CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1978 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 28 giugno 2023, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 commesso in data 11 luglio 2019 e, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello, riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.proc. pen., rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, confermando nel resto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia la motivazione meramente apparente ovvero contraddittoria e/o illogica nonché l'omessa pronuncia su specifiche censure riguardanti aspetti contraddittori ovvero mal valutati; ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione al disposto di cui agli artt. 99, 62 bis, 81 e 133 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte ha riformato in peius la sentenza di primo grado nonostante le conclusioni del Procuratore Generale che non insisteva nell'appello rinunziandovi formalmente. Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello ha mal valutato le risultanze processuali; non ha adeguatamente motivato sulla recidiva; ha errato nel non riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nel computo della pena e nel mancato riconoscimento della continuazione. 3. Con nota del 13 marzo 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la trattazione orale. 4. Le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, nelle singole doglianze, denuncia l'illegittimità della sentenza: per le conclusioni del Procuratore Generale sulla rinuncia all'appello proposto; per la mancanza di prova del funzionamento del citofono; per la omessa motivazione in relazione all'applicazione della recidiva in assenza anche del rilievo sulla qualità di collaboratore di giustizia; per la omessa valutazione della collaborazione anche ai fini della dosimetria della pena; per la omessa motivazione sull'errore di calcolo eccepito; per il mancato riconoscimento della continuazione. 3. I motivi del ricorso, contenuti nelle puntuali doglianze che verranno singolarmente analizzate, sono inammissibili. 3.1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo alla doglianza secondo la quale la Corte territoriale avrebbe accolto un appello al quale il Procuratore Generale avrebbe rinunciato, avendo concluso per la conferma della sentenza impugnata. 2Va premesso, al riguardo, che "la rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., norma che opera espresso rinvio al disposto degli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. Ne consegue che tale manifestazione di volontà deve essere espressa in modo chiaro ed inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate nell'udienza di appello. In tal senso, un consolidato e risalente indirizzo si è espresso con riguardo alla rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984, nonché Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017, Moi, Rv. 270311, secondo la quale non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo Ufficio in relazione alla quantificazione della pena), Sez. 6, n. 17308 del 30/01/2024, T., Rv. 286339 - 01. Dagli atti risulta effettivamente che il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; emerge, tuttavia, che in nessun momento è stata espressa una manifestazione della volontà di rinunciare all'appello proposto, ai sensi dei citati artt. 581 e 582 cod. proc. pen., come puntualmente osservato in motivazione. 3.2. Privo di specificità è il motivo di ricorso relativo alla mancanza di prova del funzionamento del citofono. Come ribadito da Sez. 1, n. 26428 del 29/04/2025, n.m., va, sul punto, tra l'altro, ricordato che il detenuto agli arresti domiciliari - posizione cui va equiparata quella del soggetto obbligato a restare in casa nelle ore notturne in virtù di decreto applicativo di misura di prevenzione - deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi (Sez. 6, n. 19259 del 27/03/2014, Dolce, Rv. 260938 - 01). E, del resto, è pacifico l'orientamento di legittimità secondo cui la violazione dell'obbligo di cui all'art. 75 D. Igs. 159/2011 può essere legittimamente desunta dalla mancata risposta al suono del citofono durante un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 1, n. 26210 del 11/04/2024; Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 7367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Porcino; Sez. 1, n. 17463 del 9/02/2022, Galanti). 33.3. Manifestamente infondato e privo di specificità è il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, doglianza in cui il ricorrente lamenta anche il mancato rilievo dato dalla Corte di appello in ordine alla qualità di collaboratore di giustizia del [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello dedica un'intera pagina alla motivazione della recidiva, richiamando dapprima Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g.„ Rv. 247838 - 01, le quali hanno ribadito che "è compito del giudice, quando la contestazione riguardi la recidiva di cui ai primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza". Prosegue la Corte d'appello nella motivazione individuando il dato normativo e valutando i numerosi elementi fattuali da cui dedurre il convincimento, e sui quali il ricorrente non si è confrontato (v. pag. 6 della sentenza impugnata), sostanzialmente limitandosi a una rassegna di massime giurisprudenziali. 3.4. Inammissibile il motivo del ricorso relativo all'omessa valutazione della collaborazione anche ai fini della dosimetria della pena. Il ricorrente prospetta una doglianza di assoluta genericità che non riesce a scardinare la tenuta delle argomentazioni alle quali la sentenza impugnata ha affidato le conclusioni raggiunte nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.5. Inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione sull'errore di calcolo eccepito. Nell'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato che il giudice di primo grado, nel concedere le generiche, pur parlando di riduzione "fino a un terzo", avesse diminuito la pena base non "di un terzo" ma di meno di un terzo. L'errore di calcolo segnalato dall'appellante sarebbe il seguente: "La pena è stata così determinata dal primo Giudicante (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata): p.b. anni uno di reclusione, ridotta fino ad un terzo a mesi nove di reclusione ed ulteriormente ridotta per la scelta del rito. Tuttavia, partendo da un anno e riducendo di 1/3 per le riconosciute generiche si arrivava a mesi 8 (e non a mesi 9) ridotti ulteriormente per il rito a mesi 5 e giorni 10 (anziché 6 mesi di reclusione)" (v. pag. 3 dell'atto di appello). La Corte di appello, ribadendo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ha operato il computo della pena con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti 4generiche con la recidiva accertata, aderendo al motivo di appello della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari. Nel contesto del nuovo calcolo, dunque, la Corte di appello supera l'errore di calcolo addivenendo alla medesima pena finale in virtù dell'accoglimento della eccezione di nullità sollevata dalla Procura Generale. 3.6. Inammissibile, infine, il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della disciplina della continuazione. Nell'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] invocava la continuazione tra il reato di cui all'art. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011, commesso in Barletta in data 11 luglio 2019 e quello di cui alla sentenza n. 2480/2022 resa dalla Corte di appello di Bari in data 3 giugno 2022, denunciando la contraddittorietà tra l'apparato motivazionale che giustifica il riconoscimento della recidiva e quello che conduce ad escludere la continuazione. Osserva il collegio che, evidenziato dalla Corte di appello il dato temporale in cui sono state commesse le violazioni giudicate con la sentenza richiamata -la prima delle quali risale al 6 marzo 2019, mentre quella di cui al capo di imputazione della sentenza impugnata al giorno 11 luglio 2019- non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione di quest'ultima in quanto la recidiva presuppone l'aumento della pericolosità che non coincide logicamente con la identità disegno criminoso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.Ml.1.1• r1-g-Depositata in Carcekaia oggi 6 i U 20.2fi . ..... 1 1.............................. ... DiZIARt0 IL FUNZIONAR19-G FUNZIO'.\: \R olt Lr' . [OSCURATO:PERSONA] A f ar , 5