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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14982/2026

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omiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro-tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente tra loro, edelettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 3790/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, sez. 11, in data 15/6/2023 e nonnotificata;Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento per parzialeversamento dell’IMU relativa all’anno 2018 con riguardo alla proprietà ditalune unità immobiliari, destinate, per quanto ancora di interesse, adabitazione principale del contribuente e a cappella privata censitacatastalmente alla categoria B/7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diNapoli, con sentenza n. 12213/2021, accoglieva il ricorso limitatamenteall’immobile, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, destinato ad abitazioneprincipale del contribuente e del suo nucleo familiare, rigettandolo invececon riguardo all’unità immobiliare, ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 104 ecensita in catasto alla categoria B/7, in quanto edificio non destinato alculto né utilizzato per finalità educative e sociali della comunità locale.2.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Campaniarigettava il gravame proposto dal Comune di Napoli e, in accoglimentodell’impugnazione incidentale del contribuente, riconosceva l’esenzionecon riferimento all’unità immobiliare costituita dalla cappella gentilizia sitain [OSCURATO:PERSONA] n. 104, compensando le spese di lite.

A fondamentodella pronunzia di rigetto dell’appello principale, richiamava la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 13, secondo comma, quarto periodo, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, comemodificato dall’art. 1, comma 707, lettera b) della legge n. 147/2013,nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l’immobileiscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre: perabitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catastoNumero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessoredimora abitualmente e risiede anagraficamente”.3.

Avverso detta sentenza, 3790/2023, depositata in data 15 giugno2023, ha proposto ricorso il contribuente, formulando due motivi.4.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il contribuente, dopo aver censurato ladecisione per aver richiamato la Corte di giustizia tributaria la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, assumendo l’irrilevanza dellapronunzia di illegittimità con riguardo al caso di specie, denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di violazione dell’art. 13,secondo comma, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011, formulata nelcostituirsi in appello.

Deduce il ricorrente di aver ribadito detta eccezione,affermando che “il cespite di [OSCURATO:PERSONA] 89/A, interno 22, residenzaanagrafica e dimora abituale del ricorrente, andava esente da IMU, comecorrettamente rilevato dal giudice di prima istanza con la sentenza n.12213 emessa in data 11.11.2021, prima ancora della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale” e lamenta l’omessa disamina daparte dei giudici d’appello.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il contribuente deduce l’erroneità della sentenza perché fondata suuna pronunzia di illegittimità costituzionale non conferente al caso dispecie, senza averne alcun interesse, essendo stata riconosciutal’esenzione IMU per l’abitazione principale, in relazione all’immobilerichiesto.Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026Deve ribadirsi in proposito che: «L'interesse all'impugnazione, ilquale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse adagire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed allacontraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato inrelazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventualeaccoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesseastratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difettod'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindiall'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico» (ex plurimis Cass,Sez.

L, Sent. n. 13373 del 2008; Cass., Sez.

II, n. 32705/2023).2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 92 del codicedi procedura civile, in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente censura la statuizione relativa alla compensazione dellespese processuali - “Quanto al regolamento delle spese di lite, osserva laCorte che l’intervento della pronunzia della Corte Costituzionale che hamodificato l’assetto normativo e l’ accoglimento dell’ appello incidentaleintegrano giusti motivi per disporre la loro compensazione” - ribadendol’irrilevanza della sentenza n. 209/2022 nel presente giudizio edaffermando, conseguentemente, l’errata pronunzia di compensazionesiccome fondata sulla stessa.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese dilite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereNumero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n.10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., n. 24502/2017; nello stessosenso anche Cass., n. 19613/2017), e ciò in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese infavore della parte vittoriosa (così Cass., n. 21400/2021, cherichiama Corte cost., sent. n. 157/2014).2.3.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza ela razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma)della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto lacompensazione, risultando suscettibile di cassazionela motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamenteerronea (così, in motivazione, Cass., n. 17816/2019).2.4.

Nel caso di specie, tale evenienza non può ritenersi verificata.2.5.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che - essendostato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 17.5.2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 14, D. Lgs. n.546/1992 (che trova corrispondenza nell'art. 92 c.p.c. come modificatodall'art. 13, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertitodalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" in forza dellasentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77),secondo il quale la compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è prevista solo "qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/20262.6.

Questa Corte ha, poi, statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenzareciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977/2020).2.7.

Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi edeccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, IIcomma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n.3977/2020).2.8.

Deve, allora, osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazionedelle spese di lite (“Quanto al regolamento delle spese di lite, osserva laCorte che l’intervento della pronunzia della Corte Costituzionale che hamodificato l’assetto normativo e l’ accoglimento dell’ appello incidentaleintegrano giusti motivi per disporre la loro compensazione.”) puòintegrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare lacompensazione delle spese di lite, atteso che la Corte di merito harigettato l’appello principale applicando il più recente orientamento dellagiurisprudenza costituzionale in relazione all’art. 13 D.L. n. 201/2011, intal modo allineandosi pienamente al disposto di cui all’art. 92, II comma,c.p.c. e all’art. 15, II comma, D. Lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/20263.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dunquerigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo in favore del Comune controricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, infavore del Comune controricorrente, liquidate nella misura di euro 700,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, edi euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro-tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente tra loro, edelettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 3790/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, sez. 11, in data 15/6/2023 e nonnotificata;Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento per parzialeversamento dell’IMU relativa all’anno 2018 con riguardo alla proprietà ditalune unità immobiliari, destinate, per quanto ancora di interesse, adabitazione principale del contribuente e a cappella privata censitacatastalmente alla categoria B/7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diNapoli, con sentenza n. 12213/2021, accoglieva il ricorso limitatamenteall’immobile, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, destinato ad abitazioneprincipale del contribuente e del suo nucleo familiare, rigettandolo invececon riguardo all’unità immobiliare, ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 104 ecensita in catasto alla categoria B/7, in quanto edificio non destinato alculto né utilizzato per finalità educative e sociali della comunità locale.2. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Campaniarigettava il gravame proposto dal Comune di Napoli e, in accoglimentodell’impugnazione incidentale del contribuente, riconosceva l’esenzionecon riferimento all’unità immobiliare costituita dalla cappella gentilizia sitain [OSCURATO:PERSONA] n. 104, compensando le spese di lite. A fondamentodella pronunzia di rigetto dell’appello principale, richiamava la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 13, secondo comma, quarto periodo, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, comemodificato dall’art. 1, comma 707, lettera b) della legge n. 147/2013,nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l’immobileiscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre: perabitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catastoNumero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessoredimora abitualmente e risiede anagraficamente”.3. Avverso detta sentenza, 3790/2023, depositata in data 15 giugno2023, ha proposto ricorso il contribuente, formulando due motivi.4. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il contribuente, dopo aver censurato ladecisione per aver richiamato la Corte di giustizia tributaria la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, assumendo l’irrilevanza dellapronunzia di illegittimità con riguardo al caso di specie, denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di violazione dell’art. 13,secondo comma, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011, formulata nelcostituirsi in appello. Deduce il ricorrente di aver ribadito detta eccezione,affermando che “il cespite di [OSCURATO:PERSONA] 89/A, interno 22, residenzaanagrafica e dimora abituale del ricorrente, andava esente da IMU, comecorrettamente rilevato dal giudice di prima istanza con la sentenza n.12213 emessa in data 11.11.2021, prima ancora della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale” e lamenta l’omessa disamina daparte dei giudici d’appello.1.1. Il motivo è inammissibile.Il contribuente deduce l’erroneità della sentenza perché fondata suuna pronunzia di illegittimità costituzionale non conferente al caso dispecie, senza averne alcun interesse, essendo stata riconosciutal’esenzione IMU per l’abitazione principale, in relazione all’immobilerichiesto.Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026Deve ribadirsi in proposito che: «L'interesse all'impugnazione, ilquale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse adagire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed allacontraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato inrelazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventualeaccoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesseastratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difettod'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindiall'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico» (ex plurimis Cass,Sez. L, Sent. n. 13373 del 2008; Cass., Sez. II, n. 32705/2023).2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 92 del codicedi procedura civile, in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente censura la statuizione relativa alla compensazione dellespese processuali - “Quanto al regolamento delle spese di lite, osserva laCorte che l’intervento della pronunzia della Corte Costituzionale che hamodificato l’assetto normativo e l’ accoglimento dell’ appello incidentaleintegrano giusti motivi per disporre la loro compensazione” - ribadendol’irrilevanza della sentenza n. 209/2022 nel presente giudizio edaffermando, conseguentemente, l’errata pronunzia di compensazionesiccome fondata sulla stessa.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese dilite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereNumero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/2026poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n.10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., n. 24502/2017; nello stessosenso anche Cass., n. 19613/2017), e ciò in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese infavore della parte vittoriosa (così Cass., n. 21400/2021, cherichiama Corte cost., sent. n. 157/2014).2.3. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza ela razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma)della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto lacompensazione, risultando suscettibile di cassazionela motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamenteerronea (così, in motivazione, Cass., n. 17816/2019).2.4. Nel caso di specie, tale evenienza non può ritenersi verificata.2.5. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che - essendostato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 17.5.2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 14, D. Lgs. n.546/1992 (che trova corrispondenza nell'art. 92 c.p.c. come modificatodall'art. 13, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertitodalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" in forza dellasentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77),secondo il quale la compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è prevista solo "qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/20262.6. Questa Corte ha, poi, statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenzareciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977/2020).2.7. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi edeccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, IIcomma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n.3977/2020).2.8. Deve, allora, osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazionedelle spese di lite (“Quanto al regolamento delle spese di lite, osserva laCorte che l’intervento della pronunzia della Corte Costituzionale che hamodificato l’assetto normativo e l’ accoglimento dell’ appello incidentaleintegrano giusti motivi per disporre la loro compensazione.”) puòintegrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare lacompensazione delle spese di lite, atteso che la Corte di merito harigettato l’appello principale applicando il più recente orientamento dellagiurisprudenza costituzionale in relazione all’art. 13 D.L. n. 201/2011, intal modo allineandosi pienamente al disposto di cui all’art. 92, II comma,c.p.c. e all’art. 15, II comma, D. Lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 21821/2023Numero sezionale 4125/2026Numero di raccolta generale 14982/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dunquerigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo in favore del Comune controricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, infavore del Comune controricorrente, liquidate nella misura di euro 700,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, edi euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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