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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:810
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1117_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑1117/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Eccezione di illegittimità»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di imprenditori di spicco [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1 g), e 2023/1089, 2023/1765 e 2024/2455] (v. punti 52, 53, 105, 109, 110, 132‑136)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089] (v. punti 61‑68)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di persona che fornisce un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che trae vantaggio dagli stessi – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di persona responsabile, che sostiene o attua azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 77‑81)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 92‑94, 111, 112, 137, 138)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 95, 96, 115‑123)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e persone, entità od organismi ad esse associati – Imprenditori di spicco che operano in Russia – Imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, allegato I, e 2023/1765] (v. punti 143‑148)

7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata – Violazione dell’obbligo di riesame – Insussistenza [Art. 4, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 160‑164, 172‑181)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Decisione adottata dal Consiglio previa analisi da parte di gruppi di lavoro interni – Violazione dell’obbligo di riesame – Insussistenza – Violazione delle forme sostanziali nell’ambito del procedimento di riesame – Insussistenza [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento interno del Consiglio, art. 19; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 14, § 3, e 2024/2455] (v. punti 184‑189)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia oppure imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Entità o organismo appartenente a uno Stato terzo – Esclusione – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Art. 6, § 1, TUE; art. 18, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 52, § 7; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 195‑201)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 21, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4‑6, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 206‑218) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1117_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑1117/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Eccezione di illegittimità» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di imprenditori di spicco [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1 g), e 2023/1089, 2023/1765 e 2024/2455] (v. punti 52, 53, 105, 109, 110, 132‑136) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089] (v. punti 61‑68) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di persona che fornisce un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che trae vantaggio dagli stessi – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di persona responsabile, che sostiene o attua azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 77‑81) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 92‑94, 111, 112, 137, 138) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 95, 96, 115‑123) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e persone, entità od organismi ad esse associati – Imprenditori di spicco che operano in Russia – Imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, allegato I, e 2023/1765] (v. punti 143‑148) 7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata – Violazione dell’obbligo di riesame – Insussistenza [Art. 4, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 160‑164, 172‑181) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Decisione adottata dal Consiglio previa analisi da parte di gruppi di lavoro interni – Violazione dell’obbligo di riesame – Insussistenza – Violazione delle forme sostanziali nell’ambito del procedimento di riesame – Insussistenza [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento interno del Consiglio, art. 19; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 14, § 3, e 2024/2455] (v. punti 184‑189) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia oppure imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Entità o organismo appartenente a uno Stato terzo – Esclusione – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Art. 6, § 1, TUE; art. 18, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 52, § 7; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 195‑201) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 21, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4‑6, 2023/1765, 2024/849 e 2024/2455] (v. punti 206‑218) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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