CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 20396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale cli Catania, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza emessa il 4.7,2022 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Paola, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cetraro, in relazione al reato di furto aggravato, oggetto dell'imputazione provvisoria, di cui si tratterà più diffusamente in seguito. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Bufanio, lamentando, con riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, violazione di legge, in relazione all'art. 292, co. 2, lett. c), c bis), c ter, c.p.p., e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto per cui si procede. 3. Con requisitoria scritta del 2.12.2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 12.1.2023 il difensore del Bufanio, nel replicare alle osservazioni svolte nella requisitoria scritta dal pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Catanzaro abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bufanio, in ordine al reato ex artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 7), c.p. Ciò sulla base di un'attenta ricostruzione delle risultanze investigative, che hanno consentito di identificare il ricorrente nell'uomo che, unitamente ad altri soggetti, nella notte del 23.6.2022, a Cetraro, si era impossessato di tre telecamere di videosorveglianza installate dall'amministrazione comunale in Piazza del Popolo.All'identificazione dell'indagato si era giunti grazie alle immagini estrapolate dall'impianto di sorveglianza, che hanno immortalato il Bufanio, riconosciuto, nonostante indossasse un cappellino e una mascherina, in quanto soggetto noto alle forze dell'ordine, giungere in loco a bordo dell'autovettura di sua proprietà e impossessarsi delle suddette telecamere, rimuovendole per mezzo di una scala, che gli aveva consentito di raggiungerle all'altezza dove erano collocate, dopo avere tentato, vanamente, poco prima, di abbatterle con un bastone. Nessun dubbio, dunque, sussiste sulla corretta qualificazione giuridica del fatto per cui si procede in termini di furto consumato e aggravato. A tale ultimo riguardo occorre solo sottolineare che è stata correttamente contestata la circostanza aggravante dell'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., nella sua duplice forma di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio, in quanto appare di tutta evidenza che le telecamere fatte installare dall'amministrazione comunale erano destinate a soddisfare un'esigenza generale della collettività, anche in termini di tutela della sicurezza dei consociati, sicché la condotta dell'indagato ha reso inutilizzabile il bene, in relazione alla funzione di pubblico servizio o di pubblica difesa cui era destinato. Pertanto nessuna verifica va effettuata in ordine alla presenza agli atti di una valida querela, posto che, anche alla luce della previsione dell'art. 624, co. 3, c.p., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a partire dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha reso il delitto di furto perseguibile a querela della persona offesa pur nei casi in cui siano state contestate le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, c.p., resta comunque salva la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., in una delle sue diverse forme, ad eccezione del furto commesso su cose esposte alla pubblica fede. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune dai colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). R.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d