CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2020
Cassazione n. 42101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sciacca il 3.04.2017, ha condannato Graffe° Giuseppe per il reato di cui all'art. 189 comma 1 e 6 D.Igs n. 285 /1992 commesso il 21 gennaio 2015 in Sciacca, alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. 2. Avverso la sentenza Graffe° Giuseppe ha presentato ricorso a mezzo dell'avvocato di fiducia che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1.violazione di legge in relazione all'art. 546, commi 2 e 3, cod. proc. pen., essendo la sentenza impugnata affetta da nullità assoluta in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore e non anche dal Presidente del Collegio; 2.2. vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, stante la insussistenza della fuga. 3. il Procuratore generale ha chiesto con requisitoria scritta che in accoglimento del primo motivo venga dichiarato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Analoghe conclusioni ha presentato con memoria scritta la difesa dell'imputato mentre la difesa della pare civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto. 4. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo. 4.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza oggetto di impugnazione ( sia affetta da nullità assoluta in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente del Collegio. Dalla lettura dell'ultima pagina del provvedimento in verifica, risulta per tabulas che la sentenza veniva depositata in data 28.02.2020, con la firma del solo Giudice estensore. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 546 cod.proc.pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett. g) e prevede espressamente - al comma 3 - la sanzione della nullità per il caso della mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico. Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell'art. 546 citato, alla stregua del quale, "Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente". La ratio della nullità in parola si correla all'esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal Presidente, impone la sottoscrizione di quest'ultimo, così che possa verificare che l'iter argomentativo sviluppato dall'estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza. Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il Presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile. 4.2. Questa Corte nel suo più ampio consesso ha affermato che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che, in quanto tale, deve essere dedotta dalla parte, a pena di decadenza, nell'atto di gravame avverso la sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671). Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio non comporta una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale, ponendo in luce come, proprio il dato letterale del combinato disposto degli artt. 546, 547 e 130 cod. proc. pen., escluda che il difetto di sottoscrizione del Presidente del Collegio possa essere emendato con la procedura di correzione degli errori materiali che è volta a rimediare ad "errori od' omissioni che non determinano nullità" e pertanto non possa essere utilizzata per correggere un vizio che il codice di rito qualifica espressamente come dante luogo a nullità. Le Sezioni Unite hanno rilevato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporti 'l'annullamento della sola sentenza-documento, in quanto si tratta di nullità che non travolge anche il giudizio in precedenza celebrato e della cui regolarità fanno fede sia il verbale di udienza sia il dispositivo letto in udienza; consegue la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'atto che, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositato, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. 5. Sulla scorta dei condivisibili principi di diritto sopra delineati, ( cfr. Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015 Ud. (dep. 23/11/201) Rv. 266308 - 01) l'eccepita nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio - almeno all'atto del deposito in Cancelleria - risulta pertanto fondata. 5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti alla Corte di Appello di Palermo per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione e sottoscrizione della sentenza-documento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Palermo per la redazione della sentenza-documento. Nulla per la carenza della sottoscrizione del Presidente del Collegio. Così deciso il 19.10.2021 Il consigliere