CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36608/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 403, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRINO' SILVESTRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANTO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4626/2018 depositata il 06/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione del 10 agosto 2009 un gruppo di medici, che avevano conseguito la specializzazione medica, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo (poi Roma, a seguito di declinatoria di competenza) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il corso di specializzazione, con la condanna al pagamento della somma di Lire 21.500.000 per ogni anno di corso, oltre interessi e maggior danno, e comunque la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Proposto appello, con sentenza di data 6 luglio 2018 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello limitatamente ad alcuni degli appellanti, liquidando per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione la somma di Euro 6.714,00 con gli interessi legali dalla domanda, a prescindere dall’epoca di immatricolazione ed a decorrere dall’anno accademico 1983-1984. Osservò la corte territoriale, quanto agli appelli non accolti, che, stante il mancato inserimento delle specializzazioni nell’elenco comunitario nonché nel decreto ministeriale, non risultava allegata e dimostrata l’equipollenza alle specializzazioni rientranti nel detto elenco, e ciò anche a prescindere dalla contestazione da parte della Presidenza del Consiglio (avente comunque natura di eccezione in senso lato), e senza che fosse invocabile il principio di non contestazione, attinente esclusivamente alle circostanze di fatto, e non anche alle conseguenze giuridiche. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra con unico atto, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e altri ventisei medici sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, è stato proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. I ricorsi venivano iscritti presso la Seconda Sezione Civile, la quale ne fissava la trattazione nell’adunanza del 6 luglio 2023, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 25568 del 2023, ne disponeva la rimessione per competenza tabellare a questa Sezione. La trattazione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata nell’odierna camera di consiglioai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventisei medici. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 39, 324, 329 c.p.c., 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione ai medici Calagna, Caruana, [OSCURATO:PERSONA], Sirchia, Marascia, Motis –che non hanno svolto attività difensiva - vi è giudicato esterno sfavorevole, come da pronunce di merito dal 2006 al 2016. Il motivo è inammissibile. In primo luogo che le sentenze che avrebbero determinato il giudicato non risultano indicate come prodotte in questa sede e dunque non sono esaminabili.Va comunque premesso che in tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Cass. n. 28733 del 2022; n. 22506 del 2015; Cass. Sez. U. n. 2193 del 2010). In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cpc la parte ricorrente ha omesso di indicare se in ordine al dedotto giudicato esterno, che si sarebbe formato prima della sentenza di appello, sia stata sollevata apposita eccezione. Alla luce del mancato assolvimento dell’onere processuale, il motivo di ricorso non è scrutinabile. Con il secondo motivo –riferito ai ricorrenti che hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale - si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, delle direttive CEE 82/76, 93/1675/362, 75/363, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’indennizzo per il mancato adempimento della direttiva comunitaria spetta solo a coloro che si siano immatricolati nel 1982 e non in data anteriore. Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.7 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore d ei soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, delle direttive CEE 82/76, 93/1675/362, 75/363, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione ai medici Guzzetta, Scelfo, Motisi e Sirchia l’indennizzo non poteva decorrere che dal 1° gennaio 1983. Il motivo è inammissibile. Gli importi sono stati riconosciuti dalla corte territoriale a decorrere dall’anno accademico 1983-1984. Alla luce di tale ratio decidendila censura è per un verso priva di specificità, per l’altro incomprensibile, tale quindi da non raggiungere lo scopo della critica della decisione. Il motivo è comunque assolutamente generico, in quanto non individua la motivazione criticanda, cioè quella con cui la corte avrebbe riconosciuto il risarcimento per periodi di frequenza anteriori al 1° gennaio 1983. Passando al ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012). Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonchéomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 –ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlatiinteressi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio è risalente e venne affermato da Cass. n. 1917 del 2012, già citata).Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente. Quanto all’invocato rinvio pregiudiziale al giudice euro-unitario, è sufficiente osservare che lo stabilire quale debba essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque, nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. n. 31922 del2018, n. 17051 del 2018 , n. 15520 del 2018). Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c.. Osservano i ricorrenti che la motivazione non è comprensibile perché per un verso si afferma che alcune scuole di specializzazione risultano confermate pur non essendo conformi all’ordinamento comunitario, per l’altro si dice che non sono riconducibili alla direttiva comunitaria, ed inoltre per una parte si afferma che il mancato inserimento negli elenchi comunitari non è di ostacolo al riconoscimento della remunerazione, per l’altro si dice che non vi sono elementi per riconoscere l’equivalenza delle scuole frequentate ai corsi riconosciuti. Il motivo è inammissibile. La censura indulge nella ricerca di contraddizioni nella motivazione, peraltro chiara quanto alla ratio decidendi(mancata allegazione della equipollenza ai corsi contemplati dal diritto comunitario), intercettando passaggi non relativi alla detta ratio decidendi, ma ad argomenti per lo più tratti da massime giurisprudenziali, stralciati però dal contesto, in modo da risultare non agevolmente comprensibili. L’estraneità alla ratio decidendi dei passi citati rende priva di decisività la denuncia di contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c. Osservano i ricorrenti che sullo specializzando grava solo l’onere di allegazione dell’avvenuta frequentazione del corso e che quanto rilevato d’ufficio costituisce invece materia di eccezione di parte, che nella specie è mancata. Il motivo è infondato. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto(da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022). Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Osservano i ricorrenti che vi è assenza di pronuncia, in violazione dell’art. 112, per essere stato liquidato, senza chiarire le ragioni, l’importo di Euro 6.714,00 per anno di corso, in luogo di Euro 11.103,82. Il motivo è inammissibile. La censura, rispetto ad una liquidazione di cui si lamenta la mancata indicazione delle ragioni, risulta erroneamente formulata come omessa di pronuncia, laddove è indubbio, per avere la stessa parte ricorrente richiamato quanto disposto dalla corte territoriale, che la pronuncia vi sia stata. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 d. lgs. n. 257 del 1991. Osservano i ricorrenti che l’elencazione delle specializzazioni mediche formulata dal legislatore non può essere ritenuta tassativa. Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività. Il motivo non incide sulla ratio costituita dalla mancata allegazione e dimostrazione dell’equipollenza alle specializzazioni rientranti nell’elenco comunitario nonché nel decreto ministeriale. Passando al ricorso proposto daglieredi di [OSCURATO:PERSONA] e altri ventisei medici, con il primomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art.10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonchéomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria. I motivi dal primo al terzo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le stesse ragioni per le quali lo sono i primi tre motivi del ricorso incidentale di cui sopra. Con il quartomotivo si denuncia violazione degli artt.5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3,10 Cost; degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 c.p.c.; 2712, 2719, 2727, 2728 e c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, dell’art 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la non inclusione nella direttiva comunitaria dei diplomi di specializzazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte delle amministrazioni convenute e che il medico ha l’onere di provare soltanto la frequentazione della scuola di specializzazione. Aggiunge che il diploma in “igiene e medicina preventiva”, conseguito da [OSCURATO:PERSONA], è incluso nella direttiva comunitaria ed inserito nel d.m. del 1993, il quale ha incluso anche il diploma in chirurgia oncologica e che i d.m. successivi hanno inserito “medicina dello sport”, non rilevando che l’inclusione sia successiva al conseguimento del diploma. Osserva ancora che è prevista nel d.m. del 1998 l’equipollenza della specializzazione in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” e che deve considerarsi inclusa nelle direttive, in particolare nell’ambito della endocrinologia, anche la specializzazione in “malattie metaboliche e diabetologica”. Il motivo va accolto limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], mentre per il resto è infondato. Va premesso che in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto(da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022). Ciò premesso, l’onere di contestazione sorge per la parte convenuta al cospetto di una specifica allegazione. Nel caso di specie, il giudice del merito ha affermato che, stante il mancato inserimento delle specializzazioni nell’elenco comunitario nonché nel decreto ministeriale, non è stata allegata e dimostrata l’equipollenza alle specializzazioni rientranti nel detto elenco, e ciò anche a prescindere dalla contestazione da parte della Presidenza del Consiglio. Non risulta impugnata la statuizione di mancata allegazione (i ricorrenti affermano che l’onere di allegazione è limitato alla frequentazione dei corsi di specializzazione), per cui, ferma la mancata allegazione, non è insorto alcun onere di contestazione per la controparte. Entrando nel merito delle specializzazioni indicate, circa “Chirurgia d’urgenza e di [OSCURATO:PERSONA]”, come affermato da Cass. n. 1059 del 2019, è da escludere la valutazione di equipollenza con riferimento a tale specializzazione e, per riprendere quanto affermato di recente da Cass. n. 25363 del 2022, « questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell'"acquis communautaire" (v. Cass.08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217)». Circa invece “Chirurgia oncologica”, l’equipollenza alle previsioni comunitarie è stata negata da Cass. n. 19099 del 2020, cui sono conformi Cass.n. 33634 del 2022 e Cass. n. 25388 del 20 23 . “Medicina dello sport”, poi, non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023).Estranea all’elenco comunitario è anche la specializzazione in “malattie metaboliche e diabetologia” (Cass. n. 25414 del 2022; si vedano anche Cass. n. 33634 del 2022, n. 25388 del 2023 e n. 2284 del 2024). Più in generale, quanto all’osservazione secondo cui sarebbe irrilevante la circostanza del conseguimento del diploma prima dell’entrata in vigore del d.m. che avrebbe incluso la specializzazione fatta valere, va evidenziato che affermare che la specializzazione fatta valere è equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria è un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione contemplata dalla disciplina comunitaria, anche nella forma dell’inclusione nell’elenco del richiamato decreto ministeriale. Nel primo caso il giudizio di fatto e di diritto attiene alla riconducibilità, in via di equipollenza sulla base delle circostanze allegate, ad una delle specializzazioni contemplate dal diritto. Nel secondo caso il giudizio è di mera coincidenza della specializzazione allegata con quella prevista dal diritto comunitario. Trattasi, pertanto, di fatti costitutivi diversi. Avuto riguardo a tale diversità della causa petendi, la parte ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. ha omesso di indicare quale sia stato il fatto costitutivo allegato con la domanda, o comunque tempestivamente introdotto nel giudizio di primo grado, se, in particolare, l’equipollenza oppure la coincidenza con un corso previsto dal diritto comunitario, o se abbia allegato entrambi i fatti costitutivi. Inoltre, sempre in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non risulta specificatamente indicato il fatto costitutivo che, al riguardo, sia stato dedotto con l’atto di appello, potendosi, per ipotesi, essere formato il giudicato interno in relazione al fatto costitutivo non dedotto con l’impugnazione. In mancanza dell’assolvimento dell’onere processuale indicato, la parte di censura in esame non può essere scrutinata. L’inammissibilità della censura, sul punto, rende irrilevante la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, di cui all’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione dell’efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima della sua entrata in vigore, ordinanza richiamata nella memoria. Sulpunto vanno fatte le ulteriori seguenti considerazioni, non senza subito evidenziare che nel ricorso non vi è alcuna menzione del citato D.M..Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e – naturalmente – espletata o in corso nel periodo di durata dell’inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), -in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 -, significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione, o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento della esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento dell’esistenza della specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune. La prospettazione dell’indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione - sempre ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive - integra la deduzione di un fatto costitut ivo che, per quanto in iure(essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell’obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestioche per un certo verso sarebbe anche quaestio facti. Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris, poiché essa – come s’è detto – ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello dell’ipotetica riconducibilità della specializzazione all’elenco delle direttive, sia da quello della c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due [OSCURATO:PERSONA], tale evocazione si risolve nell’invocazione di un fatto costitutivo diverso e come tale diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte della materia del contendere come oggetto della domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore. Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris, deve essere dimostrata che essa sia stata prospettata ab origine. Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. siastata invocata con la proposizione della domanda giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), non risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.. Il motivo di ricorso va invece accolto limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]. Va rammentato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Per questa ragione è già stato reiteratamente riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva", osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione: in quelli anglosassoni con la denominazione "Community medicine", specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975; in Francia con la corrispondente specializzazione in "Sante' publique et medicine sociale", espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993(v. Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze31/05/2018, n. 13760; 31/07/2018, n. 20186; 01/08/2018, n. 20376; 10/08/2018, n. 20376; 10/01/2019, n. 458; 17/01/2019, n. 1057; 22/06/2020, n. 12102; 20/11/2020, n. 26440; 13/12/2021, n. 39424: pronunce tutte relative alla specializzazione in igiene e medicina preventivae da ultimo Cass. n. 20468 del 2023). E' stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto "corrispondente" (e non meramente "equipollente") alle categoria di specializzazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e - a conferma di tale affermazione - si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria "[OSCURATO:PERSONA]", in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come "Igiene e [OSCURATO:PERSONA]" (v., in tal senso, Cass. n. 4575 del 2022, cit.; cui adde Cass. 21/06/2022, n. 19968e Cass. n. 25414 del 2022). Passando infine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991. Osservano i ricorrenti che il parametro di liquidazione dell’importo riconosciuto (l’art.11 l. n. 370 del 1999) è manifestamente inadeguato dal punto di vista della giurisprudenza comunitaria Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale di cui sopra. Poiché non sono necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in relazione al motivo di ricorso accolto, riconoscendo in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al corso della durata di tre anni, l’importo annuo di Euro 6.714,00, ai sensi dell’art. 11 l. n. 370 del 1999, per cui spettano in suo favore Euro 20.142,00 oltre gli interessi legali dalla domanda. In relazione al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri va disposta la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’inammissibilità del ricorso incidentale, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ai ricorsi proposti sia da [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia da [OSCURATO:PERSONA] e altri. Con riferimento al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] via disposta la compensazione delle spese, del giudizio di legittimità e dei gradi di merito, avuto riguardo all’evoluzione della giurisprudenza a partire dall’epoca di proposizione della domanda (2009). Nulla per le spese quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], in mancanza della partecipazione della parte intimata. In relazione ai ricorsi disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e degli ulteriori ricorsi proposti (salvo [OSCURATO:PERSONA]), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto Amministrazione dello Stato, non va dato atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento dell’importo indicato. P. Q. M. Rigetta il ricorso proposto dallaPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigetta per il resto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRINO' SILVESTRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANTO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; decidendo la causa nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 20.142,00 oltre gli interessi legali dalla domanda; compensa le spese processuali fra la [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIed i ricorrenti in via incidentale; condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRINO' SILVESTRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINUTOLIGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], PANTO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.050,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese, sia di legittimità che dei gradi di merito, in relazio