Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2025
ECLI:EU:T:2025:689
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0167_RES
[OSCURATO:PERSONA]167/23
(pubblicazione per estratto)
LAT [OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA].
contro
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 luglio 2025
«REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica la melammina come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Eccesso di potere – Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Principio di precauzione – Sviamento di potere»
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Voto del comitato degli [OSCURATO:PERSONA] membri (CSM) – Competenza del CSM a fissare le regole relative alle modalità di tale voto nel suo regolamento interno
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 82 e 85, § 9)
(v. punti 33-37)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Accordo unanime del comitato degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Astensione di uno Stato membro – Ininfluenza su una decisione votata all’unanimità dagli [OSCURATO:PERSONA] membri presenti
[Art. 238, § 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 8, e 85, § 8]
(v. punti 38-40, 42-45, 57-61)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Consultazione pubblica – Portata – Diritto di essere ascoltate delle parti interessate – Esclusione – Diritto delle parti interessate di presentare osservazioni – Inclusione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, 59, §§ da 2 a 5, e 85, § 4)
(v. punti 68-72, 75-93, 98-102, 127)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punti 131-140)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Presa in considerazione della combinazione di diversi effetti per stabilire la loro gravità – Ammissibilità
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57 e allegati I, sezioni da 1 a 4, XIII, XIV e XV, sezione 2, e n. 1272/2008)
(v. punti 143-159)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Insussistenza del requisito dell’appartenenza ad una classe di pericolo – Inesistenza dell’abilitazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a riesaminare le classi di pericolo – Insussistenza dell’obbligo dell’ECHA di dimostrare l’irreversibilità degli effetti di una sostanza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato I, e n. 1272/2008, art. 37, § 6]
(v. punti 165, 166, 175, 176)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione – Insussistenza dell’obbligo di prendere in considerazione i dati relativi all’esposizione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, 58, § 2, 60, § 2, 64, § 4, e 70 e allegati I, sezione 6, e XV, sezione 2, punto 2)
(v. punti 191-193)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante – Insufficienza della prova sulla gravità della tossicità della melammina per la riproduzione – Errore manifesto di valutazione senza incidenza sulla legittimità della decisione – Giustificazione – Altre proprietà intrinseche della melammina idonee a produrre effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente
[Artt. 263 e 296 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato XV, e n. 1272/2008, allegato I]
(v. punti 210-215, 220-230, 427, 429)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Presa in considerazione dei dati relativi all’esposizione umana che riflettono le misure di gestione dei rischi in vigore – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punto 416)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze di cui trattasi – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punto 417)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 69 e artt. 1, §§ 1 e 3, 14, § 6, 55, 57, f), 58, 59 e 60, §§ 2 e 4, e allegati I, sezione 5.1.1, e XIV]
(v. punti 433-464)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante – Criteri relativi alle proprietà della sostanza persistente, mobile e tossica – Sviamento di potere – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]
(v. punti 478-487)
[OSCURATO:PERSONA], adito con ricorso di annullamento, da esso respinto, contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che identifica la melammina come sostanza «estremamente preoccupante» in forza del regolamento REACH (
1
), si pronuncia sulla questione inedita delle regole di voto fissate nel regolamento interno del comitato degli [OSCURATO:PERSONA] membri (in prosieguo: il «CSM») e sintetizza la giurisprudenza, da un lato, per quanto riguarda il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni nell’ambito della procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti e, dall’altro, per quanto riguarda la nozione di «proprietà intrinseche».
Tale decisione dell’ECHA, impugnata da due ricorrenti, la LAT [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]., imprese produttrici di melammina stabilite in Germania e negli [OSCURATO:PERSONA], è stata adottata in seguito al deposito da parte della Repubblica federale di Germania di un fascicolo a norma dell’allegato XV del regolamento REACH, favorevole all’identificazione della melammina come sostanza estremamente preoccupante, in quanto corrispondente ai criteri enunciati all’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH. In seguito al deposito di tale fascicolo, l’ECHA ha invitato le parti interessate a sottoporre le loro osservazioni su di esso (
2
). Successivamente alla presentazione di talune osservazioni, il fascicolo è stato trasmesso al CSM, che è pervenuto ad un accordo unanime su tale identificazione.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale respinge l’eccezione di illegalità sollevata contro l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento interno del CSM, in forza del quale le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione da parte del CSM di azioni che richiedono l’unanimità.
Infatti, riguardo, da un lato, alla competenza del CSM a fissare le regole di voto nel suo regolamento interno, il Tribunale sottolinea che l’elenco delle questioni che possono essere decise grazie alle disposizioni dei regolamenti interni, stabilito dall’articolo 85, paragrafo 9, del regolamento REACH, non è esaustivo. Poiché il regolamento REACH disciplina soltanto la questione del tipo di maggioranza da raggiungere ai fini dell’adozione di una decisione di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti, le altre regole di voto dovevano essere fissate nel regolamento interno del CSM per evitare il rischio che quest’ultimo si trovasse dinanzi a una lacuna normativa. La fissazione di tali regole partecipa, inoltre, a garantire la loro prevedibilità e permette ai destinatari degli atti adottati di conoscerle e, come nella fattispecie, di contestarle le dinanzi al giudice dell’Unione europea. Pertanto, esse concorrono a preservare la certezza del diritto. Il Tribunale ne conclude che il CSM era competente a fissare, nel suo regolamento interno, le proprie regole di voto.
Riguardo, d’altro lato, al contenuto dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento interno del CSM, il Tribunale osserva che le regole del CSM sulle astensioni si ispirano direttamente all’articolo 238, paragrafo 4, TFUE, relativo alle votazioni che hanno luogo in seno al Consiglio dell’Unione europea. Poiché l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento interno del CSM si ispira a tale disposizione, secondo cui il fatto di astenersi dal prendere posizione non doveva impedire l’adozione di decisioni che richiedono un accordo unanime, non si può sostenere che esso si scontri con i principi democratici fondamentali e pregiudichi le competenze del Parlamento, del Consiglio o della Commissione. Peraltro, l’astensione deve essere intesa, nel suo senso usuale, come il fatto di rifiutarsi di prendere posizione su una data proposta e non come un rifiuto della proposta di cui trattasi.
Quanto al merito, poi, il Tribunale respinge, in particolare, il capo di illegalità dedotto da un’asserita violazione del diritto di essere ascoltate delle ricorrenti nel corso della procedura di adozione della decisione impugnata.
Il Tribunale constata previamente che, sebbene la versione francese dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento REACH menzioni il diritto delle parti interessate di sottoporre «informazioni», il diritto di dette parti consiste in un diritto più ampio di presentare «osservazioni». Tale interpretazione è confermata dalle versioni spagnola, tedesca, inglese e italiana di detta disposizione.
Tuttavia, il Tribunale ricorda che l’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento REACH si limita a prevedere una consultazione pubblica che non conferisce alle parti interessate alcun diritto procedurale specifico diverso da quello di sottoporre informazioni.
Del pari, l’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento REACH e lo status di osservatore, come definito dall’ECHA, non conferiscono il diritto di essere ascoltate alle parti interessate che partecipano alla riunione del CSM. Essi offrono loro esclusivamente la possibilità di presentare osservazioni su punti specifici eventualmente determinati anticipatamente.
Infine, il Tribunale considera che le ricorrenti non possono validamente asserire che l’ECHA abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che le proprietà intrinseche al destino ambientale della melammina avessero effetti che potevano contribuire a far considerare che tale sostanza dovesse essere identificata come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.
A tale riguardo, il fatto che tale disposizione rinvii, ai fini della determinazione del livello di preoccupazione equivalente, alle sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento REACH non significa che una sostanza debba rispondere ai criteri di identificazione di tali sostanze per poter essere identificata come sostanza estremamente preoccupante. Di conseguenza, l’ECHA non si è limitata alle sole classi di pericolo stabilite dal regolamento n. 1272/2008 (
3
), o dai criteri specificamente stabiliti all’allegato XIII del regolamento REACH.
Per contro, spetta all’ECHA analizzare i pericoli delle proprietà intrinseche della sostanza di cui si prende in considerazione l’identificazione come sostanza estremamente preoccupante, con la precisazione che la nozione di «pericolo» descrive qualsiasi prodotto o procedimento «possa» avere un effetto avverso per la salute umana o per l’ambiente. A tale riguardo, l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH non richiede che, per partecipare all’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante, una proprietà intrinseca debba, di per sé e presa isolatamente, essere idonea ad avere un effetto grave. È tuttavia necessario che essa abbia un effetto che, in combinazione con altri effetti connessi ad altre proprietà intrinseche, possa suscitare un effetto grave sulla salute umana o sull’ambiente.
Il fatto stesso che, a causa delle sue proprietà connesse al suo destino ambientale, una sostanza possa facilmente diffondersi ed essere presente nell’ambiente costituisce senz’altro un effetto, poiché in tal caso si tratta delle conseguenze connesse alle sue proprietà intrinseche. Sostanze persistenti e bioaccumulabili possono essere considerate sostanze che hanno effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente. Orbene, la persistenza e la bioaccumulazione sono senza dubbio proprietà connesse al destino ambientale di una sostanza. In tali circostanze, gli effetti connessi alle proprietà riguardanti il destino ambientale di una sostanza, quali la sua persistenza, la sua mobilità e il suo potenziale di trasporto su lunghe distanze, possono essere prese in considerazione per stabilire se una sostanza possa avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente che suscitino un livello di preoccupazione equivalente.
(
1
) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU 2006, L 396, pag. 1
), (in prosieguo: il «regolamento REACH»).
(
2
) A norma dell’articolo 59, paragrafo 4, di tale regolamento.
(
3
) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU 2008, L 353, pag. 1
).