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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 05876/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13171/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di SALERNO n.8067/2021 depositata i l 12/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrateha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni per complessivi euro 75.012,00 oltre spese di notifica, avente ad oggetto l’omologa n. 02/2015 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che l’atto scontasse l’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 3%, ai sensi dell’art 8, 1°comma, lett. a) e art. 9, [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131/1986, sul prezzo complessivo di euro 2.500.391,00, trattandosi di concordato con trasferimento ed accollo delle obbligazioni a carico dei terzi assuntori (azionisti della società).

2. Con separati ricorsi, l’avviso è stato impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, previa riunione, con la sentenza n. 316/2020, depositata il 26.06.2020, li ha accolti ed ha annulla to l’atto impugnato, rilevando il difetto di motivazione del provvedimento.

3. L’Agenzia delle Entrate ha propo sto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto l’appello, ritenendo insussistente il difetto di motivazione e rilevando che, mentre gli atti di omologazione pura sono soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi della lett. g), l’omologa cui si sovrappone un trasferimento di diritti (quale quella oggetto del presente giudizio) dovesse essere tassata ai sensi della lett.a) dell’art 8, comma 1 Tariffa prima, allegata al d.P.R. n. 131/86.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.

5. Non ha depositato con controricorso l’ intimata Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212 e la omessa (o inadeguata) motivazione dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione del provvedimento a cui l’avviso fa riferimento: l’omessa allegazione dell’atto e la mera indicazione numerica dell’atto oggetto di imposta determinerebbe la violazione delle suddette norme.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 26/10/2021, n. 30084(Rv. 662820 - 01)) che i n tema di imposta diregistro su gli atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità diallegazione dell'atto stesso , purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza, come è avvenuto nel caso dispecie.

1.3. La censura va dunque rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 e 5 del D.P.R. 131/86, e dell’art 8,lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R 131/86.

2.1. La sentenza della CTR di Salerno è censurata per aver applicato un'imposta di registro proporzionale (ai sensi appunto dell'art. 8 lett. a) della Tariffa allegata al DPR 131/1986) al decreto di omologa del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che il decreto producesse effetti traslativi immediati, rendendo legittima l'imposizione proporzionale.

2.2. Parte ricorrente ritiene invece che il decreto di omologa non determini un trasferimento immediato dei beni, bensì lo subordini all'esecuzione completa del concordato e tale differimento sarebbe confermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha esplicitamente subordinato il passaggio dei beni all'assuntore all’esito dell’esecuzione concordataria.

Pertanto, il trasferimento dei beni è avvenuto successivamente e tramite atti separati (due scritture private di cessione di quote, sottoposte ad autonoma tassazione).

2.3. Secondo la difesadei contribuenti, la fattispecie rientrerebbe dunque nell'art. 8 lett. g) della Tariffa, che prevede un’imposta fissa per gli atti di omologazione.

2.4. La giurisprudenza di questa Corte ha specificato che in tema d'impostadi registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo (Cass.12/02/2018, n. 3286(Rv. 647115 - 01)) .

2.5. Deve dunque condividersi, sul punto, quanto affermato dal giudice del gravame, che ha sottolineato, censurandone l’operato, che i giudici di prime cure avevano applicato un indirizzo di legittimità concernente una fattispecie (quella dell'omologa del concordato con cessione dei beni) diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si controverte di un concordato con intervento di terzi assuntori, e rispetto alla quale, dunque, trova applicazione la lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

2.6. In conclusione, non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge, e stante la corretta applicazione della norma da parte del giudice dell’appello, il motivo non può essere accolto.

3. Il ricorso va dunque rigettato.

4. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13171/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di SALERNO n.8067/2021 depositata i l 12/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrateha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni per complessivi euro 75.012,00 oltre spese di notifica, avente ad oggetto l’omologa n. 02/2015 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che l’atto scontasse l’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 3%, ai sensi dell’art 8, 1°comma, lett. a) e art. 9, [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131/1986, sul prezzo complessivo di euro 2.500.391,00, trattandosi di concordato con trasferimento ed accollo delle obbligazioni a carico dei terzi assuntori (azionisti della società). 2. Con separati ricorsi, l’avviso è stato impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, previa riunione, con la sentenza n. 316/2020, depositata il 26.06.2020, li ha accolti ed ha annulla to l’atto impugnato, rilevando il difetto di motivazione del provvedimento. 3. L’Agenzia delle Entrate ha propo sto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto l’appello, ritenendo insussistente il difetto di motivazione e rilevando che, mentre gli atti di omologazione pura sono soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi della lett. g), l’omologa cui si sovrappone un trasferimento di diritti (quale quella oggetto del presente giudizio) dovesse essere tassata ai sensi della lett.a) dell’art 8, comma 1 Tariffa prima, allegata al d.P.R. n. 131/86. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi. 5. Non ha depositato con controricorso l’ intimata Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212 e la omessa (o inadeguata) motivazione dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione del provvedimento a cui l’avviso fa riferimento: l’omessa allegazione dell’atto e la mera indicazione numerica dell’atto oggetto di imposta determinerebbe la violazione delle suddette norme. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 26/10/2021, n. 30084(Rv. 662820 - 01)) che i n tema di imposta diregistro su gli atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità diallegazione dell'atto stesso , purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza, come è avvenuto nel caso dispecie. 1.3. La censura va dunque rigettata. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 e 5 del D.P.R. 131/86, e dell’art 8,lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R 131/86. 2.1. La sentenza della CTR di Salerno è censurata per aver applicato un'imposta di registro proporzionale (ai sensi appunto dell'art. 8 lett. a) della Tariffa allegata al DPR 131/1986) al decreto di omologa del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che il decreto producesse effetti traslativi immediati, rendendo legittima l'imposizione proporzionale. 2.2. Parte ricorrente ritiene invece che il decreto di omologa non determini un trasferimento immediato dei beni, bensì lo subordini all'esecuzione completa del concordato e tale differimento sarebbe confermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha esplicitamente subordinato il passaggio dei beni all'assuntore all’esito dell’esecuzione concordataria. Pertanto, il trasferimento dei beni è avvenuto successivamente e tramite atti separati (due scritture private di cessione di quote, sottoposte ad autonoma tassazione). 2.3. Secondo la difesadei contribuenti, la fattispecie rientrerebbe dunque nell'art. 8 lett. g) della Tariffa, che prevede un’imposta fissa per gli atti di omologazione. 2.4. La giurisprudenza di questa Corte ha specificato che in tema d'impostadi registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo (Cass.12/02/2018, n. 3286(Rv. 647115 - 01)) . 2.5. Deve dunque condividersi, sul punto, quanto affermato dal giudice del gravame, che ha sottolineato, censurandone l’operato, che i giudici di prime cure avevano applicato un indirizzo di legittimità concernente una fattispecie (quella dell'omologa del concordato con cessione dei beni) diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si controverte di un concordato con intervento di terzi assuntori, e rispetto alla quale, dunque, trova applicazione la lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 2.6. In conclusione, non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge, e stante la corretta applicazione della norma da parte del giudice dell’appello, il motivo non può essere accolto. 3. Il ricorso va dunque rigettato. 4. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 05876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris