CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1980
Cassazione n. 35058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 020N3RJ) nato 11 14/01/1980 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 29 aprile 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio, riformava parzialmente la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Prato del 15 novembre 2017, infliggendo la pena ritenuta di giustizia a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, risulta manifestamente infondato, in quanto la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la corte di appello a pagina 2 giustificato la sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), sulla base della gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]