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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25912/2026

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mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 37/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TVM030801881/2010, notificato l’11 settembre 2010 alla [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base delNumero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026processo verbale di constatazione redatto il 22 dicembre 2009 dallaGuardia di finanza di Otranto, accertò, per l’anno d’imposta 2005, acquistiin evasione per euro 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti privi diriscontro contabile, e recuperò a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavinon dichiarati per euro 3.389.627,00, desunti anche dalle movimentazionidei conti correnti intestati ai soci.

La società impugnò l’atto dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Lecce, deducendo, in sintesi,l’omessa notificazione del processo verbale di constatazione, l’invaliditàdella notificazione per mancanza della relata, la violazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000, il difetto di motivazione dell’avvisoai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, nel merito, l’illegittimaimputazione alla società delle movimentazioni rilevate sui conti personalidei soci.

L’Agenzia delle entrate si costituì, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 81/02/2012,depositata il 13 marzo 2012, respinse il ricorso, reputando regolare laconsegna del processo verbale a [OSCURATO:PERSONA], insussistenti idedotti vizi notificatori e motivazionali e legittima, in ragione della ristrettabase familiare della compagine, la riferibilità alla società delle operazionibancarie dei soci, in difetto di prova contraria.

La società propose appello;nel corso del giudizio la Commissione tributaria regionale dispose unaconsulenza tecnica d’ufficio sulle movimentazioni bancarie e, all’udienzadel 28 novembre 2016, l’Ufficio eccepì il difetto di legittimazione attivadell’appellante, cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2011.

LaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,con sentenza n. 37/22/2019, depositata il 10 gennaio 2019, dichiaròinammissibile l’appello, rilevando che, alla data della sua proposizione, lasocietà era già estinta e non poteva validamente promuoverel’impugnazione; compensò integralmente le spese, comprese quelle dellaconsulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026nella qualità di ex socio della società cancellata, ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.40, comma 2, e 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degliartt. 75, 83 e 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ., e, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza odel procedimento per violazione delle medesime disposizioni.

Il ricorrentelamenta che la Commissione tributaria regionale abbia dichiaratoinammissibile l’appello sul presupposto dell’intervenuta cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, senza considerare che l’evento estintivo,non dichiarato in udienza né notificato dal procuratore costituito nei modiprevisti dall’art. 300 cod. proc. civ., non avrebbe prodotto l’interruzionedel processo e che il difensore, munito di procura estesa anche al secondogrado, avrebbe conservato, in forza del principio di ultrattività delmandato alla lite, il potere di proporre l’impugnazione in nome dellasocietà.

Deduce, pertanto, che il giudice d’appello avrebbe dovutoesaminare nel merito le censure già formulate avverso la sentenza diprimo grado, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio, che aveva sensibilmente rideterminato l’ammontare dellemovimentazioni prive di giustificazione.Il motivo è fondato.È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stata cancellata dal registrodelle imprese il 1° aprile 2011, quando il giudizio di primo grado eraancora pendente, e che l’appello sia stato proposto il 26 settembre 2012.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, richiamando Cass., Sez.

Un., nn.6070 e 6071 del 2013, ha attribuito rilievo decisivo a tale successionecronologica e ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che,Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026alla data della sua proposizione, la società fosse ormai estinta el’impugnazione dovesse provenire dai soci succeduti nei rapporti facenticapo all’ente.[OSCURATO:PERSONA]., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070, la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: oveintervenga nel corso di un giudizio, essa integra un evento interruttivodisciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con prosecuzione oriassunzione da parte o nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 110 cod.proc. civ.

Se l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge,l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve,in linea di principio, provenire dai soci o essere loro indirizzata, poiché lastabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il gradonel quale l’evento si è verificato.Tale principio deve, tuttavia, essere coordinato con la regoladell’ultrattività del mandato alla lite enunciata da Cass., Sez.

Un., 4 luglio2014, n. 15295.

Quando la morte o la perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore non sia dichiarata in udienza nénotificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc.civ., il difensore continua a rappresentarla come se l’evento non si fosseverificato.

Ne consegue la stabilizzazione della sua posizione processualenon soltanto nella fase attiva del grado in corso, ma anche nellesuccessive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale; ilmedesimo procuratore, se originariamente munito di procura valida per gliulteriori gradi di merito, è pertanto legittimato a proporre l’impugnazione,ferma la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.La regola, espressione dell’esigenza di stabilità del processo e di tuteladell’affidamento delle altre parti e del giudice, opera anche quando laperdita della capacità processuale consegua alla cancellazione di unasocietà dal registro delle imprese.

Essa non attribuisce capacitàprocessuale a un soggetto ormai estinto, ma mantiene ferma, per unaNumero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026finzione interna al processo, la rappresentanza della parte finché l’eventonon sia formalmente esteriorizzato.

Come ribadito, tra le altre, da Cass. n.11193 del 2022, tale ricostruzione non oblitera il fenomeno successorioconseguente all’estinzione, ma ne coordina gli effetti con il meccanismo distabilizzazione processuale derivante dall’ultrattività della difesa.Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che l’evento estintivo,verificatosi durante il giudizio di primo grado, non fu dichiarato in udienzané notificato dal procuratore costituito ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.L’Agenzia, costituitasi in appello il 26 novembre 2012, eccepì inizialmentesoltanto la carenza di specificità dei motivi e contestò la fondatezza delgravame; la Commissione dispose poi una consulenza tecnica d’ufficiosulle movimentazioni bancarie e soltanto all’udienza del 28 novembre2016 l’Ufficio dedusse il difetto di legittimazione attiva dell’appellante,producendo la visura camerale attestante la cancellazione.

Ricorreva,dunque, il presupposto della mancata formale dichiarazione o notificazionedell’evento.Il ricorso riproduce, inoltre, il contenuto della procura apposta a marginedell’atto introduttivo del 28 settembre 2010, con la quale la società, inpersona del legale rappresentante, conferì all’avv. [OSCURATO:PERSONA] «ampiomandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presenteformulazione, il mandato non era circoscritto al giudizio di primo grado,ma comprendeva espressamente quello di appello.

Il procuratore erapertanto legittimato, in forza dell’ultrattività del mandato, a proporre ilgravame in nome della società, la cui posizione era rimasta stabilizzata nelprocesso per la mancata dichiarazione o notificazione dell’evento estintivo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha invece arrestato il giudizio in baseal solo rilievo che, al momento della proposizione dell’appello, la societàera già estinta, senza verificare l’estensione della procura conferita aldifensore e, quindi, senza applicare il principio di ultrattività del mandato.Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026Poiché dagli atti risulta che la procura era valida anche per il secondogrado, l’appello proposto dal procuratore della società non poteva esseredichiarato inammissibile; il giudice regionale avrebbe dovuto esaminarne ilmerito, già fatto oggetto di istruzione mediante consulenza tecnicad’ufficio.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve esserecassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinchéesamini nel merito l’appello e provveda anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccatadi Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 37/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TVM030801881/2010, notificato l’11 settembre 2010 alla [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base delNumero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026processo verbale di constatazione redatto il 22 dicembre 2009 dallaGuardia di finanza di Otranto, accertò, per l’anno d’imposta 2005, acquistiin evasione per euro 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti privi diriscontro contabile, e recuperò a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavinon dichiarati per euro 3.389.627,00, desunti anche dalle movimentazionidei conti correnti intestati ai soci. La società impugnò l’atto dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Lecce, deducendo, in sintesi,l’omessa notificazione del processo verbale di constatazione, l’invaliditàdella notificazione per mancanza della relata, la violazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000, il difetto di motivazione dell’avvisoai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, nel merito, l’illegittimaimputazione alla società delle movimentazioni rilevate sui conti personalidei soci. L’Agenzia delle entrate si costituì, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 81/02/2012,depositata il 13 marzo 2012, respinse il ricorso, reputando regolare laconsegna del processo verbale a [OSCURATO:PERSONA], insussistenti idedotti vizi notificatori e motivazionali e legittima, in ragione della ristrettabase familiare della compagine, la riferibilità alla società delle operazionibancarie dei soci, in difetto di prova contraria. La società propose appello;nel corso del giudizio la Commissione tributaria regionale dispose unaconsulenza tecnica d’ufficio sulle movimentazioni bancarie e, all’udienzadel 28 novembre 2016, l’Ufficio eccepì il difetto di legittimazione attivadell’appellante, cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2011. LaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,con sentenza n. 37/22/2019, depositata il 10 gennaio 2019, dichiaròinammissibile l’appello, rilevando che, alla data della sua proposizione, lasocietà era già estinta e non poteva validamente promuoverel’impugnazione; compensò integralmente le spese, comprese quelle dellaconsulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026nella qualità di ex socio della società cancellata, ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.40, comma 2, e 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degliartt. 75, 83 e 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ., e, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza odel procedimento per violazione delle medesime disposizioni. Il ricorrentelamenta che la Commissione tributaria regionale abbia dichiaratoinammissibile l’appello sul presupposto dell’intervenuta cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, senza considerare che l’evento estintivo,non dichiarato in udienza né notificato dal procuratore costituito nei modiprevisti dall’art. 300 cod. proc. civ., non avrebbe prodotto l’interruzionedel processo e che il difensore, munito di procura estesa anche al secondogrado, avrebbe conservato, in forza del principio di ultrattività delmandato alla lite, il potere di proporre l’impugnazione in nome dellasocietà. Deduce, pertanto, che il giudice d’appello avrebbe dovutoesaminare nel merito le censure già formulate avverso la sentenza diprimo grado, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio, che aveva sensibilmente rideterminato l’ammontare dellemovimentazioni prive di giustificazione.Il motivo è fondato.È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stata cancellata dal registrodelle imprese il 1° aprile 2011, quando il giudizio di primo grado eraancora pendente, e che l’appello sia stato proposto il 26 settembre 2012.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, richiamando Cass., Sez. Un., nn.6070 e 6071 del 2013, ha attribuito rilievo decisivo a tale successionecronologica e ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che,Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026alla data della sua proposizione, la società fosse ormai estinta el’impugnazione dovesse provenire dai soci succeduti nei rapporti facenticapo all’ente.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: oveintervenga nel corso di un giudizio, essa integra un evento interruttivodisciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con prosecuzione oriassunzione da parte o nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 110 cod.proc. civ. Se l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge,l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve,in linea di principio, provenire dai soci o essere loro indirizzata, poiché lastabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il gradonel quale l’evento si è verificato.Tale principio deve, tuttavia, essere coordinato con la regoladell’ultrattività del mandato alla lite enunciata da Cass., Sez. Un., 4 luglio2014, n. 15295. Quando la morte o la perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore non sia dichiarata in udienza nénotificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc.civ., il difensore continua a rappresentarla come se l’evento non si fosseverificato. Ne consegue la stabilizzazione della sua posizione processualenon soltanto nella fase attiva del grado in corso, ma anche nellesuccessive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale; ilmedesimo procuratore, se originariamente munito di procura valida per gliulteriori gradi di merito, è pertanto legittimato a proporre l’impugnazione,ferma la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.La regola, espressione dell’esigenza di stabilità del processo e di tuteladell’affidamento delle altre parti e del giudice, opera anche quando laperdita della capacità processuale consegua alla cancellazione di unasocietà dal registro delle imprese. Essa non attribuisce capacitàprocessuale a un soggetto ormai estinto, ma mantiene ferma, per unaNumero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026finzione interna al processo, la rappresentanza della parte finché l’eventonon sia formalmente esteriorizzato. Come ribadito, tra le altre, da Cass. n.11193 del 2022, tale ricostruzione non oblitera il fenomeno successorioconseguente all’estinzione, ma ne coordina gli effetti con il meccanismo distabilizzazione processuale derivante dall’ultrattività della difesa.Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che l’evento estintivo,verificatosi durante il giudizio di primo grado, non fu dichiarato in udienzané notificato dal procuratore costituito ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.L’Agenzia, costituitasi in appello il 26 novembre 2012, eccepì inizialmentesoltanto la carenza di specificità dei motivi e contestò la fondatezza delgravame; la Commissione dispose poi una consulenza tecnica d’ufficiosulle movimentazioni bancarie e soltanto all’udienza del 28 novembre2016 l’Ufficio dedusse il difetto di legittimazione attiva dell’appellante,producendo la visura camerale attestante la cancellazione. Ricorreva,dunque, il presupposto della mancata formale dichiarazione o notificazionedell’evento.Il ricorso riproduce, inoltre, il contenuto della procura apposta a marginedell’atto introduttivo del 28 settembre 2010, con la quale la società, inpersona del legale rappresentante, conferì all’avv. [OSCURATO:PERSONA] «ampiomandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presenteformulazione, il mandato non era circoscritto al giudizio di primo grado,ma comprendeva espressamente quello di appello. Il procuratore erapertanto legittimato, in forza dell’ultrattività del mandato, a proporre ilgravame in nome della società, la cui posizione era rimasta stabilizzata nelprocesso per la mancata dichiarazione o notificazione dell’evento estintivo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha invece arrestato il giudizio in baseal solo rilievo che, al momento della proposizione dell’appello, la societàera già estinta, senza verificare l’estensione della procura conferita aldifensore e, quindi, senza applicare il principio di ultrattività del mandato.Numero registro generale 11882/2020Numero sezionale 5671/2026Numero di raccolta generale 25912/2026Data pubblicazione 29/09/2026Poiché dagli atti risulta che la procura era valida anche per il secondogrado, l’appello proposto dal procuratore della società non poteva esseredichiarato inammissibile; il giudice regionale avrebbe dovuto esaminarne ilmerito, già fatto oggetto di istruzione mediante consulenza tecnicad’ufficio.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve esserecassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinchéesamini nel merito l’appello e provveda anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccatadi Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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