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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18366/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito dal Pubblico ministero della competenza a decidere in merito alla revoca, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e ripristino dell'ordine stesso in data 25 giugno 2019 - preso atto della circostanza che la Procura non aveva sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e degli artt. 90 e 94 ii.p.r. 309 del 1990, affermata l'irrilevanza dell'avvenuto rigetto dell'istanza di misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza di Ancona, siccome attinente esclusivamente ad una delle due condanne poste in esecuzione, ritenuto non applicabile il limite dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna può essere disposta non più di una volta - trasmetteva gli atti allo stesso Pubblico ministero «per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 656 cod. proc. pen. e 90 e 94 d.p.r. 309/90».

2. Avverso detta ordinanza ricorre il Pubblico ministero e deduce violazione di legge sotto un triplice profilo.

In primo luogo poneva in rilievo come nessuna sospensione dovesse essere disposta dal proprio Ufficio, in forza del principio della unicità del rapporto esecutivo, posto che l'ordine di carcerazione riguardava un'unica pena, derivante dal cumulo di due distinte condanne e poiché, con riferimento a una delle condanne comprese nell'ordine di esecuzione, la misura alternativa era già stata rigettata.

Del pari errata reputava l'avvenuta alle trasmissione degli atti, da parte del 't- Giudice dell'esecuzione, al Pubblico ministero, poiché - anche a fronte dell'ipotetica erronea mancata sospensione, da parte dell'Ufficio di Procura, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - spetta al primo la competenza a dichiarare il "cumulo" temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di 30 giorni, la ric:hiesta di ammissione a una misura alternativa.

Così facendo il Giudice dell'esecuzione aveva determinato una indebita stasi del procedimento, non potendo l'Ufficio di Procura emettere un decreto di sospensione nei riguardi di persona già detenuta e, al tempo stesso, neppure disporre una carcerazione che, di fatto, è stata ritenuta dallo stesso Giudice non correttamente disposta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositale il 27 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza dev'essere, conseguentemente, annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

2. Per una migliore comprensione della questione, non è superfluo premettem_ che [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Modena, in data 1 marzo 2017, irrevocabile il 22 novembre 2019,alla pena di due anni e due mesi di reclusione, il 7 giugno 2022 era arrestato, in esecuzione della pena di due anni e tre mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale dell'Il gennaio 2018, irrevocabile il 5 luglio 2018.

A seguito del rigetto, con ordinanza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, dell'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, era destinatario del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 8 giugno 2022 con il quale era rideterminata la pena complessiva in quattro anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione, decorrenti dall'inizio della detenzione, avvenuta il 7 giugno 2022.

Il difensore del condannato formulava, dunque, all'Ufficio del Pubblico ministero richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione, osservando che la pena residua era inferiore a sei anni e che il condannato era ammesso (ffrogramma terapeutico ai sensi degli articoli 90 e 94 d.p.r. :309/90.

Il Pubblico ministero trasmetteva l'istanza al giudice dell'esecuzione, con parere contrario all'accoglimento.

3. Ciò premesso, è in primo luogo fondata la prima parte dell'unico motivo di ricorso.

Come osservato dal Pubblico ministero ricorrente, il nuovo ordine di carcerazione era stato emesso a fronte del passaggio in giudicato della sentenza del 1 marzo 2017, previa emissione di un provvedimento di pene concorrenti che aveva inglobato anche quella del Giudice per le indagini preliminari di Ancona dell'Il gennaio 2018, sicché la circostanza che Tommasini fosse già detenuto in esecuzione di pena giustificava l'emissione di un ordine di carcerazione per l'intera pena, ai sensi dell'art. 656, comma 1, cod. proc. peri.

Questa Corte ha già convincentemente chiarito che «La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. peri., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione dì tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione)» (Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217).

4. La decisione del Giudice dell'esecuzione è tuttavia viziata anche sotto altro profilo, correttamente indicato nella seconda e terza parte dell'unico motivo di ricorso.

E' ben vero che, nel sistema delineato dall'art. 656 cod. proc. pen., l'impulso alla concreta attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo spetta sempre al pubblico ministero, il quale non è esonerato dall'emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, ma deve, contestualmente e con separato provvedimento, sospenderne l'esecuzione assegnando al condannato un termine prescritto in trenta giorni per presentare richiesta di misure alternative.

E, tuttavia, come già affermato da questa Corte con orientamento condivisibile e che si riafferma, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, un'istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma deve ritenersi consentito all'interessato - in applicazione analogica dell'art. 670 cod. proc. peri. - di chiedere al giudice della esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Kola, Rv. 213875).

Pertanto, nel caso che ci occupa, ove il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto viziato l'ordine di esecuzione siccome privo del contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, avrebbe dovuto provvedere egli stesso con una declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del Pubblico ministero, in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

5. Alla stregua dei rilievi svolti il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di Modena, per nuovo giudizio in relazione al contenuto della richiesta formulata nell'interesse del condannato.

P.Q.M.

Annulla l'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito dal Pubblico ministero della competenza a decidere in merito alla revoca, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e ripristino dell'ordine stesso in data 25 giugno 2019 - preso atto della circostanza che la Procura non aveva sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e degli artt. 90 e 94 ii.p.r. 309 del 1990, affermata l'irrilevanza dell'avvenuto rigetto dell'istanza di misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza di Ancona, siccome attinente esclusivamente ad una delle due condanne poste in esecuzione, ritenuto non applicabile il limite dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna può essere disposta non più di una volta - trasmetteva gli atti allo stesso Pubblico ministero «per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 656 cod. proc. pen. e 90 e 94 d.p.r. 309/90». 2. Avverso detta ordinanza ricorre il Pubblico ministero e deduce violazione di legge sotto un triplice profilo. In primo luogo poneva in rilievo come nessuna sospensione dovesse essere disposta dal proprio Ufficio, in forza del principio della unicità del rapporto esecutivo, posto che l'ordine di carcerazione riguardava un'unica pena, derivante dal cumulo di due distinte condanne e poiché, con riferimento a una delle condanne comprese nell'ordine di esecuzione, la misura alternativa era già stata rigettata. Del pari errata reputava l'avvenuta alle trasmissione degli atti, da parte del 't- Giudice dell'esecuzione, al Pubblico ministero, poiché - anche a fronte dell'ipotetica erronea mancata sospensione, da parte dell'Ufficio di Procura, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - spetta al primo la competenza a dichiarare il "cumulo" temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di 30 giorni, la ric:hiesta di ammissione a una misura alternativa. Così facendo il Giudice dell'esecuzione aveva determinato una indebita stasi del procedimento, non potendo l'Ufficio di Procura emettere un decreto di sospensione nei riguardi di persona già detenuta e, al tempo stesso, neppure disporre una carcerazione che, di fatto, è stata ritenuta dallo stesso Giudice non correttamente disposta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositale il 27 ottobre 2022, ha chiesto la declaratoria di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza dev'essere, conseguentemente, annullata con rinvio per un nuovo giudizio. 2. Per una migliore comprensione della questione, non è superfluo premettem_ che [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Modena, in data 1 marzo 2017, irrevocabile il 22 novembre 2019,alla pena di due anni e due mesi di reclusione, il 7 giugno 2022 era arrestato, in esecuzione della pena di due anni e tre mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale dell'Il gennaio 2018, irrevocabile il 5 luglio 2018. A seguito del rigetto, con ordinanza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, dell'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, era destinatario del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 8 giugno 2022 con il quale era rideterminata la pena complessiva in quattro anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione, decorrenti dall'inizio della detenzione, avvenuta il 7 giugno 2022. Il difensore del condannato formulava, dunque, all'Ufficio del Pubblico ministero richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione, osservando che la pena residua era inferiore a sei anni e che il condannato era ammesso (ffrogramma terapeutico ai sensi degli articoli 90 e 94 d.p.r. :309/90. Il Pubblico ministero trasmetteva l'istanza al giudice dell'esecuzione, con parere contrario all'accoglimento. 3. Ciò premesso, è in primo luogo fondata la prima parte dell'unico motivo di ricorso. Come osservato dal Pubblico ministero ricorrente, il nuovo ordine di carcerazione era stato emesso a fronte del passaggio in giudicato della sentenza del 1 marzo 2017, previa emissione di un provvedimento di pene concorrenti che aveva inglobato anche quella del Giudice per le indagini preliminari di Ancona dell'Il gennaio 2018, sicché la circostanza che Tommasini fosse già detenuto in esecuzione di pena giustificava l'emissione di un ordine di carcerazione per l'intera pena, ai sensi dell'art. 656, comma 1, cod. proc. peri. Questa Corte ha già convincentemente chiarito che «La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. peri., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione dì tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione)» (Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217). 4. La decisione del Giudice dell'esecuzione è tuttavia viziata anche sotto altro profilo, correttamente indicato nella seconda e terza parte dell'unico motivo di ricorso. E' ben vero che, nel sistema delineato dall'art. 656 cod. proc. pen., l'impulso alla concreta attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo spetta sempre al pubblico ministero, il quale non è esonerato dall'emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, ma deve, contestualmente e con separato provvedimento, sospenderne l'esecuzione assegnando al condannato un termine prescritto in trenta giorni per presentare richiesta di misure alternative. E, tuttavia, come già affermato da questa Corte con orientamento condivisibile e che si riafferma, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, un'istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma deve ritenersi consentito all'interessato - in applicazione analogica dell'art. 670 cod. proc. peri. - di chiedere al giudice della esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Kola, Rv. 213875). Pertanto, nel caso che ci occupa, ove il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto viziato l'ordine di esecuzione siccome privo del contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, avrebbe dovuto provvedere egli stesso con una declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del Pubblico ministero, in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione. 5. Alla stregua dei rilievi svolti il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di Modena, per nuovo giudizio in relazione al contenuto della richiesta formulata nell'interesse del condannato. P.Q.M. Annulla l'ordin
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