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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06653/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Simone e MARCIANO Cheti ha proposto con unico atto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per i reati di concorso in furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di bancomat (limitatamente all'acquisto di capi d'abbigliamento), ha rideterminato la pena, revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, la difesa ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasívità, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Simone e MARCIANO Cheti ha proposto con unico atto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per i reati di concorso in furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di bancomat (limitatamente all'acquisto di capi d'abbigliamento), ha rideterminato la pena, revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, la difesa ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasívità, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente .