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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13448/2026

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rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE DE1876ROSE, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 167/2025 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 19/03/2025 R.G.N.209/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16745/2025Numero di raccolta generale 13448/20261.- L’INPS, a seguito di un accertamento ispettivo compiutoData pubblicazione 09/05/2026presso l’istituto scolastico paritario [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria, ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinatoformalmente costituito con [OSCURATO:PERSONA] per i periodi dal 1°settembre 2015 al 31 agosto 2016, dal 1° settembre 2016 al 31agosto 2017 e dal 1° settembre 2017 al 31 gennaio 2018,provvedendo ad annullare la relativa posizione assicurativa eprevidenziale.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravameproposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria che aveva accolto il ricorso della lavoratrice,riconoscendole il diritto alla regolarizzazione della posizionecontributiva.A fondamento della sentenza, la Corte di appello ha rilevatoche una volta che il rapporto di lavoro, ai fini previdenziali, siastato disconosciuto dall’INPS, spetta a chi vuol far valerel’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e di conseguenza lavalida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, fornirela prova dell’esistenza del suddetto rapporto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] da un lato ha evidenziato che la ricorrente non hafornito alcuna prova adeguata dell’esistenza di una prestazionelavorativa, non potendo a tale fine farsi affidamento sulladocumentazione formale, quali contratti di lavoro e buste paga, lacui rispondenza a un effettivo rapporto di lavoro è stata messa indubbio, con rilievi ritenuti puntuali e analitici, nel verbaleconseguente all’ispezione.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con duemotivi.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 16745/2025Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 09/05/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c. e dell’art.2967, secondo comma, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto la Corte territoriale non ha tenuto in debita considerazionela qualificazione giuridica delle prove offerte dalla parte e hainvertito l’onere della prova.1.1.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. (art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.) per motivazione omessa o apparente, essendosi laCorte di appello limitata a riprodurre il testo del verbale ispettivo.2.- I motivi, essendo tra loro connessi, possono essereesaminati congiuntamente.Si deve premettere che secondo un orientamento costantedella Cassazione la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture (Cass, S.U. 3 novembre 2016, n.22232: in senso conforme Cass. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass.,1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 20 giugno 2019, n. 16595; Cass.,23 maggio 2019, n. 13977).2.1.- Nella fattispecie, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],dato atto che a seguito di verbale ispettivo dell’INPS, i cui rilievisono stati ritenuti dal collegio “puntuali e analitici”, l’istitutoprevidenziale ha provveduto a disconoscere, ai fini di una validaNumero registro generale 16745/2025costituzione di una posizione previdenziale, l’esistenza diN umuenro sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e un istitutoData pubblicazione 09/05/2026scolastico paritario, ha affermato che grava sull’assicurato ladimostrazione dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinatodisconosciuto.

Tale dimostrazione, ad avviso della Corteterritoriale, non è stata fornita in alcun modo dall’assicurata, laquale si è limitata a invocare la natura di ‘prove legali’ facentiprova fino a querela di falso dei documenti attestanti l’esistenzadel rapporto di lavoro (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).Si deve, allora, escludere che la sentenza impugnata debbaessere considerata nulla per carenza di motivazione, in quanto losviluppo motivazionale è chiaro e completo e perfettamentecoerente con le questioni oggetto del giudizio.2.2.- Quanto affermato dalla Corte di appello in ordineall’onere della prova risulta conforme all’orientamento di questaCorte, cui si intende dare continuità, secondo cui «in forza delpotere di autotutela spettante, in via generale, alle pubblicheamministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, direttifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasiprovvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con lanormativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presuppostonecessario ed indefettibile della sussistenza del rapportoassicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che icontributi versati sono inidonei a costituire una valida posizioneassicurativa.

In tal caso è colui che intende far valere l'esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la validaprovare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisitodella subordinazione (Cass 08/02/2000 n. 1399)» (così, Cass. n.809/2021).Numero registro generale 16745/2025Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appNeulmloer,o sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravatoData pubblicazione 09/05/2026l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi haadempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione, mentre nonè configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere didimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazionirichieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisitida parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno deglielementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezionein senso stretto ma una mera difesa (Cass. n. 7139/2003).2.3.- Le restanti censure alla valutazione operata dalla Cortedi appello del quadro probatorio acquisito al giudizio, lungi daldenunciare violazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattieffettuato dal giudice di secondo grado.In sostanza, la ricorrente attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di appello, al fine di pervenire aduna diversa valutazione circa la concreta esistenza di unaprestazione lavorativa subordinata.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005) enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata in sede di merito (cfr. Cass. n.8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allaNumero registro generale 16745/2025Numero di raccolta generale 13448/2026già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad unData pubblicazione 09/05/2026diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui «I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione» (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).2.4.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre.In tale contesto, non può essere considerato illogico l’avereescluso rilevanza alla documentazione attestante la formalesussistenza del rapporto di lavoro, della cui materiale esistenzanon si discute, considerato che in sede ispettiva taledocumentazione è stata ritenuta, sulla base delle valutazioniriportate nel verbale ispettivo ampiamente riprodotto nellasentenza della Corte di appello, fittizia, in quanto noncorrispondente alla reale esistenza di un rapporto di lavorosubordinato inter partes.A fronte di tale valutazione, la ricorrente, al di là Nduemel rom regeisrtroo generale 16745/2025Numero sezionale 1876/2026rinvio alla documentazione formale, non ha fornito alcuna provaNumero di raccolta generale 13448/2026circa l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordDiantaa ptuobb licazione 09/05/2026intercorrente dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2018 conl’istituto scolastico paritario destinatario dell’accertamentoispettivo.3.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.500,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE DE1876ROSE, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 167/2025 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 19/03/2025 R.G.N.209/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16745/2025Numero di raccolta generale 13448/20261.- L’INPS, a seguito di un accertamento ispettivo compiutoData pubblicazione 09/05/2026presso l’istituto scolastico paritario [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria, ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinatoformalmente costituito con [OSCURATO:PERSONA] per i periodi dal 1°settembre 2015 al 31 agosto 2016, dal 1° settembre 2016 al 31agosto 2017 e dal 1° settembre 2017 al 31 gennaio 2018,provvedendo ad annullare la relativa posizione assicurativa eprevidenziale.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravameproposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria che aveva accolto il ricorso della lavoratrice,riconoscendole il diritto alla regolarizzazione della posizionecontributiva.A fondamento della sentenza, la Corte di appello ha rilevatoche una volta che il rapporto di lavoro, ai fini previdenziali, siastato disconosciuto dall’INPS, spetta a chi vuol far valerel’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e di conseguenza lavalida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, fornirela prova dell’esistenza del suddetto rapporto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] da un lato ha evidenziato che la ricorrente non hafornito alcuna prova adeguata dell’esistenza di una prestazionelavorativa, non potendo a tale fine farsi affidamento sulladocumentazione formale, quali contratti di lavoro e buste paga, lacui rispondenza a un effettivo rapporto di lavoro è stata messa indubbio, con rilievi ritenuti puntuali e analitici, nel verbaleconseguente all’ispezione.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con duemotivi.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 16745/2025Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 09/05/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c. e dell’art.2967, secondo comma, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto la Corte territoriale non ha tenuto in debita considerazionela qualificazione giuridica delle prove offerte dalla parte e hainvertito l’onere della prova.1.1.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. (art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.) per motivazione omessa o apparente, essendosi laCorte di appello limitata a riprodurre il testo del verbale ispettivo.2.- I motivi, essendo tra loro connessi, possono essereesaminati congiuntamente.Si deve premettere che secondo un orientamento costantedella Cassazione la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture (Cass, S.U. 3 novembre 2016, n.22232: in senso conforme Cass. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass.,1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 20 giugno 2019, n. 16595; Cass.,23 maggio 2019, n. 13977).2.1.- Nella fattispecie, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],dato atto che a seguito di verbale ispettivo dell’INPS, i cui rilievisono stati ritenuti dal collegio “puntuali e analitici”, l’istitutoprevidenziale ha provveduto a disconoscere, ai fini di una validaNumero registro generale 16745/2025costituzione di una posizione previdenziale, l’esistenza diN umuenro sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e un istitutoData pubblicazione 09/05/2026scolastico paritario, ha affermato che grava sull’assicurato ladimostrazione dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinatodisconosciuto. Tale dimostrazione, ad avviso della Corteterritoriale, non è stata fornita in alcun modo dall’assicurata, laquale si è limitata a invocare la natura di ‘prove legali’ facentiprova fino a querela di falso dei documenti attestanti l’esistenzadel rapporto di lavoro (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).Si deve, allora, escludere che la sentenza impugnata debbaessere considerata nulla per carenza di motivazione, in quanto losviluppo motivazionale è chiaro e completo e perfettamentecoerente con le questioni oggetto del giudizio.2.2.- Quanto affermato dalla Corte di appello in ordineall’onere della prova risulta conforme all’orientamento di questaCorte, cui si intende dare continuità, secondo cui «in forza delpotere di autotutela spettante, in via generale, alle pubblicheamministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, direttifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasiprovvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con lanormativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presuppostonecessario ed indefettibile della sussistenza del rapportoassicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che icontributi versati sono inidonei a costituire una valida posizioneassicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la validaprovare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisitodella subordinazione (Cass 08/02/2000 n. 1399)» (così, Cass. n.809/2021).Numero registro generale 16745/2025Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appNeulmloer,o sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 13448/2026correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravatoData pubblicazione 09/05/2026l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi haadempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione, mentre nonè configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere didimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazionirichieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisitida parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno deglielementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezionein senso stretto ma una mera difesa (Cass. n. 7139/2003).2.3.- Le restanti censure alla valutazione operata dalla Cortedi appello del quadro probatorio acquisito al giudizio, lungi daldenunciare violazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattieffettuato dal giudice di secondo grado.In sostanza, la ricorrente attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di appello, al fine di pervenire aduna diversa valutazione circa la concreta esistenza di unaprestazione lavorativa subordinata.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005) enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata in sede di merito (cfr. Cass. n.8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allaNumero registro generale 16745/2025Numero di raccolta generale 13448/2026già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad unData pubblicazione 09/05/2026diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui «I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione» (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).2.4.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre.In tale contesto, non può essere considerato illogico l’avereescluso rilevanza alla documentazione attestante la formalesussistenza del rapporto di lavoro, della cui materiale esistenzanon si discute, considerato che in sede ispettiva taledocumentazione è stata ritenuta, sulla base delle valutazioniriportate nel verbale ispettivo ampiamente riprodotto nellasentenza della Corte di appello, fittizia, in quanto noncorrispondente alla reale esistenza di un rapporto di lavorosubordinato inter partes.A fronte di tale valutazione, la ricorrente, al di là Nduemel rom regeisrtroo generale 16745/2025Numero sezionale 1876/2026rinvio alla documentazione formale, non ha fornito alcuna provaNumero di raccolta generale 13448/2026circa l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordDiantaa ptuobb licazione 09/05/2026intercorrente dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2018 conl’istituto scolastico paritario destinatario dell’accertamentoispettivo.3.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.500,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese
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