CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 6 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 31 ottobre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e, in subordine, si invoca la derubricazione nel reato ex art. 712 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha logicamente dedotto il dolo della ricettazione dal rinvenimento nella disponibilità dell'imputato degli attrezzi, provento di furto, del cui possesso non ha saputo offrire plausibile giustificazione, così escludendo quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza); Considerato che il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Rilevato che la seconda doglianza, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, è priva di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nel richiamare i plurimi precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Considerato, altresì, il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]