Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1348/2005
ECLI:EU:C:2005:665
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]443/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Mancanza di traduzione dell’atto — Conseguenze»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 28 giugno 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 novembre 2005
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione
degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Regolamento n. 1348/2000 — Omessa previsione, nel regolamento, delle conseguenze
di determinati fatti — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
— Portata
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1348/2000]
2.
Libera circolazione delle persone — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione
degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Regolamento n. 1348/2000 — Comunicazione di un atto redatto in una lingua diversa
dalla lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o da una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario
— Possibilità di ovviare a questa situazione mediante l’invio di una traduzione — Modalità — Applicazione del diritto nazionale
— Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 1348/2000, art. 8)
1. In mancanza di disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità
procedurali per i ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento
in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli
di quelle riguardanti diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e non devono
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario
(principio di effettività). Inoltre, il principio di effettività deve indurre il giudice nazionale ad applicare le modalità
procedurali previste dal suo ordinamento giuridico interno soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio e le finalità
del regolamento. Ne consegue che, qualora il regolamento n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli
[OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, non preveda le conseguenze di determinati
fatti, è compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo diritto nazionale vegliando nel contempo affinché
sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurre a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale
che vi si opponga o a interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna, al
fine di applicarla alla situazione internazionale di cui trattasi.
(v. punti 49-51)
2. L’art. 8 del regolamento n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari
ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto
lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato
membro mittente che il destinatario comprenda, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo
le modalità previste dal detto regolamento e nel più breve tempo possibile.
Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal citato regolamento,
il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando nel contempo affinché sia garantita
la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto delle sue finalità.
(v. punti 53, 71, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 novembre 2005 (
*
)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Mancanza di traduzione dell’atto – Conseguenze»
Nella causa C-443/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 17 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e J. Malenovský, presidenti di
sezione, dai sigg. S. von Bahr, J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász,
G. Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 aprile 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. D. Rijpma e R. Bakels, advocaten;
– per la [OSCURATO:PERSONA] AG, dai sigg. A. Hagedorn, B. Gabriel e J.I. van Vlijmen, advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C.M. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Fernandes, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione sull’art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio
2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento»).
2 La questione è sorta nell’ambito di una causa intentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], residente nei [OSCURATO:PERSONA], contro la società di
diritto tedesco [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati
da tale società sui beni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
3 Il regolamento, volto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, stabilisce il principio di una trasmissione
diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
4 Prima dell’entrata in vigore del regolamento, la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri era vincolata alla convenzione dell’Aia
15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in
materia civile o commerciale, con la quale era stato istituito un meccanismo di cooperazione amministrativa che consentiva
la notificazione o la comunicazione degli atti per mezzo di un’autorità centrale. Peraltro, l’articolo IV del protocollo allegato
alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA]
di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato –
pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione
26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione
29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU
1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), prevedeva la possibilità di una notificazione con procedure
più dirette. L’art. IV, secondo comma, del citato protocollo dispone quanto segue:
«Sempre che lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle
Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti
sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell’atto in questione. In tal caso, il pubblico
ufficiale dello Stato d’origine trasmette copia dell’atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa
trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto.
Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d’origine».
5 Il Consiglio dei Ministri della Giustizia, riunitosi il 29 e 30 ottobre 1993, ha incaricato un gruppo di lavoro, denominato
«Gruppo sulla semplificazione della trasmissione degli atti», di elaborare uno strumento diretto a semplificare ed accelerare
le procedure di trasmissione degli atti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale lavoro è sfociato nell’adozione, sul fondamento dell’art. K.3
del Trattato UE (gli artt. K ‑ K9 del Trattato UE sono stati sostituiti dagli artt. 29 UE ‑ 42 UE), della convezione relativa
alla notificazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
(in prosieguo: la «convenzione»). Tale convezione è stata adottata con atto del Consiglio dell’Unione europea 26 maggio 1997
(GU C 261, pag. 1; testo della convenzione, pag. 2; protocollo concernente l’interpretazione della convenzione da parte della
Corte di giustizia, pag. 17).
6 La convenzione non è entrata in vigore. Atteso che il suo testo ha ispirato quello del regolamento, si è fatto rinvio alla
relazione esplicativa di tale convenzione per chiarire l’interpretazione del detto regolamento.
7 Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il 26 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta di direttiva
del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia
civile e commerciale (GU C 247 E, pag. 11).
8 Quando tale documento è stato sottoposto al Parlamento europeo, quest’ultimo ha auspicato che esso fosse adottato sotto forma
di regolamento. Nella sua relazione (A5-0060/1999 def. dell’11 novembre 1999), il Parlamento ha rilevato in proposito quanto
segue:
«Il regolamento, contrariamente alla direttiva, presenta il vantaggio di assicurare un’attuazione rapida, chiara e omogenea
delle disposizioni comunitarie, che corrisponde all’obiettivo perseguito. Questo tipo di strumento è stato peraltro adottato
per la “comunitarizzazione” delle altre convenzioni attualmente esaminate».
9 Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento:
«Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione,
a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale».
10 I ‘considerando’ da settimo a decimo del detto regolamento così recitano:
«(7) La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni
di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato
da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua
ammessa dallo Stato richiesto.
(8) Per garantire l’efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o la comunicazione degli atti deve essere
limitata a situazioni eccezionali.
(9) La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione
dell’atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di
un mese, occorre che l’organo ricevente informi l’organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda
sia rispedita all’organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine
ragionevole.
(10) A tutela degli interessi del destinatario è opportuno che la notificazione o la comunicazione sia redatta nella lingua o in
una delle lingue ufficiale/i del luogo in cui deve effettuarsi oppure in un’altra lingua dello Stato membro mittente compresa
dal destinatario».
11 L’art. 4, n. 1, del regolamento così dispone:
«Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo
2».
12 Ai sensi dell’art. 5 del regolamento:
«Traduzione dell’atto
1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare
di ricevere l’atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.
2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione
successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».
13 L’art. 7 del regolamento ha il seguente tenore:
«Notificazione o comunicazione dell’atto
1. L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legislazione delle
Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall’organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con
la legislazione di detto Stato membro.
2. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso,
se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente lo
comunica all’organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell’articolo
10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto».
14 L’art. 8 del detto regolamento così dispone:
«Rifiuto di ricezione dell’atto
1. L’organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l’atto oggetto della notificazione o della comunicazione
se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:
a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la
lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione,
o
b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.
2. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa
immediatamente l’organo mittente utilizzando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti
di cui si chiede la traduzione».
15 Ai sensi dell’art. 9 dello stesso regolamento:
«Data della notificazione o della comunicazione
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo
7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2. Tuttavia, se, nell’ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato
o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista
dalla legge di detto Stato membro.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati a derogare, per giusti motivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio
di cinque anni.
Il periodo transitorio può essere rinnovato ogni cinque anni dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per motivi connessi con i loro ordinamenti
giuridici. [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] sul tenore delle deroghe e le circostanze ad esse relative».
16 L’art. 19 del regolamento così dispone:
«Mancata comparsa del convenuto
1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione,
secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione
fintanto che non si abbia la prova:
a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per
la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista
dal presente regolamento;
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile
perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
(…)».
17 Il regolamento prevede l’utilizzo di diversi formulari tipo, ad esso allegati. Uno di questi formulari, redatto conformemente
all’art. 10 del regolamento, si intitola «Certificato di notificazione o comunicazione o di mancata notificazione o comunicazione
di un atto». Il punto 14 di tale formulario prevede una menzione per il caso in cui il destinatario abbia rifiutato di accettare
l’atto a causa della lingua utilizzata. Il punto 15 dello stesso formulario indica diversi motivi di mancata notificazione
o comunicazione dell’atto.
18 L’art. 26, nn. 1-3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), così dispone:
«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non
compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che
è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 (…), qualora
sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione
del presente regolamento».
19 Peraltro, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 dispone che la decisione pronunciata in uno Stato membro non è riconosciuta
in un altro Stato membro se «la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto
contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità,
egli non abbia impugnato la decisione».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
20 Come risulta dalla decisione di rinvio, con atto notificato il 21 giugno 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in sede di procedimento
sommario la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al presidente del Rechtbank te Arnhem per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati
da tale società, nonché un’ingiunzione che vietasse a quest’ultima di procedere a nuovi sequestri. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato
la domanda e, con ordinanza 13 luglio 2001, il presidente del Rechtbank ha respinto le domande del sig. [OSCURATO:PERSONA].
21 Con atto dell’ufficiale giudiziario 27 luglio 2001, consegnato presso lo studio del legale della [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Arnhem. [OSCURATO:PERSONA] veniva citata a comparire in udienza dinanzi a tale
giudice il 7 agosto 2001.
22 Tuttavia, poiché la detta causa non era stata iscritta sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA], il 9 agosto 2001 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto
a far notificare tramite ufficiale giudiziario un atto rettificativo. In forza di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata citata
a comparire all’udienza del 23 agosto 2001, nella quale tuttavia non è comparsa.
23 [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio in merito alla domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere una pronuncia
in contumacia contro la [OSCURATO:PERSONA], e ciò per consentire al ricorrente di citare la detta società a comparire, conformemente
all’(ex) art. 4, punto 7, del codice di procedura civile olandese (Wetboek van [OSCURATO:PERSONA]) e al regolamento.
24 Con atto dell’ufficiale giudiziario 7 settembre 2001, notificato alla procura generale presso il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
è stata citata a comparire all’udienza del 9 ottobre 2001. A tale udienza, tuttavia, la società non è comparsa.
25 [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente deciso di sospendere il giudizio sulla domanda di pronuncia in contumacia proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
questa volta in attesa della produzione di elementi che dimostrassero la conformità dell’avvenuta comunicazione o notificazione
all’art. 19 del regolamento. Alcuni documenti sono stati prodotti all’udienza del 4 dicembre 2001.
26 Con sentenza 18 dicembre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di pronunciarsi in contumacia contro la [OSCURATO:PERSONA], come il
sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, e ha dichiarato la chiusura del procedimento.
27 I punti pertinenti della citata sentenza, come riprodotti dal giudice del rinvio, sono i seguenti:
«3.1 Dai dati forniti risulta che la notifica o comunicazione dell’atto di citazione alla [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta secondo la normativa
tedesca, ma la [OSCURATO:PERSONA] non ha voluto accettare i documenti, in quanto essi non erano tradotti in tedesco.
3.2 L’atto di citazione consegnato in Germania non è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di consegna o in una lingua
che sia compresa dal destinatario dell’atto. In tal modo non si è ottemperato al requisito di cui all’art. 8 del regolamento
CE sulle notifiche. Ciò ha come conseguenza che la dichiarazione di contumacia richiesta deve essere negata».
28 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza 18 dicembre 2001 con ricorso in cassazione. Egli sostiene che, al punto 3.2 della
motivazione di tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] è incorso in un errore di diritto. A suo parere, il detto giudice avrebbe dovuto
dichiarare la contumacia; in subordine, ritiene che il giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e disporre che la
[OSCURATO:PERSONA] fosse citata a comparire a tale data, previa rettifica degli eventuali errori del precedente atto dell’ufficiale
giudiziario.
29 Il giudice del rinvio constata che l’art. 8 del regolamento non chiarisce le conseguenze di un rifiuto di ricevere una notifica.
In particolare, rileva quanto segue:
«(…) Si potrebbe considerare che, dal momento che il destinatario ha rifiutato a giusto titolo di accettare l’atto, si deve
ritenere che la notifica non sia affatto avvenuta. È anche ipotizzabile tuttavia che debba ritenersi consentito, dopo il rifiuto
da parte del destinatario di accettare l’atto, sanare i vizi facendo comunque pervenire al destinatario una traduzione. In
quest’ultima ipotesi sorge quindi la questione entro quali termini e con quali modalità la traduzione debba essere portata
a conoscenza del destinatario. Per l’invio della traduzione si deve seguire l’iter indicato dal regolamento per le notifiche
e le comunicazioni degli atti o le modalità di invio sono libere? È inoltre rilevante, qualora sussista la possibilità di
sanare l’atto, accertare se a ciò si applichi il diritto processuale nazionale».
30 [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1348/2000 debba essere interpretato nel senso che – in caso di rifiuto da parte
del destinatario di accettare l’atto, per il fatto che non è stato osservato il regime linguistico di cui alla menzionata
disposizione – il mittente ha la possibilità di porre rimedio a tale omissione.
2) Per il caso in cui la soluzione della prima questione sia di senso negativo, se al rifiuto di accettare l’atto debba essere
necessariamente collegata la conseguenza che la notifica è del tutto priva di effetti.
3) Per il caso in cui la soluzione della prima questione sia di senso affermativo:
a) Entro quale termine e con quali modalità si debba portare a conoscenza del destinatario la traduzione. Se per l’invio della
traduzione vigano i requisiti prescritti dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni di atti o se l’invio sia in forma
libera.
b) Se alla possibilità di sanare l’atto si applichi il diritto processuale civile nazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda se l’art. 8, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel
senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato adducendo che tale atto non è redatto in una lingua ufficiale
dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il detto destinatario comprende, il mittente
ha la possibilità di sanare la mancanza di traduzione.
Osservazioni presentate alla Corte
32 I governi tedesco e finlandese ritengono che le conseguenze del rifiuto dell’atto debbano determinarsi in base al diritto
nazionale. A sostegno di tale tesi, si richiamano al commento agli artt. 5 e 8 che compare nella relazione esplicativa della
convenzione, al fatto che la Corte, nella sentenza 3 luglio 1990, causa C‑305/88, Lancray ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2725, punto 29), abbia
fatto rinvio al diritto nazionale per valutare l’eventuale sanabilità dei vizi di una notificazione e, infine, ai lavori preparatori
del regolamento, come descritti da un commentatore, da cui risulterebbe che le delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri non desideravano
che il regolamento interferisse con il diritto processuale nazionale. L’autorizzazione o meno a rimediare all’assenza di traduzione
dipenderebbe dalla soluzione fornita dalla normativa nazionale applicabile.
33 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], i governi dei [OSCURATO:PERSONA], francese e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni orali, sostengono
che le conseguenze del rifiuto dell’atto devono ricavarsi da un’interpretazione autonoma del regolamento e che, secondo tale
interpretazione, la mancanza di traduzione deve poter essere sanata. Sottolineano come l’obiettivo del regolamento consista
nell’accelerare e semplificare le procedure di notificazione degli atti, e osservano che il fatto di non consentire di sanare
la mancanza di traduzione vanifica l’art. 5, n. 1, del regolamento, giacché, in tal caso, gli operatori non si assumono alcun
rischio e fanno sistematicamente tradurre i documenti. Rilevano peraltro che l’espressione «di cui si chiede la traduzione»,
che compare all’art. 8, n. 2, del regolamento, ha una ragione d’essere solo se è possibile sanare la mancanza di traduzione,
e nello stesso senso depone il fatto che alcuni passaggi della relazione esplicativa della convenzione lascino intendere l’esistenza
di una siffatta possibilità.
34 [OSCURATO:PERSONA] deduce peraltro svariati elementi in considerazione dei quali la mancanza di traduzione non dovrebbe reputarsi
causa di nullità assoluta della notificazione. In particolare, i formulari tipo distinguerebbero le menzioni relative alla
mancanza di notificazione regolare (punto 15 del formulario redatto conformemente all’art. 10 del regolamento) da quella relativa
al rifiuto dell’atto per motivi linguistici (punto 14 dello stesso formulario). Inoltre, l’art. 8, n. 2, del regolamento riguarderebbe
il rinvio dei documenti di cui si chiede la traduzione, e non di tutti gli atti, come avverrebbe se la notificazione non avesse
avuto alcuno effetto. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nessuna norma dispone la nullità automatica della notificazione nel caso
in cui non vi sia traduzione e che ammettere tale nullità è in contrasto con il principio secondo il quale la nullità deve
essere espressamente prevista da un testo normativo («niente nullità senza norma»). Sostiene poi che una nullità assoluta
eccede quanto è necessario per preservare gli interessi del destinatario, laddove peraltro la nullità non si giustifica se
non vi sia un pregiudizio («niente nullità senza pregiudizio»).
35 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la semplificazione delle notificazioni non deve avvenire a scapito né della certezza del diritto
né dei diritti del destinatario. Occorre che quest’ultimo sia in grado di comprendere rapidamente in quale tipo di procedimento
è implicato e di predisporre efficacemente le proprie difese. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in caso di dubbio sull’eventuale
urgenza del procedimento di cui trattasi, il destinatario dell’atto farà, per prudenza, tradurre egli stesso tale atto, quando
invece non dovrebbe essere lui a sopportare il rischio e il costo della mancanza di traduzione. Per contro, il mittente sarebbe
al corrente dei rischi connessi ad una mancanza di traduzione e potrebbe adottare le cautele necessarie per evitarli. Infine,
permettere di sanare la mancanza di traduzione rallenterebbe le procedure, segnatamente nell’ipotesi in cui il giudice debba
anzitutto verificare se il rifiuto di accettare l’atto non tradotto sia giustificato. Ciò potrebbe dar luogo ad abusi.
36 Per quanto riguarda la tutela del destinatario, convenuto in una causa, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il governo dei [OSCURATO:PERSONA] affermano
che essa è sufficientemente garantita dall’art. 19 del regolamento. Come anche il governo francese, essi ritengono che il
giudice abbia il potere di congegnare i termini processuali al fine di tener conto degli interessi delle parti e, in particolare,
di consentire al convenuto di predisporre le sue difese. Quanto al ritardo che il procedimento subirebbe a causa della necessità
di sanare la mancanza di traduzione, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che ciò arrecherebbe pregiudizio essenzialmente al
ricorrente, e non al destinatario convenuto.
Risposta della Corte
37 Si deve necessariamente rilevare che l’art. 8 del regolamento non prevede le conseguenze giuridiche derivanti dal rifiuto
di un atto da parte del suo destinatario per la ragione che tale atto non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro
richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda.
38 Tuttavia, le altre disposizioni del regolamento, la finalità dello stesso – ricordata ai ‘considerando’ secondo e da sesto
a nono – di garantire la rapidità e l’efficacia della trasmissione degli atti, nonché l’efficacia pratica che va riconosciuta
alla possibilità, prevista dagli artt. 5 e 8 del detto regolamento, di non far tradurre l’atto nella lingua ufficiale dello
Stato richiesto giustificano che la nullità dell’atto sia esclusa allorché quest’ultimo è stato rifiutato dal destinatario
in quanto non redatto nella detta lingua o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, e che sia
invece ammessa la possibilità di sanare la mancanza di traduzione.
39 Occorre anzitutto rilevare che nessuna disposizione del regolamento prevede che il rifiuto dell’atto per inosservanza del
detto art. 8 determini la nullità di tale atto. Al contrario, se è vero che il regolamento non precisa le esatte conseguenze
del rifiuto dell’atto, diverse sue disposizioni, quanto meno, suggeriscono che la mancanza di traduzione sia sanabile.
40 In tal senso, la menzione «documenti di cui si chiede la traduzione», che compare all’art. 8, n. 2, del regolamento, significa
che è possibile, per il destinatario, domandare una traduzione e, pertanto, per il mittente, rimediare alla mancanza di traduzione
inviando la traduzione richiesta. Tale menzione è diversa, infatti, dai termini «documenti trasmessi» che ricorrono nell’art. 6,
nn. 2 e 3, del regolamento ad indicare l’insieme dei documenti comunicati dall’organo mittente all’organo ricevente e non
soltanto alcuni di questi documenti.
41 Analogamente, il formulario tipo che certifica la notificazione o comunicazione, ovvero la mancata notificazione o comunicazione
di un atto, redatto ai sensi dell’art. 10 del regolamento, non include il rifiuto dell’atto a causa della lingua utilizzata
tra le eventuali cause di mancata notificazione o comunicazione, prevedendo invece tale menzione in una voce distinta. Ciò
consente di desumere che il rifiuto dell’atto non deve essere considerato una fattispecie di mancata notificazione o comunicazione.
42 Peraltro, ammettere che non si possa mai rimediare a tale rifiuto lederebbe i diritti del mittente in maniera tale che questi
non si accollerebbe mai il rischio di notificare un atto non tradotto, il che comprometterebbe l’utilità del regolamento e,
in particolare, delle sue disposizioni relative alla traduzione degli atti, che concorrono alla finalità di garantire la rapidità
della trasmissione di questi ultimi.
43 Non può sostenersi, per contestare tale interpretazione, che le conseguenze del rifiuto dell’atto dovrebbero essere stabilite
dal diritto nazionale. In proposito non ci si può validamente richiamare ai commenti contenuti nella relazione esplicativa
della convenzione, alla decisione della Corte nella citata sentenza Lancray o ai lavoratori preparatori del regolamento.
44 Infatti, lasciare al diritto nazionale la scelta se ammettere o meno il principio stesso della sanabilità della mancanza di
traduzione ostacolerebbe l’applicazione uniforme del regolamento, non essendo escluso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano in proposito
soluzioni divergenti.
45 Orbene, l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, attribuendo così
alla Comunità una dimensione nuova, e il trasferimento, dal Trattato UE verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione
di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera attestano
la volontà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di ancorare misure siffatte nell’ordinamento giuridico comunitario, e di sancire in tal modo
il principio della loro interpretazione autonoma.
46 Analogamente, la scelta della forma del regolamento, anziché della direttiva come inizialmente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA],
dimostra l’importanza che il legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni di tale regolamento
e alla loro applicazione uniforme.
47 Ne consegue che, benché utili, i commenti contenuti nella relazione esplicativa della Convenzione, che è stata adottata prima
dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, non sono opponibili a un’interpretazione autonoma del regolamento, la quale
impone una conseguenza uniforme al rifiuto dell’atto in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto
o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. Nello stesso senso, occorre rilevare che la giurisprudenza
della Corte, quale emerge dalla citata sentenza Lancray, si colloca nel contesto dell’interpretazione di uno strumento giuridico
di natura diversa e che, a differenza del regolamento, non era diretto a istituire un sistema di notificazione e di comunicazione
intracomunitario.
48 Per quanto riguarda, infine, le conclusioni che il governo tedesco trae dai lavori preparatori descritti da un commentatore,
è sufficiente rilevare che l’asserita volontà delle delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri non si è concretizzata nel testo stesso
del regolamento. Ne consegue che questi pretesi lavori preparatori non sono opponibili a un’interpretazione autonoma del regolamento,
diretta ad assicurare un effetto utile alle disposizioni che esso contiene, nella prospettiva di una sua applicazione uniforme
nella Comunità e nel rispetto della sua finalità.
49 Interpretare il regolamento nel senso che esso postula la sanabilità della mancanza di traduzione come conseguenza uniforme
del rifiuto dell’atto in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato
membro mittente compresa dal destinatario dell’atto non pregiudica l’importanza del diritto nazionale e il ruolo del giudice
nazionale. Infatti, come discende da una costante giurisprudenza, in mancanza di disciplina comunitaria spetta all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali per i ricorsi giurisdizionali intesi a garantire
la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia
diretta (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1989, punto 5).
50 La Corte ha tuttavia precisato che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti diritti che trovino
origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenze
[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 5; 10 luglio 1997, causa C-261/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4025, punto 27, e 15 settembre 1998, causa
C-231/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4951, punto 34). In proposito, e come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 38-64 delle
sue conclusioni, il principio di effettività deve indurre il giudice nazionale ad applicare le modalità procedurali previste
dal suo ordinamento giuridico interno soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio e le finalità del regolamento.
51 Ne consegue che, qualora il regolamento non preveda le conseguenze di determinati fatti, è compito del giudice nazionale applicare,
in via di principio, il suo diritto nazionale vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto
comunitario, il che può indurlo a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma
nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situazione transfrontaliera
di cui trattasi (v. in particolare, in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 629, punto 16;
19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2433, punto 19; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e
Crehan, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6297, punto 25, e 17 settembre 2002, causa C-253/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7289,
punto 28).
52 Spetta parimenti al giudice nazionale vigilare affinché siano tutelati i diritti delle parti, tra i quali in particolare la
possibilità per il destinatario di un atto di disporre di tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese o il diritto,
per il mittente, di non subire – ad esempio nell’ambito di un procedimento d’urgenza in cui il convenuto resti contumace –
le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove
possa essere provato che il destinatario di tale atto comprende la lingua dello Stato membro mittente nella quale tale atto
è stato scritto.
53 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l’art. 8, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che,
qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario
o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda, il mittente ha la possibilità di rimediarvi inviando
la traduzione richiesta.
Sulla seconda questione
54 La seconda questione, sollevata per il caso in cui l’art. 8 del regolamento sia interpretato nel senso che la mancanza di
traduzione non è sanabile, mira ad accertare se il rifiuto dell’atto abbia la conseguenza di privare la notificazione di ogni
effetto.
55 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda.
Sulla terza questione
56 Con la terza questione, sollevata per il caso di soluzione affermativa alla prima, il giudice del rinvio domanda in sostanza
entro quale termine e in qual modo la traduzione debba essere portata a conoscenza del destinatario dell’atto e se alla possibilità
di sanare la mancanza di traduzione sia applicabile il diritto processuale nazionale.
Osservazioni presentate alla Corte
57 Per quanto riguarda il termine entro il quale la mancanza di traduzione può essere sanata, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e portoghese
fanno riferimento all’art. 7, n. 2, del regolamento. Ritengono che l’invio della traduzione debba aver luogo nel più breve
tempo possibile e che possa considerarsi ragionevole il termine di un mese.
58 Quanto all’effetto dell’invio della traduzione sui termini, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, quand’anche il rifiuto
dell’atto da parte del destinatario sia legittimo, l’effetto di salvaguardia del termine previsto dall’art. 9, nn. 2 e 3,
del regolamento dev’essere in ogni caso mantenuto. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le date di notificazione vanno determinate conformemente
al citato art. 9. Per il destinatario, sarà presa in considerazione solo la notificazione o comunicazione degli atti tradotti,
il che spiegherebbe la locuzione «fatto salvo il disposto dell’art. 8» di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento.
Per il richiedente, la data rimarrebbe determinata conformemente all’art. 9, n. 2.
59 Il governo francese ricorda che i termini processuali devono poter essere congegnati dal giudice al fine di consentire al
destinatario dell’atto di predisporre le sue difese.
60 Per quanto riguarda le modalità dell’invio della traduzione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché i governi francese e portoghese, ritengono
che la comunicazione della traduzione debba effettuarsi conformemente alle prescrizioni del regolamento. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene per contro che la trasmissione può effettuarsi in maniera informale, ma che, per prevenire malintesi, è preferibile
evitare un invio diretto dall’organismo mittente al destinatario e passare invece attraverso l’organo ricevente.
61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, se la Corte dovesse ammettere la possibilità dell’invio di una traduzione, per garantire la
certezza del diritto occorrerebbe armonizzare le conseguenze di tale possibilità, in conformità agli obiettivi del regolamento.
Risposta della Corte
62 Sebbene l’art. 8 del regolamento non contenga disposizioni precise in merito alle regole da seguire allorché si deve sanare
un atto rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro
mittente compresa dal destinatario dell’atto, occorre tuttavia rilevare che i principi generali del diritto comunitario e
le altre disposizioni del regolamento consentono di fornire al giudice nazionale una serie di indicazioni idonee a preservare
l’effetto utile del regolamento.
63 Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento dev’essere interpretato nel senso che la mancanza di traduzione va sanata
secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
64 Quando l’organo mittente è informato del fatto che il destinatario ha rifiutato la ricezione dell’atto per mancanza di traduzione,
dopo aver, se del caso, sentito il richiedente, ad esso spetta, come può dedursi dall’art. 4, n. 1, del regolamento, rimediarvi
mediante l’invio di una traduzione nel più breve tempo possibile. In proposito, come suggeriscono i governi dei [OSCURATO:PERSONA]
e portoghese, un termine di un mese a decorrere dalla data in cui l’organo mittente è stato informato del rifiuto può considerarsi
appropriato, ma tale termine potrà essere valutato dal giudice nazionale a seconda delle circostanze. Si deve infatti tener
conto, in particolare, del fatto che alcuni testi possono essere di lunghezza inconsueta o devono essere tradotti in una lingua
per la quale esistono pochi traduttori disponibili.
65 Per quanto riguarda l’effetto dell’invio di una traduzione sulla data della notificazione o della comunicazione, esso va determinato
per analogia con il sistema della doppia data istituito dall’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento. Al fine di preservare l’effetto
utile del regolamento, occorre infatti vegliare affinché i diritti delle diverse parti in causa siano tutelati nel migliore
dei modi e in maniera equilibrata.
66 La data di una notificazione o comunicazione può essere importante per il richiedente, ad esempio, allorché l’atto notificato
è un ricorso da presentarsi entro un termine perentorio o è diretto ad interrompere una prescrizione. Peraltro, come dichiarato
al punto 38 della presente sentenza, l’inosservanza dell’art. 8, n. 1, del regolamento non comporta la nullità della notificazione
o comunicazione. Alla luce di questi elementi, si deve osservare che il richiedente deve poter fruire, quanto alla data, dell’effetto
della notificazione o comunicazione iniziale, sempreché abbia avuto la diligenza di sanare il vizio mediante l’invio di una
traduzione nel più breve tempo possibile.
67 Tuttavia, la data di una notificazione o comunicazione può essere importante anche per il destinatario, in particolare qualora
costituisca il dies a quo del termine per proporre un ricorso o predisporre una difesa. Una tutela effettiva del destinatario
dell’atto induce a prendere in considerazione, nei suoi confronti, unicamente la data in cui ha potuto non soltanto prendere
conoscenza dell’atto notificato o comunicato ma anche comprenderlo, vale a dire la data in cui ne ha ricevuto la traduzione.
68 Spetta al giudice nazionale prendere in considerazione e tutelare gli interessi delle parti in causa. In tal senso, in analogia
con l’art. 19, n. 1, lett. a) e b), del regolamento, se un atto è stato rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale
dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario di tale atto, e il convenuto
non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintantoché non sia provato che l’atto è stato sanato mediante
l’invio di una traduzione e che l’invio ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse difendersi. Un obbligo siffatto
risulta altresì dal principio enunciato all’art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001, e la verifica della sua osservanza
è preliminare al riconoscimento di una decisione, conformemente all’art. 34, punto 2, dello stesso regolamento.
69 Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal regolamento
come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto, come indicato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, ad applicare
il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia del regolamento, nel
rispetto della sua finalità.
70 Giova peraltro ricordare che, qualora al giudice nazionale si ponga una questione relativa all’interpretazione del regolamento,
egli può, alle condizioni previste dall’art. 68, n. 1, CE, interrogare la Corte in proposito.
71 Alla luce di quanto precede, la terza questione dev’essere così risolta:
– l’art. 8 del regolamento dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto
non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario
comprenda, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo le modalità previste dal regolamento
e nel più breve tempo possibile;
– per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal regolamento
come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando
nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto delle sue finalità.
Sulle spese
72 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso
che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro
destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda, il mittente ha la possibilità di rimediarvi
inviando la traduzione richiesta.
2)
L’art. 8 del regolamento n. 1348/2000 dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato
in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente
che il destinatario comprenda, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo le modalità previste
dal regolamento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile.
Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal regolamento
n. 1348/2000 come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale,
vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto delle sue finalità.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.