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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 07517/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10739/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] -Inserimento GAE R.G.N. 10739/2019 Ud. 02/03/2023CC R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sonorappresentati e difes i –resistenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018; − MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto controricorso, avendo unicamente formulato istanza di partecipazioneall’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c.; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 20 febbraio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, FRANCESCA BARBALACEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 3 di 3 prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorral'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previ sti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese non avendo i resistenti proposto controricorso; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10739/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] -Inserimento GAE R.G.N. 10739/2019 Ud. 02/03/2023CC R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sonorappresentati e difes i –resistenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018; − MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto controricorso, avendo unicamente formulato istanza di partecipazioneall’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c.; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 20 febbraio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, FRANCESCA BARBALACEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 3 di 3 prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorral'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previ sti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese non avendo i resistenti proposto controricorso; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittim
Sentenza Cassazione n. 07517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris