CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dita la relazione svolta [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b ic ro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Castrovillari, in data 27.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 610; 58, 393; 582., c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in data 19.9.2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando con un unico motivo di impugnazione vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di fornire risposta alla richiesta con cui veniva invocata in favore dell'Arnnentano l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 4. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dei reati per cui si procede, commessi, come da contestazione, tutti il 19.9.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e delle intervenute cause di sospensione del relativo decorso, pari a un periodo complessivo di 101 giorni, risulta perento alla data del primo giugno 2020. Si è pertanto verificata, dopo la sentenza di secondo grado, pronunciata il 16.12.2019, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate, posto che, da un lato„ la sentenza della corte di appello omette di pronunciarsi sullo specifico motivo dedotto dall'appellante; dall'altro è stata di recente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte proprio il quesito se la continuazione tra reati sia di per sé sola ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati ascritti all'imputato estinti per decorso del relativo termine di prescrizione. 5. Quanto agli effetti civili, su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578,t c.p.p., il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per mancanza di motivi direttamente inerenti agli interessi civili.L'art. 131 bis, configura, infatti, una causa di esclusione della punibilità dell'imputato, che non attiene al profilo risarcitovi°, come si desume con assoluta chiarezza dalla circostanza che l'art. 651-bis. c.p.p.„ attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno. Ed infatti, proprio perché l'applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., non incide sul profilo della responsabilità dell'imputato che ne beneficia in ordine al risarcimento del danno derivante dalla sua condotta illecita in favore della parte civile costituita, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre riconosciuto l'opposto diritto dell'imputato a ricorrere contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis* c.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847; Cass., Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Rv. 273315). Difetta, pertanto, l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la decisione sulle statuizioni civili pronunciate in suo danno, limitandosi a invocare l'applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bisí c.p. La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato< né al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, né al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 12.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]