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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09121/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

156. R.G. 33435 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di Maggio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 648 comma quarto, 131 bis e 133 cod. pen., è aspecifico; la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta come di lieve entità, alla luce dell'apprezzabile valore del bene ricettato (pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; Rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 156. R.G. 33435 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di Maggio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 648 comma quarto, 131 bis e 133 cod. pen., è aspecifico; la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta come di lieve entità, alla luce dell'apprezzabile valore del bene ricettato (pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; Rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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