CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12280/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordinealla qualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 648 cod. pen., in luogo che ai sensidell’art. 712, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza e/ocontraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133, cod.pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali conriferimento alla sussistenza del reato di ricettazione e, altresì, alla determinazione della pena(si vedano, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull’elemento soggettivo dellaricettazione e pag. 7 nella parte in cui il giudice adito motiva sulla ritenuta insussistenza dielementi positivi per i quali ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche, sullavalorizzazione della specificità dei precedenti del ricorrente ai fini del riconoscimento dellarecidiva, come indice di maggior colpevolezza e di maggior pericolosità, nonché, infine, sulladosimetria sanzionatoria congruamente stabilita in relazione alla gravità del fatto, allemodalità della condotta e alla capacità a delinquere del ricorrente), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla luce del principio di diritto amente del quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte delsoggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive dellastessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]