depositata il 15/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 148/2019, depositata in data 15 luglio 2019, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1398/2017, depositata in data 17 ottobre 2017, la quale aveva accolto le domande formulate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Cagliari, riferendo in fatto di essere stato dipendente dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (Ente sardo acquedotti e fognature), in forza di rapporto di lavoro subordinato che era successivamente proseguito -per effetto di cessione di ramo d'azienda sottoscritta in data 18 luglio 2005 - in capo al nuovo gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, [OSCURATO:SOCIETA], la quale, a Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 3 di 10 propria volta, in data 22 dicembre 2005, era stata incorporata in [OSCURATO:PERSONA]. Aveva ulteriormente riferito l’odierno ricorrente incidentale che nei rapporti giuridici facenti capo ad [OSCURATO:SOCIETA] era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 21, comma quinto, L. R. Sardegna n. 4/2006 Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver partecipato tra il 2001 ed il 2003, ai gruppi per la progettazione e/o direzione lavori di collaudo di alcune delle opere, proseguendo tali attività professionali nel periodo ricompreso tra il 2004 ed il 2005, e di avere quindi maturato il diritto all'incentivo previsto dall’art. 18, Legge n. 109/1994, riconosciutogli solo in misura parziale, aveva chiesto la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle somme ancora dovute. Il Tribunale di Cagliari aveva accolto la domanda, affermando che i debiti sorti fino al 18 luglio 2005 in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di retribuzione dovevano gravare sulla [OSCURATO:PERSONA], per via della successione nei rapporti giuridici facenti capo ad [OSCURATO:SOCIETA] e, solidalmente, ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo ad [OSCURATO:PERSONA], mentre i crediti sorti in data successiva al 18 luglio 2005 dovevano ritenersi gravanti sulla sola nuova datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA]. 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello sollevata da [OSCURATO:PERSONA] ma, nel merito, ha ritenuto infondati i motivi di gravame, affermando che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti vantati dall’appellato derivava direttamente dal disposto di cui all’art. 2112 c.c., non operando tale Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 4 di 10 previsione alcuna distinzione tra il trattamento retributivo di base ed i trattamenti accessori. La Corte, ulteriormente, ha: − richiamato il “Regolamento [OSCURATO:SOCIETA].”, vincolante per la stessa [OSCURATO:PERSONA] e tale da obbligare anche quest’ultima alla liquidazione degli incentivi ex art. 18, Legge n. 109/1994 e 47, L.R. Sardegna n. 31/1998, a prescindere dal fatto che il credito fosse sorto prima o dopo la cessione del ramo di azienda; − escluso che detto Regolamento potesse essere stato modificato tramite una determinazione del Direttore Generale della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., consistendo quest’ultima in un mero atto amministrativo; − escluso l’applicazione dell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 2, Legge n. 109/1994, in virtù delle previsioni del contratto di servizio concluso dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 1° dicembre 2005 –in base al quale veniva affidata ad [OSCURATO:SOCIETA] l'intera attivitàdi esecuzione delle opere pubbliche per le quali la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto i finanziamenti da Regione, Stato ed Enti locali -ritenendo che in tale ambito rientrassero anche gli incentivi per l'attività di progettazione/direzione; − richiamato il disposto di cui all’art. 2504 - bis c.c., in virtù del quale si determina automaticamente la sostituzione della società incorporante – nella specie [OSCURATO:SOCIETA] e quindi [OSCURATO:PERSONA] - in tutti i rapporti relativi alla incorporata – nella specie [OSCURATO:SOCIETA]. - con conseguente responsabilità della società incorporante per i debiti dell’incorporata, compresi quelli verso i dipendenti; Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 5 di 10 − infine, escluso che l’omessa erogazione dei finanziamenti regionali a favore di [OSCURATO:PERSONA] valesse a giustificare l’omessa erogazione del compenso. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 c.c.; 2, 18 e 19, Legge n. 109/1994. In relazione ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero divenuti esigibili dopo il 18 luglio 2005 – e cioè dopo il trasferimento del ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA] – la ricorrente, dopo un’ampia ricostruzione del quadro fattuale e normativo, censura la decisione impugnata per avere la medesima escluso l’applicazione dell’art. 2, Legge n. 109/1994. Invoca la propria veste di concessionario e gestore del servizio idrico isolano, costituito con capitale interamente pubblico ed operante su un mercato non in libera concorrenza con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 18, Legge n. 109/1994 - espressamente prevista dal citato art. 2 – per tutte le attività realizzate dalla stessa ricorrente dopo il trasferimento del ramo di azienda a proprio favore. Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 6 di 10 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 c.c.; 1 e 2 L.R. Sardegna n. 10/2005. In relazione ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero sorti prima del 18 luglio 2005 – e quindi in capo all’Ente [OSCURATO:SOCIETA]. – la ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe violato: − l’art. 1, L.R. Sardegna n. 10/2005 - il quale, in relazione al trasferimento del personale al gestore affidatario del servizio idrico integrato, prevede che “L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento” - deducendo, quindi, la ricorrente che, in virtù di tale previsione, l’obbligazione di corresponsione dei compensi all’odierno ricorrente incidentale non si è trasferita ad [OSCURATO:SOCIETA] (e quindi ad [OSCURATO:PERSONA]), ma è rimasta in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. − l’art. 2112 c.c., in quanto applicato in una ipotesi – quella del trasferimento del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA] –in cui il passaggio si è verificato da un ente pubblico ad uno privato. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 18, Legge n. 109/1994; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe violato gli artt. 16 e 18, Legge n. 109/1994, nel momento in cui ha ritenuto non rilevante la circostanza del mancato trasferimento Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 7 di 10 da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ad [OSCURATO:PERSONA] delle quote dei finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere e sui quali dovevano gravare gli oneri per la corresponsione dei compensi incentivanti. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 437, secondo comma, 416, 101 c.p.c. Il ricorrente incidentale censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di novità che il ricorrente incidentale medesimo aveva sollevato in relazione al motivo di gravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva adinvocare l’applicazione dell’art. 2, Legge n. 109/1994, in quanto profilo non dedotto nel precedente grado di giudizio. Deduce, quindi, il ricorrente incidentale che la Corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in alternativa, ove si voglia ravvisare in rigetto implicito, nella violazione degli artt. 437, secondo comma, 416, 101 c.p.c. 3. Rileva questa Corte che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 21 ottobre 2024, a ridosso dell’udienza camerale fissata per l’esame del ricorso, atto intitolato “atto di rinuncia agli atti del giudizio e all’azione”, nel quale dichiara che, per effetto della conclusione di un’intesa conciliativa conclusa con il ricorrente incidentale, “RINUNCIA agli atti del presente giudizio e all’azione domandando all’Ecc.ma Corte di Cassazione adita di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l’estinzione del presente giudizio”. L’atto –cui non è stata allegata l’intesa conciliativa - reca in calce le indicazioni di “presa visione e accettazione nell’interesse e per conto” Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 8 di 10 sia del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] sia della controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, tuttavia, deve osservare che tali dichiarazioni di accettazione non sono accompagnate da alcuna sottoscrizione, risultando l’atto sottoscritto con firma digitale da parte del solo procuratore della ricorrente. Si deve, a questo punto, rammentare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula l’incontestato effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta, pur non occorrendo un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009). Questa Corte, in particolare, ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale - mentre quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 9 di 10 aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa; b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 ; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 21757 del 29/07/2021). Nel caso ora in esame, assente il presupposto della reciproca attestazione delle parti del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio – in virtù dell’assenza di qualsiasi adesione alla dichiarazione della ricorrente – e non potendosi , parimenti, stabilire se la dedotta conciliazione abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, questa Corte deve, conseguentemente, addivenire ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, da ciò scaturendo l’assorbimentodel ricorso incidentale in quanto espressamente condizionato (per una vicenda affine Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024 ) . 4. Alla luce dell’esito concreto del giudizio e delle peculiarità che hanno condotto alla presente decisione, si ritiene che sussistano ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso Sez. S4/L- R.G. 38679/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 10 di 10 di inammissibilità del gravame sopravvenuta (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015nonché la recente Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024). P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorso principale inammissibile per sopravvenuta