Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 09383/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. trasmessa il 19 gennaio 2024 ; considerato che il primo motivo, con il quale si invoca l'efficacia retroattiva dell'istituto dell'improcedibilità processuale dell'azione penale per decorso del tempo è manifestamente infondata per le considerazioni ampiamente esposte nella sentenza di appello, con le quali il ricorso non si confronta incorrendo nel vizio di genericità; che il secondo motivo con cui si censura il giudizio di colpevolezza sono manifestamente infondate e generiche poiché la prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste di PG Ileano che ebbe modo di assistere all'aggressione, nonché dalla registrazione dei colloqui intercorsi con gli imputati, sulla cui rilevanza e utilizzabilità il ricorrente non espone motivi specifici di doglianza;IP motivo è peraltro non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio Cd una ricostruzione alternativa della vicenda di fatto, che è stato oggetto di corretta verifica da parte del collegio giudicante e che non rientra nelle competenze specifiche della Corte di legittimità; che il terzo motivo con cui si censura la motivazione in punto di determinazione della pena non è consentito in quanto la pena, determinata in relazione alla fattispecie aggravata, è stata applicata in misura inferiore alla media edittale e non necessitava pertanto di motivazioni particolarmente approfondite in ordine alla sua entità; che inoltre la censura formulata con il gravame era inammissibile per genericità in quanto si limitava a dedurre l'eccessività della pena inflitta senza esporre le specifiche ragioni a sostegno di tale valutazione, sicchè la Corte di merito non era tenuta a motivare sul punto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. trasmessa il 19 gennaio 2024 ; considerato che il primo motivo, con il quale si invoca l'efficacia retroattiva dell'istituto dell'improcedibilità processuale dell'azione penale per decorso del tempo è manifestamente infondata per le considerazioni ampiamente esposte nella sentenza di appello, con le quali il ricorso non si confronta incorrendo nel vizio di genericità; che il secondo motivo con cui si censura il giudizio di colpevolezza sono manifestamente infondate e generiche poiché la prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste di PG Ileano che ebbe modo di assistere all'aggressione, nonché dalla registrazione dei colloqui intercorsi con gli imputati, sulla cui rilevanza e utilizzabilità il ricorrente non espone motivi specifici di doglianza;IP motivo è peraltro non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio Cd una ricostruzione alternativa della vicenda di fatto, che è stato oggetto di corretta verifica da parte del collegio giudicante e che non rientra nelle competenze specifiche della Corte di legittimità; che il terzo motivo con cui si censura la motivazione in punto di determinazione della pena non è consentito in quanto la pena, determinata in relazione alla fattispecie aggravata, è stata applicata in misura inferiore alla media edittale e non necessitava pertanto di motivazioni particolarmente approfondite in ordine alla sua entità; che inoltre la censura formulata con il gravame era inammissibile per genericità in quanto si limitava a dedurre l'eccessività della pena inflitta senza esporre le specifiche ragioni a sostegno di tale valutazione, sicchè la Corte di merito non era tenuta a motivare sul punto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 09383/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris