CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.2), cod.pen. e confermando nel resto, la decisione del Tribunale di Bari del gennaio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2) cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi dei beni presenti all'interno di un esercizio commerciale, forzando le porte di ingresso e poi minacciando uno dei soci della società che lo gestiva, prospettando che ci sarebbero stati guai se fossero stati chiamati i Carabinieri. Evento non consumatosi a seguito dell'intervento di altre persone e dei Carabinieri; 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello. 3. il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, rappresentando che la riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante, comportasse la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e che tale pena dovesse ritenersi equa ai sensi dell'art. 133 cod.pen.; si tratta .di pena prossima al minimo edittale, per cui vale il consolidato principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464 - 01). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 _ [OSCURATO:PERSONA]