CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 6085/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 4414/2016 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 05/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 6085-17 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 2012/0RA0002 con cui l'Agenzia delle entrate accertava la maggiore imposta di registro dovuta per l'operazione di acquisto da [OSCURATO:PERSONA]- polare di [OSCURATO:SOCIETA]. di un complesso aziendale, composto da due aree di affari autonome dalle filiali e dal complesso di beni e dei rapporti contrattuali organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria ,come svolta nei luoghi dove si trovava ciascuna filiale. L'operazione di cessione veniva realizzata mediante due atti successivi, ossia un contratto di cessione stipulato tra CREDEM e BPV in data 28 agosto 2008, nel quale le parti contraenti dichiaravano che il prezzo indicato in atto era da considerarsi provvisorio, restando suscettibile di eventuali variazioni dipendenti da rettifiche di valore dell'ammontare della raccolta effettiva di capitali afferente il ramo di azienda oggetto di cessione, ed un secondo accordo, concluso in data 20 gennaio 2009, nel quale, preso atto delle variazioni di valore effettivamente verificate- si, il prezzo finale di cessione veniva fissato in complessivi euro 132.332.000, sicché BPV restituiva a CREDEM l'importo di euro 22.668.000. L'[OSCURATO:PERSONA] applicava l'imposta di registro seguendo il crite- rio di imputazione "pro quota" delle passività ai singoli elementi di prezzo previsto dall'art. 23, commi 1 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 R.G.N. 6085-17 ai valori dei beni e dei diritti separatamente individuati nel contratto di cessione di ramo d'azienda, determinando l'aliquota del 3% al valore complessivo dei beni, sul presupposto che le parti, in sede di cessione, non avevano separatamente indicato il prezzo/valore dei singoli beni componenti l'azienda. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sentenza n. 11547/47/14, annullava l'avviso di liquidazione ritenendo che dall'esame degli atti sottoposti a registrazione era emerso che le parti avevano valorizzato separatamente i singoli beni componenti il ramo d'azienda. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva re- spinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 4414/2016. Avverso la pronuncia l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione svolgendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituiti con controricorso, quest'ultimo ha depositato anche memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 23, commi 1 e 4 e 51, commi 1 e 4, d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 1367, 2727 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. L'Agenzia delle entrate deduce che sarebbe circostanza pacifica quella secondo cui nella contrattazione mancava una pattuizione dei corri- spettivi differenziata, e che all'art. 4.2. dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 28.8.2008 le parti avevano previsto un prezzo provviso- rio e, in base all'art. 4.3., era previsto che sarebbe stato oggetto di ag- giustamento in relazione alla situazione patrimoniale all'atto della ces- R.G.N. 6085-17 sione definitiva. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA] dalla lettura degli atti, compresi i va- li allegati, non emergerebbe la volontà di attribuire un distinto prezzo agli 'impieghi' agli 'altri crediti' e all'avviamento a differenza della tesi sostenuta dalla contribuente. Nella fattispecie, secondo il ricorrente, dall'esame dell'atto di cessione di ramo d'azienda e dall'accordo con- sensuale di determinazione della 'situazione definitiva di cessione' sa- rebbe pacifico che le parti avevano inequivocabilmente pattuito un unico prezzo, globale ed indifferenziato riferito all'intero compendio dei beni alienati. _L'indicazione di valori a singoli beni sarebbe avvenuta al solo fine di definire la situazione patrimoniale del ramo d'azienda al 31 dicembre 2008, ossia al fine di definire la base imponibile, data dal valore corrente dell'azienda ceduta, ossia dal valore complessivo dei beni che la compongono, comprensivo dell'avviamento e al netto di debiti ed altre passività. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo controverso fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di tenere conto del fatto che mancherebbe nella contrattazione una pattuizione differenziata dei corrispettivi, e che all'art. 4.2. dell'atto di cessione di ramo d'azienda le parti avevano previsto un prezzo prov- visorio, oggetto di futuro aggiustamento in relazione alla situazione patrimoniale all'atto di cessione definitiva. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], in nessuno dei documenti prodotti emergerebbe chiaramente che le parti avevano pattuito e concordato distinti prezzi per tali beni oggetto di contrattazione, inoltre, non risulterebbe alcu- na perizia di stima del valore dell'azienda ceduta, allegata all'atto di R.G.N. 6085-17 cessione, con indicazione pedissequa dei valori e dei prezzi dei singoli cespiti ceduti. 3. I motivi di ricorso, in quanto inerenti alla medesima questione, van- no trattati congiungamente per connessione logica. a)In disparte l'inammissibilità delle censure - in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] omet- te di riportare in ricorso il contenuto degli atti a cui fa riferimento nel- lo sviluppo illustrativo dei motivi,in ossequio al principio di autosuffi- cienza ed al fine di sostenere la decisività della critica avanzata alla sen- tenza oggetto di impugnazione - le stesse non possono essere condivi- se. L'[OSCURATO:PERSONA] deduce che "in nessuno dei documenti prodotti dalle parti emergerebbe chiaramente che le parti abbiano pattuito e concordato distinti prezzi per tali beni e diritti", a fronte dell'accertamento in fatto operato dal giudice di appello che, al contrario, sostiene "Risulta, infatti, dall'esame degli atti nego.ziali con i quali si è perfeionata la cessione del ramo d'nienda, che i singoli beni e diritti oggetto dell'operaione assunsero ciascuno un distinto e preciso valore monetalio. Tali valori sono stati infatti descritti negli alle- gati ai singoli contratti di cessione in esame, e in quanto tali potevano essere identi- ficati dall'amministra.zione finan.ziaria che avrebbe quindi potuto — e dovuto — ap- plicare agli stessi l'aliquota comispondente. A nulla rileva, inoltre, che per la com- pravendita sia stato previsto un corrispettivo unitario, in quanto nella determina- ione dello stesso le parti hanno certamente tenuto conto del valore dei singoli beni e diritti, il quale è stato dunque oggetto di ,oecifica pattui.zione, come peraltro espres- samente indicato nell'atto di cessione stesso e nei relativi allegati". Dal tenore della motivazione della sentenza impugnata emerge all'evidenza che il giudice di appello con le parole distinto e preciso R.G.N. 6085-17 valore monetario' ha voluto intendere 'corrispettivo specifico' per ogni singolo bene oggetto di pattuizione. L'attività di interpretazione del contratto che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti, integra un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito(Cass. n. 15603 del 2021), che non può es- sere oggetto di sindacato in sede di legittimità se, come nella specie, è congruamente motivato e privo di vizi logici. [OSCURATO:PERSONA], invero, precisa: " Tali valori sono stati infatti espres- samente descritti negli allegati ai singoli contratti di cessione in esame, e in quanto tali potevano essere identificati dall'amministraione finan,ziaria che avrebbe quindi potuto — e dovuto — applicare agli stessi l'aliquota corrispondente". b) Ciò premesso, va evidenziato che ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, : "1. Se una di,00si.zione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. 2.La disposi.zione del comma primo non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità, o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascu- no di essi. 3. Le pertinen,ze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui serviio od ornamento sono destinate. 4. Nelle cessioni di a_ziende o di complessi a,ziendali relativi a singoli rami della impresa„ ai fini dell'applica.zione delle diverse aliquote le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione al loro rispettivo valore. " Questa Corte ha affermato che: "In tema di imposta di registro, la ces- sione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di R.G.N. 6085-17 cui all'art. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ne consegue che, ove le parti con- vengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiunta- mente trasferiti, l'accertamento dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ritenga il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio, può essere limitato ad uno solo di tali diritti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 cit., che disciplina il caso in cui i beni aziendali siano stati negoziati con autonomi corrispettivi" (Cass. n. 6716 del 2015). c) L'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui un'unica di- sposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto, anche nella norma di cui all'ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d'azienda, precisa ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in propor- zione del loro rispettivo valore', in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal primo comma, in cui i beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrispettivi (Cass. n. 7196 del 2000, Cass. n. 6716 del 2015). Da siffatti rilievi consegue che i giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi espressi, precisando, sul presupposto della diffe- rente determinazione del valore dei beni, che la previsione di un corri- spettivo complessivo dell'intera operazione negoziale non ha pregiudi- cato l'applicazione di aliquote distinte in relazione ai singoli beni cedu- ti, "in guanto risulta versato in atti che le parti hanno valoriato separatamente i R.G.N. 6085-17 singoli beni componenti il ramo d'a_zienda, calcolando la base imponibile dell'imposta di registro sui valori dichiarati al netto delle passività, ed applicando le aliquote njeribili a ciascun bene". 4. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccom- benza liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese del giudizio di legittimità liquidate in curo 20.000,00