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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 05204/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Avellino avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli-10 0 Sezione riesame il 30/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 agosto 2022 il Tribunale di Napoli-10 0 Sezione riesame, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con la quale il 10 aprile del 2022 il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 settembre del 2019 ex art. 416- bis, commi 1,2,3,4, 5 e 8 cod. pen. per avere partecipato, con il ruolo di capo e organizzatore nonché promotore e finanziatore, assieme al fratello Pasquale, all'associazione per delinquere per delinquere di tipo camorristico denominata "[OSCURATO:PERSONA]" descritta nelle imputazioni provvisorie e operante nei territori di Avellino e dell'Irpinia «con condotta perdurante almeno fino al novembre 2018».

2. Con il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di della motivazione nel rigetto della eccezioni di utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, perché compiuti dopo la scadenza del termine di un anno della durata delle indagini preliminari (22/09/2017), e di improcedibilità dell'azione penale, perché esercitata dopo l'emissione del decreto di archiviazione (27/02/2019), fondate presupposto che l'ordinanza riguarda gli stessi fatti oggetto della prima e mai prorogata iscrizione nel registro degli indagati e di archiviazione senza un successivo decreto di riapertura delle indagini.

Si osserva che il Tribunale ha ritenuto che la contestazione circa la collocazione temporale dei fatti nel procedimento archiviato fosse chiusa, essendosi utilizzata l'espressione «almeno fino al maggio 2017», così da escludere che potesse estendersi a fatti posteriori, ma ha poi contraddittoriamente riconosciuto che la gravità degli indizi riguardante il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] pur se contestato come commesso «almeno fino al novembre 2018» potesse derivare anche da condotte successive (come quelle a cui si riferisce la conversazione n.7410 del 28/01/2019 richiamata a p. 9 dell'ordinanza).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono inosservanza e erronea applicazione degli articoli 273, 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen. nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo il decorso del termine di un anno di durata delle indagini preliminari (il 22/09/2017, decorrente dal 22/09/2016 quando [OSCURATO:PERSONA] fu iscritto per la prima volta nel registro degli indagati in relazione al fatto su cui si fonda l'attuale titolo cautelare) mai prorogato.

Si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le successive iscrizioni riguardino fatti diversi e posteriori rispetto a quelli oggetto della prima, mentre è documentato che il delitto che di questa è oggetto (22/09/2016) è quello per il quale si procede e la gravità degli indizi deriva esclusivamente dai contenuti di conversazioni inutilizzabili perché successive al 22/09/2017.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 273, 414 e 345, comma 2, cod. proc. pen. perché l'azione penale è stata esercitata dopo l'emissione del decreto di archiviazione (27/02/2019), in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Si osserva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non f precluse nuove investigazioni per lo stesso fatto illecito ma riferite a condotte posteriori a quelle oggetto di archiviazione, con la conseguente possibilità di emettere una misura 3 cautelare e di esercitare l'azione finale, applicando un principio in sé corretto ma che non si attaglia alla fattispecie perché il delitto per il quale è stato è stato emesso il decreto di archiviazione è lo stesso di quello per il quale si procede.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce carenza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], ravvisati senza confrontarsi con le deduzioni difensive e le risultanze istruttorie, considerando solo la quantità delle conversazioni intercettate mentre i loro contenuti non offrono dati certi relativamente: al sostegno economico agli associati anche con l'impegno di pagare le spese per i difensori; a un incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla superiorità gerarchica del primo (trascurando la reazione aggressiva del secondo e la mancanza di comuni interessi fra i due); al festeggiamento per la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]; alle convocazione di riunioni degli associati da parte di [OSCURATO:PERSONA] (trascurando le insofferenze manifestate dai presunti sodali); ai contatti di [OSCURATO:PERSONA] con le vittime dei reati di usura e di estorsione (comunque a lui non attribuiti); alla consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di denaro dell'organizzazione a [OSCURATO:PERSONA] per investirlo nell'usura e all'origine usuraria di quello che Dello Russo avrebbe dovuto recuperare da Orazio di Mugnano del Cardinale; alla presunta necessità per Dello Russo di essere autorizzato a prestare denaro (trascurando che le conversazioni si riferivano a un motociclo); alla natura di provento illecito del denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva recapitare a [OSCURATO:PERSONA], (trascurando i contrari elementi emersi nel corso del dibattimento relativamente a questo e a altri dati ritenuti indizianti); al rapporto dell'indagato con il fratello Pasquale (detenuto) con ruolo apicale nell'associazione criminale; alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a ingerenze in aste o al condizionamento di organismi politici locali, trascurando la sentenza di non luogo a procedere circa l'accusa di scambio elettorale politico mafioso (capo B).

Conclude che il Tribunale, nel decidere sull'appello, stante l'effetto devolutivo, deve limitarsi a controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata nei limiti dell'effetto devolutivo, mentre nel caso in esame l'ordinanza impugnata, in alcune parti omette di motivare e in altre recupera i brogliacci della Polizia giudiziaria utilizzati nell'ordinanza genetica integrando la motivazione come se dovesse decidere su una richiesta di riesame e non invece in sede di appello, il che rileva perché i brogliacci sono stati l'oggetto principale delle deduzioni difensive, perché contraddetti dagli esiti delle perizie disposte dal Tribunale nel corso del dibattimento, e possono essere utilizzati soltanto nel giudizio abbreviato o con il consenso delle difese ma non se l'esito di una perizia contrasta con la loro interpretazione in senso accusatorio.

Si evidenzia che il Tribunale di Avellino, nel rigettare l'istanza di revoca della misura cautelare non ha escluso il contrasto fra i brogliacci e gli esiti delle trascrizioni delle 4 intercettazioni da parte dei periti ma ha valorizzato un più ampio materiale indiziario non ancora acquisito al dibattimento così riconoscendo che la misura cautelare viene mantenuta sebbene siano stati caducati alcune elementi su cui si è fondata e ipotizzando che da una dichiarazione non ancora acquisita di un coimputato potrebbero emergere elementi a carico dell'indagato, come se i dati fondanti una misura cautelare possano essere sostituiti, quando ne viene meno la valenza, da altri ancora incerti e ipotetici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ribadito che nel caso di reato permanente come l'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni circa lo stesso reato ma relative a comportamenti successivi a quelli oggetto della archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270221; Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006, Palumbo, Rv. 235261).

Nell'ordinanza impugnata viene condivisa l'interpretazione data dal Tribunale di Avellino all'espressione «almeno fino al maggio 2017», intendendola nel senso di non escludere che l'indagato abbia proseguito nella condotta anche in epoca successiva a quella alla quale si riferisce la contestazione ma che, in relazione a tale contestazione invece l'espressione indichi una data precisa, sicché non può considerarsi una contestazione aperta: in altri termini, il Pubblico ministero ha fissato la data di chiusura della contestazione ma ha anticipato che è possibile che l'indagato abbia proseguito la condotta anche posteriormente pur mancando allo stato dati significativi in tal senso.

Su questa base il Tribunale del riesame non illogicamente ha considerato i due procedimenti relativi a contestazioni diverse, sicché non era necessaria la riapertura delle indagini ai fini della procedibilità, della utilizzabilità degli atti e dell'avvio di un'azione penale.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca della misura cautelare facendo leva sui nuovi dati acquisiti in dibattimento che avrebbero intaccato gli elementi a suo carico valutati nella ordinanza cautelare, ma ha escluso che gli esiti della perizia trascrittiva disposta dal Tribunale abbiano stravolto il significato delle conversazioni dalle quali sono stati tratti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA].5 Al riguardo ha con specifiche argomentazioni (p. 4-6) escluso che alcune discrasie fra i contenuti dei brogliacci e i contenuti delle trascrizioni evidenziate dalla difesa siano essenziali ,considerando che i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano da ulteriori e numerose conversazioni diverse da quel rimarcate dalla difesa oppure che tali discrasie concernono aspetti non rivelanti nell'economia dell'ordinanza genetica, come precisato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, e ha ribadito che, come già osservato dal Tribunale di Avellino in sede di appello in base al principio devolutivo il giudicante deve valutare l'impatto che sull'impianto indiziario hanno gli specifici elementi segnalati nelle deduzioni della difesa ma tenendo conto che, non essendosi ancora concluso il dibattimento, non è corretto configurare come compiuta la valutazione delle acquisizioni istruttorie (p. 7).

Inoltre, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essere stata percossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scoraggiarla dal partecipare alle aste, specificamente confermate dei contenuti della conversazione fra il fratello di Dello Russo e altre persone concernente proprio questo episodio.

In realtà, nell'ordinanza impugnata sono molteplici i richiami, nutriti da pertinenti e analitici commenti, ai contenuti delle conversazioni dalle quali sono stati tratti i gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (p.8-10).

Ancora, sono state evidenziati gli ulteriori sviluppi delle indagini con la captazione di altre conversazioni indicanti il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione descritta nell'imputazione e le video riprese che mostrano gli intensi contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 11-12).

Sono riportati contenuti della conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali viene desunto che il primo prestò denaro al secondo e non che gli vendette una autovettura (p. 13-19) e delle conversazioni dalle quali si evince che Dello Russo aveva bisogno della autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] per concedere i prestiti, nonché i ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] usurari (p. 20-32).

Su questa basi, in definitiva, il ricorso risulta aspecifico perché contesta la rilevanza di alcuni elementi indiziari secondari, interpretando alcuni dati acquisiti con la istruttoria nel dibattimento, ma non si confronta con il corpo di quelli fondamentali contenuti nell'ordinanza genetica e evidenziati nel provvedimento impugnato.

3. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Avellino avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli-10 0 Sezione riesame il 30/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 agosto 2022 il Tribunale di Napoli-10 0 Sezione riesame, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con la quale il 10 aprile del 2022 il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 settembre del 2019 ex art. 416- bis, commi 1,2,3,4, 5 e 8 cod. pen. per avere partecipato, con il ruolo di capo e organizzatore nonché promotore e finanziatore, assieme al fratello Pasquale, all'associazione per delinquere per delinquere di tipo camorristico denominata "[OSCURATO:PERSONA]" descritta nelle imputazioni provvisorie e operante nei territori di Avellino e dell'Irpinia «con condotta perdurante almeno fino al novembre 2018». 2. Con il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di della motivazione nel rigetto della eccezioni di utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, perché compiuti dopo la scadenza del termine di un anno della durata delle indagini preliminari (22/09/2017), e di improcedibilità dell'azione penale, perché esercitata dopo l'emissione del decreto di archiviazione (27/02/2019), fondate presupposto che l'ordinanza riguarda gli stessi fatti oggetto della prima e mai prorogata iscrizione nel registro degli indagati e di archiviazione senza un successivo decreto di riapertura delle indagini. Si osserva che il Tribunale ha ritenuto che la contestazione circa la collocazione temporale dei fatti nel procedimento archiviato fosse chiusa, essendosi utilizzata l'espressione «almeno fino al maggio 2017», così da escludere che potesse estendersi a fatti posteriori, ma ha poi contraddittoriamente riconosciuto che la gravità degli indizi riguardante il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] pur se contestato come commesso «almeno fino al novembre 2018» potesse derivare anche da condotte successive (come quelle a cui si riferisce la conversazione n.7410 del 28/01/2019 richiamata a p. 9 dell'ordinanza). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono inosservanza e erronea applicazione degli articoli 273, 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen. nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo il decorso del termine di un anno di durata delle indagini preliminari (il 22/09/2017, decorrente dal 22/09/2016 quando [OSCURATO:PERSONA] fu iscritto per la prima volta nel registro degli indagati in relazione al fatto su cui si fonda l'attuale titolo cautelare) mai prorogato. Si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le successive iscrizioni riguardino fatti diversi e posteriori rispetto a quelli oggetto della prima, mentre è documentato che il delitto che di questa è oggetto (22/09/2016) è quello per il quale si procede e la gravità degli indizi deriva esclusivamente dai contenuti di conversazioni inutilizzabili perché successive al 22/09/2017. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 273, 414 e 345, comma 2, cod. proc. pen. perché l'azione penale è stata esercitata dopo l'emissione del decreto di archiviazione (27/02/2019), in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Si osserva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non f precluse nuove investigazioni per lo stesso fatto illecito ma riferite a condotte posteriori a quelle oggetto di archiviazione, con la conseguente possibilità di emettere una misura 3 cautelare e di esercitare l'azione finale, applicando un principio in sé corretto ma che non si attaglia alla fattispecie perché il delitto per il quale è stato è stato emesso il decreto di archiviazione è lo stesso di quello per il quale si procede. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce carenza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], ravvisati senza confrontarsi con le deduzioni difensive e le risultanze istruttorie, considerando solo la quantità delle conversazioni intercettate mentre i loro contenuti non offrono dati certi relativamente: al sostegno economico agli associati anche con l'impegno di pagare le spese per i difensori; a un incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla superiorità gerarchica del primo (trascurando la reazione aggressiva del secondo e la mancanza di comuni interessi fra i due); al festeggiamento per la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]; alle convocazione di riunioni degli associati da parte di [OSCURATO:PERSONA] (trascurando le insofferenze manifestate dai presunti sodali); ai contatti di [OSCURATO:PERSONA] con le vittime dei reati di usura e di estorsione (comunque a lui non attribuiti); alla consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di denaro dell'organizzazione a [OSCURATO:PERSONA] per investirlo nell'usura e all'origine usuraria di quello che Dello Russo avrebbe dovuto recuperare da Orazio di Mugnano del Cardinale; alla presunta necessità per Dello Russo di essere autorizzato a prestare denaro (trascurando che le conversazioni si riferivano a un motociclo); alla natura di provento illecito del denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva recapitare a [OSCURATO:PERSONA], (trascurando i contrari elementi emersi nel corso del dibattimento relativamente a questo e a altri dati ritenuti indizianti); al rapporto dell'indagato con il fratello Pasquale (detenuto) con ruolo apicale nell'associazione criminale; alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a ingerenze in aste o al condizionamento di organismi politici locali, trascurando la sentenza di non luogo a procedere circa l'accusa di scambio elettorale politico mafioso (capo B). Conclude che il Tribunale, nel decidere sull'appello, stante l'effetto devolutivo, deve limitarsi a controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata nei limiti dell'effetto devolutivo, mentre nel caso in esame l'ordinanza impugnata, in alcune parti omette di motivare e in altre recupera i brogliacci della Polizia giudiziaria utilizzati nell'ordinanza genetica integrando la motivazione come se dovesse decidere su una richiesta di riesame e non invece in sede di appello, il che rileva perché i brogliacci sono stati l'oggetto principale delle deduzioni difensive, perché contraddetti dagli esiti delle perizie disposte dal Tribunale nel corso del dibattimento, e possono essere utilizzati soltanto nel giudizio abbreviato o con il consenso delle difese ma non se l'esito di una perizia contrasta con la loro interpretazione in senso accusatorio. Si evidenzia che il Tribunale di Avellino, nel rigettare l'istanza di revoca della misura cautelare non ha escluso il contrasto fra i brogliacci e gli esiti delle trascrizioni delle 4 intercettazioni da parte dei periti ma ha valorizzato un più ampio materiale indiziario non ancora acquisito al dibattimento così riconoscendo che la misura cautelare viene mantenuta sebbene siano stati caducati alcune elementi su cui si è fondata e ipotizzando che da una dichiarazione non ancora acquisita di un coimputato potrebbero emergere elementi a carico dell'indagato, come se i dati fondanti una misura cautelare possano essere sostituiti, quando ne viene meno la valenza, da altri ancora incerti e ipotetici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che nel caso di reato permanente come l'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni circa lo stesso reato ma relative a comportamenti successivi a quelli oggetto della archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270221; Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006, Palumbo, Rv. 235261). Nell'ordinanza impugnata viene condivisa l'interpretazione data dal Tribunale di Avellino all'espressione «almeno fino al maggio 2017», intendendola nel senso di non escludere che l'indagato abbia proseguito nella condotta anche in epoca successiva a quella alla quale si riferisce la contestazione ma che, in relazione a tale contestazione invece l'espressione indichi una data precisa, sicché non può considerarsi una contestazione aperta: in altri termini, il Pubblico ministero ha fissato la data di chiusura della contestazione ma ha anticipato che è possibile che l'indagato abbia proseguito la condotta anche posteriormente pur mancando allo stato dati significativi in tal senso. Su questa base il Tribunale del riesame non illogicamente ha considerato i due procedimenti relativi a contestazioni diverse, sicché non era necessaria la riapertura delle indagini ai fini della procedibilità, della utilizzabilità degli atti e dell'avvio di un'azione penale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca della misura cautelare facendo leva sui nuovi dati acquisiti in dibattimento che avrebbero intaccato gli elementi a suo carico valutati nella ordinanza cautelare, ma ha escluso che gli esiti della perizia trascrittiva disposta dal Tribunale abbiano stravolto il significato delle conversazioni dalle quali sono stati tratti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA].5 Al riguardo ha con specifiche argomentazioni (p. 4-6) escluso che alcune discrasie fra i contenuti dei brogliacci e i contenuti delle trascrizioni evidenziate dalla difesa siano essenziali ,considerando che i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano da ulteriori e numerose conversazioni diverse da quel rimarcate dalla difesa oppure che tali discrasie concernono aspetti non rivelanti nell'economia dell'ordinanza genetica, come precisato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, e ha ribadito che, come già osservato dal Tribunale di Avellino in sede di appello in base al principio devolutivo il giudicante deve valutare l'impatto che sull'impianto indiziario hanno gli specifici elementi segnalati nelle deduzioni della difesa ma tenendo conto che, non essendosi ancora concluso il dibattimento, non è corretto configurare come compiuta la valutazione delle acquisizioni istruttorie (p. 7). Inoltre, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essere stata percossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scoraggiarla dal partecipare alle aste, specificamente confermate dei contenuti della conversazione fra il fratello di Dello Russo e altre persone concernente proprio questo episodio. In realtà, nell'ordinanza impugnata sono molteplici i richiami, nutriti da pertinenti e analitici commenti, ai contenuti delle conversazioni dalle quali sono stati tratti i gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (p.8-10). Ancora, sono state evidenziati gli ulteriori sviluppi delle indagini con la captazione di altre conversazioni indicanti il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione descritta nell'imputazione e le video riprese che mostrano gli intensi contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 11-12). Sono riportati contenuti della conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali viene desunto che il primo prestò denaro al secondo e non che gli vendette una autovettura (p. 13-19) e delle conversazioni dalle quali si evince che Dello Russo aveva bisogno della autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] per concedere i prestiti, nonché i ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] usurari (p. 20-32). Su questa basi, in definitiva, il ricorso risulta aspecifico perché contesta la rilevanza di alcuni elementi indiziari secondari, interpretando alcuni dati acquisiti con la istruttoria nel dibattimento, ma non si confronta con il corpo di quelli fondamentali contenuti nell'ordinanza genetica e evidenziati nel provvedimento impugnato. 3. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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