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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 1989

Cassazione n. 35281/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23141/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] "GIACOMINO, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Guido M. Mella, con procura speciale in calce al ricorso e su foglio separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - ricorrente - contro TERSICORE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Mirano, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3206 depositata il 16 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. 6,b( Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3776 del 2013, pronunciando sulle domande proposte dalla s.r.l.

Tersicore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché su quella riconvenzionale di quest'ultimo, accoglieva le domande attoree, condannando il convenuto alla rimozione delle opere edificate in violazione delle distanze legali, e in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava la controparte a regolarizzare le luci poste sul muro di sua propriehà mediante apposizione di una grata fissa es art. 901, comma 1 c.c.; - sul gravame interposto dall'Acampora, la Corte d'appello di Milano, nella resistenza dell'appellata, respingeva l'impugnazione e per l'effetto confermava la decisione del giudice di prime cure, premettendo che dalla situazione dello stato dei luoghi, come accertato dal c.t.u., constava che il fondo dell'appellante e quello, a diretto confine, della società appellata, costituivano il risultato della trasformazieme di una porzione dell'immobile ad uso industriale edificato nel dopoguerra con licenza edilizia del 1954, successivamente frazionata; proseguiva che la Tersicore aveva acquistato nel 1986 la porzione identificata al mappale 333 sub 4 corrispondeste a via Bertoldo n. 4 e ne aveva avviato la ristrutturazione e la trasformazione con concessione edilizia n. 1010 del 05.04.1989 (e relativa variante n. 1666 del 14.12.1989), mentre solo nel 2003 la vicina porzione identificata al mappale 333 sub 3, con eccesso da via Bertoldo n. 4 bis, era stata acquistata dall'Acampora che, negli anni 2003-2008, vi eseguiva importati opere di ristrutturazione.

Chiariva, altresì, la Corte distrettuale che all'interno della proprietà Tersicone, posta a confine con quella Acannpora, ffi trovava un locale soppalcato ad uso laboratorio e una scala di collegamento col piano inferiore (chiocciola) dotato di un serramento apribile, munito di griglia fissa all'esterno di altezza di 1.25 m. e posto a 2.25 m. dal piano di calpestio del locale stesso; inoltre, nella proprietà Acannpora era stata sostituita la tettoia posta a copertura del preesistente cortile con la formazione di un orizzontamento vetrato e praticabile, realizzato a quota superiore alla suddetta preesistente tettoia, tamponando dal lato esterno la superficie realizzata in vetro-cemento, collocandosi a 1.15 m. dal filo inferiore della finestra Tersicone, tanto da consentire la veduta all'interno dei locali di proprietà Tersicone, mentre le stesse finestre della confinante avevano la caratteristica di luci ex art. 901 c.c.; l'Acampora aveva altresì realizzato una muratura di tamponamento a distanza variabile da un minimo di 42 cm ad un massimo di 70 cm dalla muratura di confine con Tersicone posizionata davanti all'apertura che dava luce alla scala e al laboratorio di Tersicone, nonché una tubazione in acciaio posata in aderenza al muro di confine ed in corrispondenza alla griglia fissa del serramento Tersicone, che risultava ingombrato per circa 20 cm.

Per tutte siffatte situazioni il giudice del gravame confermava la correttezza del criterio della prevenzione utilizzato dal primo giudice, che ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c. individuava nel muro che separava i due fondi, di proprietà esclusiva della Tersicone, l'elemento rispetto al quale calcolare le distanze legali delle costruzioni da erigersi sui fondi finitimi, diversamente dalla tesi dell'appellante che invocava l'applicazione dell'art. 880 c.c., mancando uno strumento urbanistico di natura regolamentare ed essendo certa la realizzazione del muro già prima del 1964, risultando dagli atti di fabbrica; veniva considerato, altresì, illegittima ex art. 877 c.c. la tamponatura della parete in vetro cemento da parte dello stesso appellante, per non avere lo stesso chiesto la comunione del muro de quo.

Del pari andava confermato l'arretramento del terrazzo con relativo muro di sostegno che posto a m. 1,15 dal filo inferiore della finestra Tersicone consentiva la veduta all'interno dei locali dell'appellata.

Pure in violazione delle distanze era la collocazione della tubazione che poggiava sulla proprietà esclusiva della Tersicone, per cui ne conseguiva la violazione dell'art. 889, comma 2 c.c., - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Milano ricorre l'Acampora, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso la Tersicone s.r.I.; - il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 novembre 2021, udienza rinviata per impedimento del relatore, al 19 maggio 2022.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato alla fattispecie, in senso decisivo per la controversia, il c.d. principio di prevenzione.

In altri termini, avrebbe operato una erronea ricostruzione logico giuridica della vicenda, mal interpretando i fatti di causa per come si erano realmente svolti, per avere la Tersicone lamentato, fin dall'inizio, la realizzazione da parte dell'Acampora di un ulteriore muro adiacente a quello di confine senza rispettare le distanze, senza considerare che il proprietario unitario di entrambe le porzioni aveva realizzato proprio detto muro di confine per la divisione della proprietà, muro che quindi doveva considerarsi in comproprietà, come accertato dallo stesso c.t.u.

Con il secondo motivo è lamentata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 880 c.c. per non avere il giudice dell'impugnazione considerato applicabile al caso de quo la fattispecie della comunione del muro divisorio.

Ad ogni buon conto il ricorrente è dell'avviso che ricorra nella specie l'ipotesi di omogeneità dei fondi finitimi proprio avendo riguardo al momento del frazionamento e della vendita di una delle due porzioni, da cui risulta che i due immobili avevano entrambi la medesima destinazione di magazzino/deposito.I primi due motivi di ricorso - che vanno esaminati congiuntamente per la connessione argomentativa che li avvince - sono infondati, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c., essendo comunque il dispositivo conforme al diritto.

Le caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 CC perché un muro possa essere qualificato come muro di cinta - l'essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, il non superare un'altezza di tre metri, l'emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni - sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa, id est dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di esso integrative, ad un muro che, altrimenti, vi sarebbe tenuto al pari delle altre costruzioni identificabili come muri di fabbrica; la ricorrenza di dette caratteristiche non è richiesta, tuttavia, come non sono richieste altre particolari caratteristiche di dimensioni o materiali o tecnica costruttiva, perché ad un manufatto che rappresenti un minus rispetto al muro di cinta propriamente detto, in quanto carente in tutto od in parte di alcune di esse, ma comunque destinato ed idoneo anch'esso a delimitare un fondo, possa egualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo e possano, quindi, essere applicati gli stessi criteri (Cass. 7 agosto 1992 n. 9375; Cass. 11 marzo 1992 n. 2940; Cass. 20 luglio 1973 n. 2129).

Il ricorrente sostiene che da nessun atto della causa risulterebbe che il muro venne realizzato a spese (totali o parziali) della società Tersicore.

L'affermazione contraria del ricorrente poggia su rilievi di merito e che presuppongono la sussistenza di una o più risultanze contrarie all'affermazione della sentenza impugnata che non possono essere verificate ed apprezzate in questa sede sicché resta fermo il rilievo della Corte di appello secondo cui è la Tersicore la proprietaria "del muro costruito per primo".

In ogni caso non si può riferire a detto manufatto la funzione di muro di confine, come affermato dalla Corte distrettuale, giacchè la comunanza può essere riconosciuta allorchè si tratti di muro che divida due lotti omogenei, mentre nella specie è lo stesso giudice del gravame a chiarire che non si tratta di entità prediali omogenee (fin dall'origine), in quanto il muro concorre a dividere la proprietà della Tensicore, costituita da un locale soppalcato ad uso laboratorio e una scala di collegamento col piano inferiore, di cui peraltro costituisce una parete, dall'ex cortile divenuto poi di proprietà dell'Acampora; tuttavia ciò non esclude la valenza dell'altra affermazione della Corte di appello, secondo cui il muro è di proprietà esclusiva della Tersicore per essere stato edificato "fin dagli atti di fabbrica del 1946" ed avere quest'ultima trasformato la porzione di immobile ad uso industriale, acquistato nel 1986, con concessione del 05.04.1989, mentre l'acquisto dell'Acampora è avvenuto solo nel 2003, eseguite le opere di ristrutturazione negli anni 2003-2008, in forza del principio di prevenzione.

In definitiva il Collegio ritiene che non sia meritevole di censura la motivazione della sentenza laddove esclude la comunione del muro e supera la presunzione (semplice) di cui all'art. 880 c.c., di cui è menzione nell'esordio del motivo.

Né coglie nel segno la doglianza secondo cui - ad avviso dell'Acampora - l'attrice avrebbe lamentato la realizzazione di un ulteriore muro adiacente a quello di confine da parte del convenuto, posto che non risulta dimostrato che il muro era stato realizzato nel 1946 proprio per realizzare la divisione fra le due proprietà, avvenuta peraltro solo nel 1986.

Fermo restando quindi che il muro non poteva ritenersi comune tra la Tensicore e l'Acamopora, ma di proprietà dalla prima, deve osservarsi che la Corte di appello correttamente ha ravvisato nella trasformazione realizzata dalla società nel 1989 i presupposti per fare applicazione del principio della prevenzione, in assenza di uno strumento urbanistico di natura regolamentare (di cui al combinato disposto dell'art. 873 con gli artt. 875 e 877 c.c.).

Non sussistono, dunque, i denunziati vizi di violazione di legge, e per l'effetto le censure vanno respinte; - con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 877 c.c. per avere ritenuto il giudice di appello che l'Acampora aveva costruito non in aderenza ma appoggiando la sua fabbrica al muro di confine, confondendo la tamponatura, ossia la costruzione in aderenza, con il conglobamento nel muro posto sul confine.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha motivato la propria decisione di rigetto richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, nel descrivere lo stato dei luoghi, dichiara che "I'Arch.

Acampora abbia eseguito un intervento consistito nella formazione di orizzontamento vetrato e praticabile...realizzato a quota superiore alla suddetta preesistente tettoia ed...andando a tamponare dal lato esterno la superficie realizzata in vetro-cemento", collocandosi a 1,15 m dal filo inferiore della finestra Tersicore, tanto da consentire la veduta all'interno dei locali di proprietà Tersicore." Inoltre "ha realizzato una muratura di tamponamento...a distanza variabile da un minimo di 42 cm ad un massimo di 70 cm dalla muratura di confine con Tersicore...posizionata davanti all'apertura che dà luce alla scala e al laboratorio di Tersicore".

Ha quindi ritenuto che "l'esigenza di un'equa ripartizione dell'onere di salvaguardare una zona di distacco dal confine fra costruzioni viene appunto soddisfatta dall'applicazione del principio c.d. di prevenzione temporale" che desunto dall'art. 873 c.c. in stretta connessione con gli artt. 875 e 877 c.c. concede, al primo tra i proprietari confinanti che edifica sul proprio fondo la facoltà di determinare in concreto il punto in relazione al quale calcolare le distanze da osservarsi per le costruzioni future sul fondo confinante.

La conclusione così accolta resiste alle censure sollevate dal ricorrente di vizio di violazione di legge.

L'affermazione del giudice di merito, secondo cui i fabbricati delle parti risultano tra loro in aderenza e l'ampliamento costruttivo realizzato dal convenuto proseguiva verso l'alto in proiezione verticale con la linea di confine, costituiscono invero accertamenti di fatto non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie risulta adeguata e logica mediante richiamo alle conformi risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Le contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente appaiono d'altra parte prive di pregio, non indicando in modo specifico le fonti di prova da cui emergerebbero elementi di fatto contrastanti.

Le critiche, per come sollevate, appaiono quindi generiche e non sorrette in modo adeguato dal principio di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l'omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Ciò vale in particolare per l'assunto secondo cui la tamponatura realizzata dal convenuto sarebbe stata confusa con il concetto di costruzione in aderenza e con il conglobamento nel muro posto sul confine; - con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.907 c.c. avendo ritenuto la corte di merito la realizzazione della costruzione in violazione delle distanze rispetto alle vedute, dal momento che l'ausiliare del giudice aveva ravvisato l'esistenza di luci ai sensi dell'art. 901 c.c. Anche il quarto motivo non può trovare ingresso.La Corte di appello ha ravvisato nella realizzazione da parte dell'Acampora del terrazzo in luogo dell'originaria tettoria posta a copertura del cortile la creazione di una veduta nella proprietà della Tersicore, spiegando che nessun regolamento edilizio prevedeva (né poteva prevederlo) per una nuova costruzione distanze inferiori a quelle stabilite dal codice civile e che, nel caso di specie "l'orizzontamento vetrato" era praticabile e calpestabile, oltre ad essere posto a 1,15 m dal filo inferiore della finestra Tersicore, per cui consentiva la veduta all'interno dei locali di quest'ultima.

Ha poi piuttosto nitidamente chiarito che "le finestre per Tersicore hanno la caratteristica di 'luci' ai sensi dell'art. 901 c.c.".

Dunque non vi sarebbe stato alcun travisamento da parte del giudice di merito; - il quinto ed ultimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 889, comma 2 c.c. quanto al posizionamento della tubatura in acciaio riferita ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al muro di confine, trattandosi di muro in comproprietà.

Del pari va respinto l'ultimo mezzo.

Si è già detto che la Corte di merito ha escluso la comproprietà del muro in contestazione (per le ragioni ampiamente esposte nei primi motivi), di qui la non applicabilità della norma invocata.

Comunque pur ad ipotizzare (conformemente alla presunzione di cui all'art. 880 c.c.) che il muro divisorio posto sul confine sia comune, soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenore del quale, appunto, l'art. 889, comma 2 c.c. - che stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas "e simili" deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine - in quanto lex specialis rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 c.c.), è applicabile pure nell'ipotesi di esistenza sul confine di un muro divisorio comune, salva la derogabilità [il che non è nella fattispecie] negli edifici condominiali per incompatibilità dell'osservanza della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini (cfr. Cass. 4.5.1983, n. 1625).

Ovviamente, qualora il muro divisorio posto sul confine sia di proprietà esclusiva della controricorrente, come nella specie, l'art.889 c.c. si riferisce, per le distanze da osservare nell'installazione di tubature, esclusivamente al confine fra fondi finitimi, non vale ad esimere dal rispetto di tali distanze la circostanza che le tubazioni siano state sistemate nel muro perimetrale di un edificio soprattutto allorchè il proprietario vicino si sia avvalso di tale muro quale parete per appoggiare lo stabile di sua proprietà (cfr. Cass.n. 351 del 2011).

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23141/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] "GIACOMINO, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Guido M. Mella, con procura speciale in calce al ricorso e su foglio separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - ricorrente - contro TERSICORE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Mirano, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3206 depositata il 16 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. 6,b( Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3776 del 2013, pronunciando sulle domande proposte dalla s.r.l. Tersicore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché su quella riconvenzionale di quest'ultimo, accoglieva le domande attoree, condannando il convenuto alla rimozione delle opere edificate in violazione delle distanze legali, e in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava la controparte a regolarizzare le luci poste sul muro di sua propriehà mediante apposizione di una grata fissa es art. 901, comma 1 c.c.; - sul gravame interposto dall'Acampora, la Corte d'appello di Milano, nella resistenza dell'appellata, respingeva l'impugnazione e per l'effetto confermava la decisione del giudice di prime cure, premettendo che dalla situazione dello stato dei luoghi, come accertato dal c.t.u., constava che il fondo dell'appellante e quello, a diretto confine, della società appellata, costituivano il risultato della trasformazieme di una porzione dell'immobile ad uso industriale edificato nel dopoguerra con licenza edilizia del 1954, successivamente frazionata; proseguiva che la Tersicore aveva acquistato nel 1986 la porzione identificata al mappale 333 sub 4 corrispondeste a via Bertoldo n. 4 e ne aveva avviato la ristrutturazione e la trasformazione con concessione edilizia n. 1010 del 05.04.1989 (e relativa variante n. 1666 del 14.12.1989), mentre solo nel 2003 la vicina porzione identificata al mappale 333 sub 3, con eccesso da via Bertoldo n. 4 bis, era stata acquistata dall'Acampora che, negli anni 2003-2008, vi eseguiva importati opere di ristrutturazione. Chiariva, altresì, la Corte distrettuale che all'interno della proprietà Tersicone, posta a confine con quella Acannpora, ffi trovava un locale soppalcato ad uso laboratorio e una scala di collegamento col piano inferiore (chiocciola) dotato di un serramento apribile, munito di griglia fissa all'esterno di altezza di 1.25 m. e posto a 2.25 m. dal piano di calpestio del locale stesso; inoltre, nella proprietà Acannpora era stata sostituita la tettoia posta a copertura del preesistente cortile con la formazione di un orizzontamento vetrato e praticabile, realizzato a quota superiore alla suddetta preesistente tettoia, tamponando dal lato esterno la superficie realizzata in vetro-cemento, collocandosi a 1.15 m. dal filo inferiore della finestra Tersicone, tanto da consentire la veduta all'interno dei locali di proprietà Tersicone, mentre le stesse finestre della confinante avevano la caratteristica di luci ex art. 901 c.c.; l'Acampora aveva altresì realizzato una muratura di tamponamento a distanza variabile da un minimo di 42 cm ad un massimo di 70 cm dalla muratura di confine con Tersicone posizionata davanti all'apertura che dava luce alla scala e al laboratorio di Tersicone, nonché una tubazione in acciaio posata in aderenza al muro di confine ed in corrispondenza alla griglia fissa del serramento Tersicone, che risultava ingombrato per circa 20 cm. Per tutte siffatte situazioni il giudice del gravame confermava la correttezza del criterio della prevenzione utilizzato dal primo giudice, che ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c. individuava nel muro che separava i due fondi, di proprietà esclusiva della Tersicone, l'elemento rispetto al quale calcolare le distanze legali delle costruzioni da erigersi sui fondi finitimi, diversamente dalla tesi dell'appellante che invocava l'applicazione dell'art. 880 c.c., mancando uno strumento urbanistico di natura regolamentare ed essendo certa la realizzazione del muro già prima del 1964, risultando dagli atti di fabbrica; veniva considerato, altresì, illegittima ex art. 877 c.c. la tamponatura della parete in vetro cemento da parte dello stesso appellante, per non avere lo stesso chiesto la comunione del muro de quo. Del pari andava confermato l'arretramento del terrazzo con relativo muro di sostegno che posto a m. 1,15 dal filo inferiore della finestra Tersicone consentiva la veduta all'interno dei locali dell'appellata. Pure in violazione delle distanze era la collocazione della tubazione che poggiava sulla proprietà esclusiva della Tersicone, per cui ne conseguiva la violazione dell'art. 889, comma 2 c.c., - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Milano ricorre l'Acampora, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso la Tersicone s.r.I.; - il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 novembre 2021, udienza rinviata per impedimento del relatore, al 19 maggio 2022. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato alla fattispecie, in senso decisivo per la controversia, il c.d. principio di prevenzione. In altri termini, avrebbe operato una erronea ricostruzione logico giuridica della vicenda, mal interpretando i fatti di causa per come si erano realmente svolti, per avere la Tersicone lamentato, fin dall'inizio, la realizzazione da parte dell'Acampora di un ulteriore muro adiacente a quello di confine senza rispettare le distanze, senza considerare che il proprietario unitario di entrambe le porzioni aveva realizzato proprio detto muro di confine per la divisione della proprietà, muro che quindi doveva considerarsi in comproprietà, come accertato dallo stesso c.t.u. Con il secondo motivo è lamentata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 880 c.c. per non avere il giudice dell'impugnazione considerato applicabile al caso de quo la fattispecie della comunione del muro divisorio. Ad ogni buon conto il ricorrente è dell'avviso che ricorra nella specie l'ipotesi di omogeneità dei fondi finitimi proprio avendo riguardo al momento del frazionamento e della vendita di una delle due porzioni, da cui risulta che i due immobili avevano entrambi la medesima destinazione di magazzino/deposito.I primi due motivi di ricorso - che vanno esaminati congiuntamente per la connessione argomentativa che li avvince - sono infondati, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c., essendo comunque il dispositivo conforme al diritto. Le caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 CC perché un muro possa essere qualificato come muro di cinta - l'essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, il non superare un'altezza di tre metri, l'emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni - sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa, id est dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di esso integrative, ad un muro che, altrimenti, vi sarebbe tenuto al pari delle altre costruzioni identificabili come muri di fabbrica; la ricorrenza di dette caratteristiche non è richiesta, tuttavia, come non sono richieste altre particolari caratteristiche di dimensioni o materiali o tecnica costruttiva, perché ad un manufatto che rappresenti un minus rispetto al muro di cinta propriamente detto, in quanto carente in tutto od in parte di alcune di esse, ma comunque destinato ed idoneo anch'esso a delimitare un fondo, possa egualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo e possano, quindi, essere applicati gli stessi criteri (Cass. 7 agosto 1992 n. 9375; Cass. 11 marzo 1992 n. 2940; Cass. 20 luglio 1973 n. 2129). Il ricorrente sostiene che da nessun atto della causa risulterebbe che il muro venne realizzato a spese (totali o parziali) della società Tersicore. L'affermazione contraria del ricorrente poggia su rilievi di merito e che presuppongono la sussistenza di una o più risultanze contrarie all'affermazione della sentenza impugnata che non possono essere verificate ed apprezzate in questa sede sicché resta fermo il rilievo della Corte di appello secondo cui è la Tersicore la proprietaria "del muro costruito per primo". In ogni caso non si può riferire a detto manufatto la funzione di muro di confine, come affermato dalla Corte distrettuale, giacchè la comunanza può essere riconosciuta allorchè si tratti di muro che divida due lotti omogenei, mentre nella specie è lo stesso giudice del gravame a chiarire che non si tratta di entità prediali omogenee (fin dall'origine), in quanto il muro concorre a dividere la proprietà della Tensicore, costituita da un locale soppalcato ad uso laboratorio e una scala di collegamento col piano inferiore, di cui peraltro costituisce una parete, dall'ex cortile divenuto poi di proprietà dell'Acampora; tuttavia ciò non esclude la valenza dell'altra affermazione della Corte di appello, secondo cui il muro è di proprietà esclusiva della Tersicore per essere stato edificato "fin dagli atti di fabbrica del 1946" ed avere quest'ultima trasformato la porzione di immobile ad uso industriale, acquistato nel 1986, con concessione del 05.04.1989, mentre l'acquisto dell'Acampora è avvenuto solo nel 2003, eseguite le opere di ristrutturazione negli anni 2003-2008, in forza del principio di prevenzione. In definitiva il Collegio ritiene che non sia meritevole di censura la motivazione della sentenza laddove esclude la comunione del muro e supera la presunzione (semplice) di cui all'art. 880 c.c., di cui è menzione nell'esordio del motivo. Né coglie nel segno la doglianza secondo cui - ad avviso dell'Acampora - l'attrice avrebbe lamentato la realizzazione di un ulteriore muro adiacente a quello di confine da parte del convenuto, posto che non risulta dimostrato che il muro era stato realizzato nel 1946 proprio per realizzare la divisione fra le due proprietà, avvenuta peraltro solo nel 1986. Fermo restando quindi che il muro non poteva ritenersi comune tra la Tensicore e l'Acamopora, ma di proprietà dalla prima, deve osservarsi che la Corte di appello correttamente ha ravvisato nella trasformazione realizzata dalla società nel 1989 i presupposti per fare applicazione del principio della prevenzione, in assenza di uno strumento urbanistico di natura regolamentare (di cui al combinato disposto dell'art. 873 con gli artt. 875 e 877 c.c.). Non sussistono, dunque, i denunziati vizi di violazione di legge, e per l'effetto le censure vanno respinte; - con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 877 c.c. per avere ritenuto il giudice di appello che l'Acampora aveva costruito non in aderenza ma appoggiando la sua fabbrica al muro di confine, confondendo la tamponatura, ossia la costruzione in aderenza, con il conglobamento nel muro posto sul confine. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha motivato la propria decisione di rigetto richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, nel descrivere lo stato dei luoghi, dichiara che "I'Arch. Acampora abbia eseguito un intervento consistito nella formazione di orizzontamento vetrato e praticabile...realizzato a quota superiore alla suddetta preesistente tettoia ed...andando a tamponare dal lato esterno la superficie realizzata in vetro-cemento", collocandosi a 1,15 m dal filo inferiore della finestra Tersicore, tanto da consentire la veduta all'interno dei locali di proprietà Tersicore." Inoltre "ha realizzato una muratura di tamponamento...a distanza variabile da un minimo di 42 cm ad un massimo di 70 cm dalla muratura di confine con Tersicore...posizionata davanti all'apertura che dà luce alla scala e al laboratorio di Tersicore". Ha quindi ritenuto che "l'esigenza di un'equa ripartizione dell'onere di salvaguardare una zona di distacco dal confine fra costruzioni viene appunto soddisfatta dall'applicazione del principio c.d. di prevenzione temporale" che desunto dall'art. 873 c.c. in stretta connessione con gli artt. 875 e 877 c.c. concede, al primo tra i proprietari confinanti che edifica sul proprio fondo la facoltà di determinare in concreto il punto in relazione al quale calcolare le distanze da osservarsi per le costruzioni future sul fondo confinante. La conclusione così accolta resiste alle censure sollevate dal ricorrente di vizio di violazione di legge. L'affermazione del giudice di merito, secondo cui i fabbricati delle parti risultano tra loro in aderenza e l'ampliamento costruttivo realizzato dal convenuto proseguiva verso l'alto in proiezione verticale con la linea di confine, costituiscono invero accertamenti di fatto non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie risulta adeguata e logica mediante richiamo alle conformi risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Le contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente appaiono d'altra parte prive di pregio, non indicando in modo specifico le fonti di prova da cui emergerebbero elementi di fatto contrastanti. Le critiche, per come sollevate, appaiono quindi generiche e non sorrette in modo adeguato dal principio di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l'omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Ciò vale in particolare per l'assunto secondo cui la tamponatura realizzata dal convenuto sarebbe stata confusa con il concetto di costruzione in aderenza e con il conglobamento nel muro posto sul confine; - con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.907 c.c. avendo ritenuto la corte di merito la realizzazione della costruzione in violazione delle distanze rispetto alle vedute, dal momento che l'ausiliare del giudice aveva ravvisato l'esistenza di luci ai sensi dell'art. 901 c.c. Anche il quarto motivo non può trovare ingresso.La Corte di appello ha ravvisato nella realizzazione da parte dell'Acampora del terrazzo in luogo dell'originaria tettoria posta a copertura del cortile la creazione di una veduta nella proprietà della Tersicore, spiegando che nessun regolamento edilizio prevedeva (né poteva prevederlo) per una nuova costruzione distanze inferiori a quelle stabilite dal codice civile e che, nel caso di specie "l'orizzontamento vetrato" era praticabile e calpestabile, oltre ad essere posto a 1,15 m dal filo inferiore della finestra Tersicore, per cui consentiva la veduta all'interno dei locali di quest'ultima. Ha poi piuttosto nitidamente chiarito che "le finestre per Tersicore hanno la caratteristica di 'luci' ai sensi dell'art. 901 c.c.". Dunque non vi sarebbe stato alcun travisamento da parte del giudice di merito; - il quinto ed ultimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 889, comma 2 c.c. quanto al posizionamento della tubatura in acciaio riferita ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al muro di confine, trattandosi di muro in comproprietà. Del pari va respinto l'ultimo mezzo. Si è già detto che la Corte di merito ha escluso la comproprietà del muro in contestazione (per le ragioni ampiamente esposte nei primi motivi), di qui la non applicabilità della norma invocata. Comunque pur ad ipotizzare (conformemente alla presunzione di cui all'art. 880 c.c.) che il muro divisorio posto sul confine sia comune, soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenore del quale, appunto, l'art. 889, comma 2 c.c. - che stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas "e simili" deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine - in quanto lex specialis rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 c.c.), è applicabile pure nell'ipotesi di esistenza sul confine di un muro divisorio comune, salva la derogabilità [il che non è nella fattispecie] negli edifici condominiali per incompatibilità dell'osservanza della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini (cfr. Cass. 4.5.1983, n. 1625). Ovviamente, qualora il muro divisorio posto sul confine sia di proprietà esclusiva della controricorrente, come nella specie, l'art.889 c.c. si riferisce, per le distanze da osservare nell'installazione di tubature, esclusivamente al confine fra fondi finitimi, non vale ad esimere dal rispetto di tali distanze la circostanza che le tubazioni siano state sistemate nel muro perimetrale di un edificio soprattutto allorchè il proprietario vicino si sia avvalso di tale muro quale parete per appoggiare lo stabile di sua proprietà (cfr. Cass.n. 351 del 2011). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 35281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris