CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA nel procedimento n. 40874/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1964, letta l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di correggere l'errore materiale, contenuto nella sentenza n. 33505/2021, emessa da questa Corte il 7 settembre 2021, con cui anche a carico della menzionata Cattabiani sarebbe stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nell'anzidetta sentenza n. 33505/2021 è stata disposta la condanna di entrambe le ricorrenti e, quindi, anche di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "rispettivamente costituite nei loro confronti"; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dagli atti del procedimento e, in particolare, dall'atto di costituzione di parte civile e dalla sentenza di primo grado; rilevato, quindi, che la sentenza, emessa da questa Corte, non contiene la condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato specificato che la condanna alla rifusione delle anzidette spese era disposta in favore soltanto delle parti civili "rispettivamente" costituite nei confronti delle ricorrenti; considerato, quindi, che l'istanza va dichiarata inammissibile con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id