CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 16860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Muraca dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale di condanna del 16 dicembre 2014, definitivo il 23 maggio 2015, poiché il condannato aveva commesso un ulteriore reato, per il quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29 marzo 2019, definitiva il 18 giugno 2021. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, posto che, dal tenore letterale dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un reato nel quinquennio (per i delitti) o nel biennio (per le contravvenzioni) dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato. La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Nel caso di specie, risulta perciò sussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo Muraca commesso un nuovo reato nel biennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, a nulla rilevando che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente affermato che il nuovo reato era stato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de