CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, I'll agosto 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio da lui formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Dopo avere tratteggiato le condizioni al cospetto delle quali, secondo il quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, colui che sta espiando una pena relativa a reato compreso nel catalogo previsto dall'art. 4-bis, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere ammesso a permesso premio, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il reclamante è venuto meno all'onere di allegazione di elementi attestanti l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo che la fruizione del beneficio ne agevoli il ripristino. Al riguardo, ha rilevato che Loffredo si è limitato ad escludere, apoditticamente, la sussistenza delle condizioni testé indicate, che non può essere desunta dalla sola durata della restrizione carceraria e dalla partecipazione all'opera rieducativa, ed a richiamare, in sede di reclamo, un atto che, tuttavia, non ha allegato ed ha, poscia, ritenuto che l'inadempimento all'onere di allegazione preclude ogni successiva valutazione in ordine al suo percorso di risocializzazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente ritenuto che egli sia venuto meno al prescritto onere di allegazione cui ha, invece, adempiuto mediante l'indicazione di circostanze e vicende che avrebbero dovuto stimolare l'iniziativa istruttoria del Tribunale medesimo, che avrebbe dovuto, in specie, acquisire: l'informativa redatta il 17 luglio 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli a seguito della sua richiesta di concessione di permesso di necessità; l'elenco delle conversazioni sotto qualsiasi forma da lui intrattenute in costanza di detenzione; una relazione di sintesi aggiornata, risalendo quella versata in atti, peraltro di tipo meramente comportamentale, al 2019. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali, quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, peraltro, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Potenza non si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Premesso che non è in contestazione, nel caso in esame, la regolarità della condotta detentiva del condannato, va considerato che il provvedimento impugnato si incentra sull'omesso adempimento all'onere di allegazione gravante sul condannato, tenuto ad indicare gli elementi dai quali dovrebbe desumersi la non attualità di suoi collegamenti con contesti di criminalità organizzata e l'assenza del pericolo del loro ripristino. In proposito, va, in primo luogo, chiarito — a dispetto di quanto, almeno implicitamente, ritenuto dal Tribunale di sorveglianza — che l'introduzione di detti elementi in sede di reclamo non appare irrituale, avendo la giurisprudenza di legittimità, nel solco del cui indirizzo il Collegio intende muoversi, stabilito che «In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 - 01; Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691 - 01). Ora, l'odierno ricorrente, nell'esercizio delle facoltà riconosciutegli, ha introdotto, con il reclamo, alcuni argomenti suscettibili di incidere, in potenza, sull'apprezzamento delle condizioni per l'ammissione al permesso premio. In vista del superamento della presunzione relativa di pericolosità sociale e della dimostrazione del venir meno dei contatti con associazioni mafiose e dell'insussistenza del pericolo di una loro ripresa, ha evocato, in termini di sufficiente specificità, una relazione redatta, ad altri fini, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 17 luglio 2020, atto che il Tribunale di sorveglianza avrebbe potuto senz'altro acquisire, in quanto formato nell'ambito di un procedimento svoltosi presso quell'ufficio giudiziario.Ha, sotto altro aspetto, sollecitato l'acquisizione della più aggiornata relazione di sintesi redatta dalle competenti autorità penitenziarie, richiesta che trova indiretto, ma univoco, fondamento nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ove si afferma, tra l'altro, che spetta alla «magistratura di sorveglianza, attraverso un efficace collegamento con tutte le autorità competenti in materia», il compito «di svolgere d'ufficio una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente (ordinanza n. 271 del 1992)» e si aggiunge che «In particolare, l'art. 4-bis, comma 2, ordin. penit., prevede che, ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 (perciò, anche del permesso premio), la magistratura di sorveglianza decide non solo sulla base delle relazioni della pertinente autorità penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente». Deve, pertanto, arguirsi che, una volta eccepita l'assenza, in atti, della più aggiornata relazione di sintesi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto verificare l'esattezza del rilievo e, se del caso, disporre l'acquisizione del documento, funzionale ad una più completa delibazione del reclamo proposto dal condannato. Il provvedimento impugnato soffre, dunque, di una fallace interpretazione dell'estensione e delle modalità di adempimento del descritto onere di allegazione che, è opportuno ricordare sulla scia di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, trasmoda in un più stringente onere probatorio solo nel caso, che qui non pare ricorrere, in cui le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongano in senso negativo. Il segnalato errore metodologico ha inciso sull'esaustività dell'attività istruttoria propedeutica alla decisione sul reclamo, che — fermo restando l'essenziale rilievo, more solito desunto dalla richiamata pronunzia del giudice delle leggi, della dettagliata e motivata segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale (art. 4-bis, comma 3-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354) — avrebbe dovuto essere completata dando seguito, nei limiti del possibile, alle indicazioni del condannato il quale, nell'evocare, puntualmente, taluni atti agevolmente accessibili al giudice del reclamo, risulta avere adempiuto al prescritto l'onere di allegazione. Il vulnus all'ortodossia del procedimento si è riverberato sulla legittimità del provvedimento conclusivo, non potendosi, allo stato, pronosticare quale esito avrebbe avuto l'iniziativa istruttoria demandata al Tribunale di sorveglianza né se, ed in quale misura, i suoi eventuali esiti sarebbero stati idonei ad influire sull'apprezzamento della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al permesso premio. 6. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia e