Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46922/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata, la finestra in cui era penetrato, già rotta dal complice la sera prima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di furto l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando la condotta violenta venga materialmente compiuta da persona diversa dall'agente che si limiti a profittare della circostanza creatasi, avendo la stessa natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f4ri er ga_lla L OSi i I iN CANICELLi7fl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., per essere stata, la finestra in cui era penetrato, già rotta dal complice la sera prima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di furto l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando la condotta violenta venga materialmente compiuta da persona diversa dall'agente che si limiti a profittare della circostanza creatasi, avendo la stessa natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f4ri er ga_lla L OSi i I iN CANICELLi7fl
Sentenza Cassazione n. 46922/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris