CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLOdi TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili perché estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0