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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 17107/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del Tribunale di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – imputato del reato previsto dall’art. 73, commi 4e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – la pena finale di anni uno di reclusione ed €1.000,00 di multa, così determinata per la scelta del rito.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BassemAyari, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione;nel quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, in riferimento all’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., con conseguenteviolazione degli artt. 444 e 446 cod.proc.pen. e dell’art.163 cod.pen..Ha esposto che, nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevanoraggiunto un accordo che prevedeva – in un primo momento – l’applicazione dellapena di otto mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale dellapena sia nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], altroimputato assistito dal medesimo difensore; che, all’esito di interlocuzione con ilgiudice e con il pubblico ministero, l’accordo era stato riformulato, in relazioneall’odierno ricorrente, con incremento della pena ma con contestuale confermadella concessione della sospensione condizionale; che, nella sentenza, il giudiceaveva omesso di statuire in ordine alla sospensione condizionale, ravvisandosipertanto il lamentato vizio di difetto di correlazione.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Parte ricorrente ha dedotto - in relazione al vigente testo dell’art. 448,comma 2-bis, cod.proc.pen. – il difetto di correlazione tra l’accordo raggiunto dalleparti in sede di udienza e la statuizione del giudice, in riferimento all’omessaapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena;specificamente, operando un rinvio al contenuto della registrazione audiodell’udienza e della quale, in sede di ricorso, ha dichiarato di riservarsi laproduzione.3.

Va quindi premesso, sul punto, che, allorché sia dedotto, mediantericorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, perrisolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli attiprocessuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimentoimpugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata lamancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).4.

Ciò posto, dall’esame del verbale di udienza redatto in forma riassuntiva,risulta che il difensore aveva formulato richiesta di applicazione di una pena, perentrambi gli imputati da egli assistiti, di otto mesi di reclusione con il beneficiodella sospensione condizionale; e che il pubblico ministero aveva prestato ilconsenso, in ordine alla posizione dell’odierno ricorrente, all’applicazione dellapena finale di un anno di reclusione ed € 1.000,00 di multa, senza la menzione delbeneficio della sospensione condizionale, secondo un accordo conforme rispetto aquello recepito dal giudice procedente.5.

Il ricorrente ha, quindi, dedotto – di fatto – una difformità tra il contenutodel verbale redatto in forma riassuntiva e quanto risultante dalla registrazioneaudio dell’udienza.In ordine alle relative tematiche, questa Corte ha precisato che. in caso didiscordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazionefonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solocaso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile(Sez. 1, Sentenza n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 – 01; Sez. 3, n. 54374del 17/10/2018, Rv. 274130 – 01); essendo, altresì, stato rilevato che – ogni qualvolta, mediante ricorso per cassazione, si contesti la non conformità tra ledichiarazioni espresse in udienza e quelle verbalizzate o, in ogni caso, l’erroneainterpretazione delle dichiarazioni medesime – è onere della parte diaccompagnare l’impugnazione con la integrale produzione dei verbali relativi odalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare lacorrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenutocomplessivo della dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017,Rv. 269801 – 01).6.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto alcuna registrazioneaudio del verbale e nemmeno la sua integrale trascrizione, né in sede di attointroduttivo e nemmeno di successiva produzione documentale.Conseguendone che deve farsi riferimento al solo contenuto del verbaleredatto in forma riassuntiva, dal cui tenore letterale si evince in modo univoco chela concessione della sospensione condizionale non faceva parte dell’accordoperfezionato tra le parti, con conseguente assenza del lamentato vizio di difetto dicorrelazione.7.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrentestesso va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinarein euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del Tribunale di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – imputato del reato previsto dall’art. 73, commi 4e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – la pena finale di anni uno di reclusione ed €1.000,00 di multa, così determinata per la scelta del rito.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BassemAyari, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione;nel quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, in riferimento all’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., con conseguenteviolazione degli artt. 444 e 446 cod.proc.pen. e dell’art.163 cod.pen..Ha esposto che, nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevanoraggiunto un accordo che prevedeva – in un primo momento – l’applicazione dellapena di otto mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale dellapena sia nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], altroimputato assistito dal medesimo difensore; che, all’esito di interlocuzione con ilgiudice e con il pubblico ministero, l’accordo era stato riformulato, in relazioneall’odierno ricorrente, con incremento della pena ma con contestuale confermadella concessione della sospensione condizionale; che, nella sentenza, il giudiceaveva omesso di statuire in ordine alla sospensione condizionale, ravvisandosipertanto il lamentato vizio di difetto di correlazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Parte ricorrente ha dedotto - in relazione al vigente testo dell’art. 448,comma 2-bis, cod.proc.pen. – il difetto di correlazione tra l’accordo raggiunto dalleparti in sede di udienza e la statuizione del giudice, in riferimento all’omessaapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena;specificamente, operando un rinvio al contenuto della registrazione audiodell’udienza e della quale, in sede di ricorso, ha dichiarato di riservarsi laproduzione.3. Va quindi premesso, sul punto, che, allorché sia dedotto, mediantericorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, perrisolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli attiprocessuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimentoimpugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata lamancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).4. Ciò posto, dall’esame del verbale di udienza redatto in forma riassuntiva,risulta che il difensore aveva formulato richiesta di applicazione di una pena, perentrambi gli imputati da egli assistiti, di otto mesi di reclusione con il beneficiodella sospensione condizionale; e che il pubblico ministero aveva prestato ilconsenso, in ordine alla posizione dell’odierno ricorrente, all’applicazione dellapena finale di un anno di reclusione ed € 1.000,00 di multa, senza la menzione delbeneficio della sospensione condizionale, secondo un accordo conforme rispetto aquello recepito dal giudice procedente.5. Il ricorrente ha, quindi, dedotto – di fatto – una difformità tra il contenutodel verbale redatto in forma riassuntiva e quanto risultante dalla registrazioneaudio dell’udienza.In ordine alle relative tematiche, questa Corte ha precisato che. in caso didiscordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazionefonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solocaso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile(Sez. 1, Sentenza n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 – 01; Sez. 3, n. 54374del 17/10/2018, Rv. 274130 – 01); essendo, altresì, stato rilevato che – ogni qualvolta, mediante ricorso per cassazione, si contesti la non conformità tra ledichiarazioni espresse in udienza e quelle verbalizzate o, in ogni caso, l’erroneainterpretazione delle dichiarazioni medesime – è onere della parte diaccompagnare l’impugnazione con la integrale produzione dei verbali relativi odalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare lacorrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenutocomplessivo della dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017,Rv. 269801 – 01).6. Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto alcuna registrazioneaudio del verbale e nemmeno la sua integrale trascrizione, né in sede di attointroduttivo e nemmeno di successiva produzione documentale.Conseguendone che deve farsi riferimento al solo contenuto del verbaleredatto in forma riassuntiva, dal cui tenore letterale si evince in modo univoco chela concessione della sospensione condizionale non faceva parte dell’accordoperfezionato tra le parti, con conseguente assenza del lamentato vizio di difetto dicorrelazione.7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrentestesso va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinarein euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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