CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 luglio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Asti pronunciata il 23 ottobre 2019 (con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli), aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle altre aggravanti contestate, in relazione al delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 5, e 61 n. 7 cod. pen.) di cui al capo A) della rubrica, rideterminando la sola pena pecuniaria e quelle accessorie. 1.1. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, con il quale svolgeva un solo motivo, denunciando l' erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen., ed il correlato vizio della motivazione; in particolare, sosteneva che, illegittimamente, la Corte di appello, nel riformulare il calcolo della pena (a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva ed alle altre circostanze aggravanti), aveva fatto riferimento al minimo edittale (anni quattro di reclusione), introdotto successivamente alla commissione del fatto (12 dicembre 2017) con la legge n. 36 del 26 aprile 2019. Al contrario, la pena minima per il furto semplice, sulla quale 'ratione temporis' avrebbe dovuto essere operato il successivo aumento per la continuazione, era di anni tre di reclusione (e non di quattro come, invece, si leggeva nella impugnata sentenza). 1.2. Questa Corte di cassazione, con sentenza n.303/2022 emessa dalla Quinta Sezione, annullava la decisione impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio con esclusivo riguardo alla rideterminazione della pena, secondo la cornice edittale 'ratione temporis' vigente all'epoca della commissione del reato. 1.3. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 giugno 2022 e giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 1.236,00 di multa. La pena è stata stabilita nel seguente modo: anni tre di reclusione ed euro 927,00 di multa come pena base per il reato più grave di cui al capo A),aumentata di un terzo ex art.81, comma quarto, cod. pen. per il reato sub B). 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art.81, comma quarto, cod. pen. con riguardo all'art.627, comma terzo, del codice di rito. In particolare, il ricorrente osserva che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella lamentata violazione di legge avendo applicato l'aumento di pena per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo - ai sensi del quarto comma del citato art.81 - nonostante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti (tra cui anche la contestata recidiva) faceTe venire meno l'aumento per la continuazione in misura non inferiore ad un terzo della pena base. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve, infatti, ricordarsi che,in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01). 2.1. Invero, con la sopra indicata decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che la recidiva richiede, da parte del giudice, un accertamento complesso e articolato, inerente la maggiore colpevolezza e l'aumentata capacità a delinquere, che solo se negativo esclude ogni conseguenza e che, invece, permane e sopravvive comunque alla valutazione comparativa operata nel giudizio di bilanciamento, perché, quando questo avviene, la recidiva è stata già riconosciuta ed applicata, essendole stata attribuita quell'oggettiva consistenza che consente il confronto con le attenuanti concorrenti: attività successiva, questa, rimessa alla discrezionalità del giudice. Dunque, all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario: la recidiva ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati ritenuti dal giudice equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali, però, la recidiva avrebbe comportato l'aumento di pena. Va poi osservato che anche in altre occasioni; in cui la giurisprudenza di legittimità ha affrontato questioni comunque riferite alla recidiva, si è ritenuto che il giudizio di bilanciamento con altre circostanze concorrenti non determini conseguenze neutralizzanti degli ulteriori effetti della recidiva. E così, in tema di prescrizione, si è affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione, anche qualora nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata equivalente (Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013 Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv. 241945). Ci si riferisce, inoltre, in simili casi, alla sostanziale "applicazione" della recidiva, rilevando che la circostanza ag gravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro de gli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (v., ad es., Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729, in tema di prescrizione; Sez. 1, n. 8038 del 18/01/2011, Santoro, Rv. 249843; Sez. 1, n. 43019 del 14/10/2008, Buccini, Rv. 241831; Sez. 1, n. 29508 del 14/07/2006, Maggiore, Rv. 234867, in tema di divieto di sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi; Sez. 1, n. 47903 del 25/10/2012, dep. 2012, Cecere, Rv. 253883; Sez. 1, n. 27846 del 13/07/2006, Vicino, Rv. 234717, in materia di detenzione domiciliare). Neppure può dirsi che tale ragionamento si ponga in contraddizione con il principio del 'favor rei', dal momento che il giudice può tanto escludere radicalmente la recidiva, quanto ritenerla sussistente e confrontarla con le circostanze concorrenti, con esiti diversi circa la dosimetria della pena. 2.2. Pertanto, la decisione impu gnata risulta corretta essendosi attenuta al principio sopra indicato in materia di aumento di pena per la continuazione, in ipotesi di equivalenza tra circostanze generiche e recidiva. 2.3. Deve infine aggiungersi che, nella fattispecie, sulla sussistenza della contestata recidiva ex art.99, comma quarto, cod. pen. si è formato il giudicato, considerato che essa era stata già riconosciuta dal primo giudice e che, rispetto a tale capo della decisione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e con