CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1958
Cassazione n. 34069/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata condannata alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 e 2 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il godimento del beneficio del reddito di cittadinanza. La ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'erronea individuazione del nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva e al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che la separazione consensuale dei coniugi, omologata nel 2007, possa dimostrare una diversa composizione del nucleo familiare dell'imputata, non essendo mai intervenuto lo scioglimento del matrimonio. I certificati anagrafici attestavano, infatti, che negli anni successivi l'imputata aveva continuato a convivere con l'ex marito e con il figlio. Neppure la detenzione ha determinato una modifica stabile della composizione del nucleo familiare, trattandosi di un temporaneo allontanamento, durante il quale anche i periodi di licenza venivano trascorsi presso l'abitazione familiare. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto congruamente argomentato l'applicazione dell'aggravante, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione e la protrazione nel tempo delle condotte falsificatorie, sintomatiche di una maggiore pericolosità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti penali dell'imputata, e ritenuto che il reato in contestazione sia indicativo di una significativa e maggiore inclinazione a delinquere e pericolosità, ritenendo adeguato e proporzionato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Me della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/07/2026 Il consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA] ea i i qro ndrea Gentili [OSCURATO:PERSONA] C ANCF Se zio 2 2 SET 2026 Il DIREI1ORF AMMINIS i l A1 s $ni aDo74r