Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2024

Cassazione n. 23439/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21499/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5/d, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Piazza dell’Emporia n. 16/A, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenzen. 457/2021 pubblicata in data 07/06/2021, n.r.g. 401/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di operatore di sportello commerciale fino al 21/06/2017, quando era stato licenziato per ragioni disciplinari e, precisamente, per avere effettuato alcune operazioni in violazione della normativa antiriciclaggio nel OGGETTO: licenziamento per giusta causa -operazioni bancarie -normativa antiriciclaggio -identificazione del cliente –regime- conseguenze periodo dicembre 2016-gennaio 2017, come da lettera di contestazione disciplinare del 13/04/2017. 2.-Impugnato il licenziamento, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria, accoglieva parzialmente la domanda, ravvisava la sproporzione fra sanzione ed infrazione, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al Formica l’indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

L’opposizione della Banca era rigettata: il Tribunale riteneva che l’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 consentisse di procedere all’identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che le ulteriori verifiche sull’identità dei clienti dovessero comunque essere commisurate al livello di rischio rilevato. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la Corte regolatrice, ai fini della nozione di giusta causa, ha elaborato una nozione di fiducia di contenuto rigorosamente oggettivo e dai confini esattamente determinabili, ancorata a comportamenti o fatti oggettivamente gravi e valutabili in concreto; b) in tal senso la fiducia consiste nell’affidamento rispetto ai successivi adempimenti e perciò destinata a venire meno in presenza di fatti di gravità tale da minare l’affidamento sulla correttezza delle future prestazioni; c) con riguardo alla proporzionalità, ciò che rileva è l’influenza che sul rapporto di lavoro è in grado di esercitare il comportamento del lavoratore; d) con riguardo al contenuto e alla tipologia degli obblighi di protezione, nel rapporto di lavoro sono principalmente diretti alla conservazione della sfera giuridica in cui il lavoratore si trova inserito e nel cui ambito possono essere individuati vari “sottotipi”, quali l’obbligo di rispettare il patrimonio e la reputazione del datore di lavoro, l’interesse al regolare svolgimento dell’attività produttiva e a non subire turbamenti all’organizzazione tecnico-produttiva e al suo normale funzionamento; e) la violazione di questi obblighi non determina inadempimento della prestazione lavorativa ma nondimeno può assumere rilevanza, se connotata da gravità, ai fini del licenziamento per giusta causa; f) nel caso in esame al dipendente è stato addebitato di 1) avere acceso, sulla scorta di una richiesta del proprio suocero (promotore finanziario di altra società), a favore di soggetti ignari e mai incontrati, rapporti inerenti a carte prepagate e servizi multicanalità, in seguito disconosciuti dagli interessati, 2) non aver rispettato la normativa antiriciclaggio per la corretta identificazione egli interessati, 3) non avere presieduto all’acquisizione delle sottoscrizioni degli interessati, consegnando i documenti al suocero affinché li acquisisse, 4) avere violato la procedura che prevede la consegna da parte di due operatori diversi delle carte prepagate e dei relativi PIN, 5) avere consegnato carte, codici PIN e credenziali di accesso al suocero invece che ai diretti interessati; g) l’art. 19, co. 2, d.lgs. n. 231/2007 prevedeva che le verifiche e i controlli fossero commisurati al livello di rischio rilevato e ai sensi dell’art. 20 d.lgs. cit. gli obblighi di adeguata verifica della clientela andavano comunque commisurati al rischio associato anche al tipo di operazione, prodotto o transazione; dunque è corretta l’affermazione del Tribunale, secondo cui non sono assimilabili tutte le possibili irregolarità, poiché non sono assimilabili tutti i rischi rilevati; h) è altresì vero che, in punto di fatto, non è controverso che almeno due degli intestatari delle carte prepagate, al momento della richiesta della loro emissione, non risultavano censiti dalla banca e quindi certamente il Formica, con la propria condotta, ha violato la norma antiriciclaggio; i) tuttavia è esatto quanto rilevato dal Tribunale, ossia che non è dimostrato né contestato che i movimenti di danaro riscontrati sulle carte prepagate siano in qualche modo riconducibili al Formica, che pertanto si è limitato ad emettere carte prepagate a saldo zero, ossia strumenti “vuoti” che richiedono successive operazioni di “caricamento” di danaro, operazioni queste che non sono state compiute dal Formica, sicché anche la consegna delle carte a soggetto diverso dai beneficiari, quantunque non regolare, non si prestava ad alcun abuso ai loro danni; j) ne consegue che le irregolarità addebitate al Formica non integrano un inadempimento di notevole gravità; k) infatti vengono in rilievo prodotti bancari “a rischio assente” come appunto le carte prepagate a saldo zero, atteso che sono ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti pienamente tracciabili; l) inoltre vi è mancanza di prova di un dolo specifico del Formica e di una sua partecipazione, diretta o indiretta, alle successive operazioni di accreditamento; m)dunque non vi è prova per ritenere che la condotta del Formica avesse la finalità di favorire operazioni potenzialmente truffaldine di suo suocero (sig. [OSCURATO:PERSONA]), soggetto con cui tutti gli intestatari delle carte avevano rapporti anche di amicizia da decenni ed al quale tre di loro avevano conferito procura generale per la gestione del loro patrimonio ed il quarto si relazionava con lui da quarant’anni e gli aveva consegnato le credenziali di accesso e la chiavetta (token) del rapporto remote bankingattivo presso [OSCURATO:PERSONA]; n) in conclusione va considerato che la condotta del Formica, per la sua oggettività e le sue connotazioni soggettive, l’assenza di precedenti disciplinari, la carenza di prova di un suo concorso alla complessiva operazioni potenzialmente truffaldina del suocero e la mancanza di danno per la datrice di lavoro, non sia stata tale da ledere gravemente la fiducia della datrice di lavoro. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2104, 2105, 2119, co. 1, c.c., 19 e 20 d.lgs. n. 231/2007, per avere la Corte territoriale (come già il Tribunale) ritenuto che la normativa antiriciclaggio consentisse di procedere all’identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che la predetta procedura potesse essere omessa in caso di rischio basso o assente.

In particolare, la ricorrente lamenta che: a) l’art. 19 d.lgs. n. 231 cit., nella versione vigente ratione temporis (periodo dicembre 2016 – gennaio 2017) non prevedeva alcuna eccezione all’obbligo di identificare i clienti in loro presenza e non prevedeva che verifiche e controlli potessero essere commisurati al livello di rischio rilevato, modifiche queste introdotte soltanto con il d.lgs. n. 90/2017; b) il richiamo all’art. 20 d.lgs. n. 231 cit., operato dalla Corte territoriale, finisce per svuotare la portata dell’obbligo di identificazione personale del cliente imposto dall’art. 19; c) la Corte territoriale non ha considerato che anche le carte ricaricabili “a saldo zero” si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio del danaro, potendo essere ricaricate anche con i contanti e poi utilizzate per acquisti, rendendo molto più difficoltoso risalire all’origine del danaro; d) la Corte territoriale ha ritenuto rilevante la mancanza di un “dolo specifico”, laddove il comportamento del Formica è stato comunque volontario e quindi doloso.

Il motivo è fondato in relazione alle censure sub a) e b), restando assorbite in questa sede le altre due.

Nell’attuale formulazione l’art. 19 d.lgs. n. 231/2007, rubricato “ 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predettodecreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cuidecreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;Questa è la formulazione dell’art. 19 risultante dalla novella apportata con d.lgs.

All’epoca di questi ultimi la formulazione dell’art. 19 alcuna possibilità di procedere all’identificazione del cliente senza la sua presenza fisica.

Ne consegue che de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21499/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5/d, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Piazza dell’Emporia n. 16/A, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenzen. 457/2021 pubblicata in data 07/06/2021, n.r.g. 401/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di operatore di sportello commerciale fino al 21/06/2017, quando era stato licenziato per ragioni disciplinari e, precisamente, per avere effettuato alcune operazioni in violazione della normativa antiriciclaggio nel OGGETTO: licenziamento per giusta causa -operazioni bancarie -normativa antiriciclaggio -identificazione del cliente –regime- conseguenze periodo dicembre 2016-gennaio 2017, come da lettera di contestazione disciplinare del 13/04/2017. 2.-Impugnato il licenziamento, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria, accoglieva parzialmente la domanda, ravvisava la sproporzione fra sanzione ed infrazione, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al Formica l’indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’opposizione della Banca era rigettata: il Tribunale riteneva che l’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 consentisse di procedere all’identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che le ulteriori verifiche sull’identità dei clienti dovessero comunque essere commisurate al livello di rischio rilevato. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la Corte regolatrice, ai fini della nozione di giusta causa, ha elaborato una nozione di fiducia di contenuto rigorosamente oggettivo e dai confini esattamente determinabili, ancorata a comportamenti o fatti oggettivamente gravi e valutabili in concreto; b) in tal senso la fiducia consiste nell’affidamento rispetto ai successivi adempimenti e perciò destinata a venire meno in presenza di fatti di gravità tale da minare l’affidamento sulla correttezza delle future prestazioni; c) con riguardo alla proporzionalità, ciò che rileva è l’influenza che sul rapporto di lavoro è in grado di esercitare il comportamento del lavoratore; d) con riguardo al contenuto e alla tipologia degli obblighi di protezione, nel rapporto di lavoro sono principalmente diretti alla conservazione della sfera giuridica in cui il lavoratore si trova inserito e nel cui ambito possono essere individuati vari “sottotipi”, quali l’obbligo di rispettare il patrimonio e la reputazione del datore di lavoro, l’interesse al regolare svolgimento dell’attività produttiva e a non subire turbamenti all’organizzazione tecnico-produttiva e al suo normale funzionamento; e) la violazione di questi obblighi non determina inadempimento della prestazione lavorativa ma nondimeno può assumere rilevanza, se connotata da gravità, ai fini del licenziamento per giusta causa; f) nel caso in esame al dipendente è stato addebitato di 1) avere acceso, sulla scorta di una richiesta del proprio suocero (promotore finanziario di altra società), a favore di soggetti ignari e mai incontrati, rapporti inerenti a carte prepagate e servizi multicanalità, in seguito disconosciuti dagli interessati, 2) non aver rispettato la normativa antiriciclaggio per la corretta identificazione egli interessati, 3) non avere presieduto all’acquisizione delle sottoscrizioni degli interessati, consegnando i documenti al suocero affinché li acquisisse, 4) avere violato la procedura che prevede la consegna da parte di due operatori diversi delle carte prepagate e dei relativi PIN, 5) avere consegnato carte, codici PIN e credenziali di accesso al suocero invece che ai diretti interessati; g) l’art. 19, co. 2, d.lgs. n. 231/2007 prevedeva che le verifiche e i controlli fossero commisurati al livello di rischio rilevato e ai sensi dell’art. 20 d.lgs. cit. gli obblighi di adeguata verifica della clientela andavano comunque commisurati al rischio associato anche al tipo di operazione, prodotto o transazione; dunque è corretta l’affermazione del Tribunale, secondo cui non sono assimilabili tutte le possibili irregolarità, poiché non sono assimilabili tutti i rischi rilevati; h) è altresì vero che, in punto di fatto, non è controverso che almeno due degli intestatari delle carte prepagate, al momento della richiesta della loro emissione, non risultavano censiti dalla banca e quindi certamente il Formica, con la propria condotta, ha violato la norma antiriciclaggio; i) tuttavia è esatto quanto rilevato dal Tribunale, ossia che non è dimostrato né contestato che i movimenti di danaro riscontrati sulle carte prepagate siano in qualche modo riconducibili al Formica, che pertanto si è limitato ad emettere carte prepagate a saldo zero, ossia strumenti “vuoti” che richiedono successive operazioni di “caricamento” di danaro, operazioni queste che non sono state compiute dal Formica, sicché anche la consegna delle carte a soggetto diverso dai beneficiari, quantunque non regolare, non si prestava ad alcun abuso ai loro danni; j) ne consegue che le irregolarità addebitate al Formica non integrano un inadempimento di notevole gravità; k) infatti vengono in rilievo prodotti bancari “a rischio assente” come appunto le carte prepagate a saldo zero, atteso che sono ricaricabili direttamente dai titolari con movimenti pienamente tracciabili; l) inoltre vi è mancanza di prova di un dolo specifico del Formica e di una sua partecipazione, diretta o indiretta, alle successive operazioni di accreditamento; m)dunque non vi è prova per ritenere che la condotta del Formica avesse la finalità di favorire operazioni potenzialmente truffaldine di suo suocero (sig. [OSCURATO:PERSONA]), soggetto con cui tutti gli intestatari delle carte avevano rapporti anche di amicizia da decenni ed al quale tre di loro avevano conferito procura generale per la gestione del loro patrimonio ed il quarto si relazionava con lui da quarant’anni e gli aveva consegnato le credenziali di accesso e la chiavetta (token) del rapporto remote bankingattivo presso [OSCURATO:PERSONA]; n) in conclusione va considerato che la condotta del Formica, per la sua oggettività e le sue connotazioni soggettive, l’assenza di precedenti disciplinari, la carenza di prova di un suo concorso alla complessiva operazioni potenzialmente truffaldina del suocero e la mancanza di danno per la datrice di lavoro, non sia stata tale da ledere gravemente la fiducia della datrice di lavoro. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2104, 2105, 2119, co. 1, c.c., 19 e 20 d.lgs. n. 231/2007, per avere la Corte territoriale (come già il Tribunale) ritenuto che la normativa antiriciclaggio consentisse di procedere all’identificazione dei clienti anche senza la loro presenza fisica e che la predetta procedura potesse essere omessa in caso di rischio basso o assente. In particolare, la ricorrente lamenta che: a) l’art. 19 d.lgs. n. 231 cit., nella versione vigente ratione temporis (periodo dicembre 2016 – gennaio 2017) non prevedeva alcuna eccezione all’obbligo di identificare i clienti in loro presenza e non prevedeva che verifiche e controlli potessero essere commisurati al livello di rischio rilevato, modifiche queste introdotte soltanto con il d.lgs. n. 90/2017; b) il richiamo all’art. 20 d.lgs. n. 231 cit., operato dalla Corte territoriale, finisce per svuotare la portata dell’obbligo di identificazione personale del cliente imposto dall’art. 19; c) la Corte territoriale non ha considerato che anche le carte ricaricabili “a saldo zero” si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio del danaro, potendo essere ricaricate anche con i contanti e poi utilizzate per acquisti, rendendo molto più difficoltoso risalire all’origine del danaro; d) la Corte territoriale ha ritenuto rilevante la mancanza di un “dolo specifico”, laddove il comportamento del Formica è stato comunque volontario e quindi doloso. Il motivo è fondato in relazione alle censure sub a) e b), restando assorbite in questa sede le altre due. Nell’attuale formulazione l’art. 19 d.lgs. n. 231/2007, rubricato “ 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predettodecreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cuidecreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;Questa è la formulazione dell’art. 19 risultante dalla novella apportata con d.lgs. All’epoca di questi ultimi la formulazione dell’art. 19 alcuna possibilità di procedere all’identificazione del cliente senza la sua presenza fisica. Ne consegue che de
Sentenza Cassazione n. 23439/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris