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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22340/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27325/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B56 G693H) e MANIERO Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S49 G693T), rappresentate e difese, giusta procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, viadei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia cron. n. 885/2021, pubblicato il 31 marzo 2021; Equa riparazione – Durata procedura fallimentare – Superamento 6 anni – Procedimenti incidentali R.G.N. 27325/21 C.C.19/6/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 20 aprile 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d’appello di Brescia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura concorsuale relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 70/2001, depositata il 18 maggio 2001, procedura nella quale si era insinuato nella qualità di creditore il padre [OSCURATO:PERSONA] – al quale erano succedute per la quota di 2/3 – per un importo ammesso al passivo di euro 8.258,15.

Al riguardo, precisavano: che il loro padre era stato ammesso al passivo il 16 ottobre 2001 per la somma indicata; che il riparto finale era stato depositato il 15 novembre 2019; che nel corso della procedura vi era stata una proposta di concordato fallimentare omologata il 5 febbraio 2015, divenuta definitiva a seguito di sentenza di questa Corte, depositata il 26 novembre 2018; che, per effetto dell’ammissione in chirografo, era stata ottenuta una percentuale insignificante del credito, pari allo 0,89%; che per il creditore ammesso la procedura era durata 18 anni e un mese; che, pertanto, spettava l’indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare, protrattasi per oltre 12 anni. 2.– Con decreto n. 2540/2020, dep ositato il 29 novembre 2020, il Giudice monocratico designato accoglieva la richiesta di ingiunzione e, per l’effetto, liquidava, in favore di ciascuna ricorrente, la somma di euro 640,00, oltre interessi. 3.– Con ricorso depositato il 31 dicembre 2020, pr oponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva che la complessità della procedura concorsuale giustificava il decorso del tempo ed escludeva il diritto all’indennizzo.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali rilevavano l’infondatezza dell’opposizione e insistevano per la conferma del decreto opposto.

Quindi, la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto monocratico di riconoscimento dell’indennizzo per durata non ragionevole dell’emarginata procedura concorsuale, dichiarando che nulla spettava a tale titolo e condannando le odierne ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che l’estrema complessità del procedimento giustificava la sua duratain concreto; b) che, in particolare, vi erano state oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni e un passivo di 342 milioni di euro, quattro riparti parziali delle somme resesi via via disponibili nell’attivo, l’esperimento di oltre 250 giudizi ordinari di revocatoria fallimentare e controversie con il fisco e gli istituti di credito – che avevano consentito di acquisire alla massa fallimentare, anche in via transattiva, cospicue somme – e vi era stata altresì la necessità diprocedere alla liquidazione dei beni per un valore ingente; c) che la valutazione circa la complessità del caso, di cui all’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001, non era meramente finalizzata a quantificare l’importo da liquidare, ma era strumentale anche all’accertamento della violazione, che avrebbe dovuto essere esclusa ove, pur superando la procedura fallimentare il termine di sei anni, la complessità del caso avesse legittimato la durata ulteriore del procedimento; d) che, benché la legge non prevedesse distinzioni tra fallimenti complessi e semplici, occorreva comunque valutare la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti, ai fini di verificare la sussistenza della violazione. 4.– Avverso il decreto d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 5.–Le ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 1 del Primo protocollo addizionale nonché agli artt. 111 e 117 Cost., per avere la Corte di merito sostenuto che, sebbene vi fosse stata una durata abnorme del procedimento, protrattosi per oltre 18 anni, rispetto alla durata ragionevole di sei anni, da una siffatta procedura fallimentare non potesse derivare un pregiudizio indennizzabile per i creditori, all’esito della valutazione della complessità del caso, tenuto conto altresì dei giudizi incidentali promossi.

Per l’effetto, ad avviso delle istanti, in presenza del superamento del termine di durata ragionevole legalmente previsto, sarebbe stata sottratta alla discrezionalità giudiziaria la determinazione in deroga – oltre i casi regolati – della congruità del termine. 2.– Con il secondo moti vo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, secondo comma, del d.m.

Giustizia n. 55/2014, per avere la Corte territoriale accordato alla parte vittoriosa anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonostante la natura pubblica della difesa erariale non ne avesse implicato l’esborso. 3.–Il primo motivo è fondato.

Sul piano normativo, all’esito della novella di cui al d.l. n. 83/2012, come convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, l’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001 prevede che, nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Ancora, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevoledi cui al primo comma se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia disei anni.

E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia.

Al riguardo, secondo i richiami della Corte Edu, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe stata di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse –a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non avrebbe potuto superare la durata complessiva di sette anni.

Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31274 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 6- 1, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012).

Tale durata massima di sette anni – rispetto alla durata ragionevole “ordinaria” di sei anni stabilita dall’art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89/2001 per la procedura concorsuale – deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell’attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6577 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6576 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23/09/2005).

Sicché, a fronte dell’ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall’approvazione dello stato passivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018), la complessità del caso non avrebbe potuto giustificare la radicale esclusione (an) dell’indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali l’art. 2, comma 2-quinques, della legge n. 89/2001 riconosce la non spettanza del relativo diritto.

E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte Edu ritrae dall’art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo.

Ne consegue che, una volta accertata e determinata l’entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dalle ricorrenti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2246 del 02/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 29/03/2006).

Ha, pertanto, errato la Corte d’appello di Brescia, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l’an del diritto alla equa riparazione ai creditori ammessi al passivo, non bastando ad escludere l’indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura. 4.– In esito all’accoglimento del primo motivo, la disamina del secondo motivo è assorbita. 5.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del secondo motivo.

Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27325/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B56 G693H) e MANIERO Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S49 G693T), rappresentate e difese, giusta procure in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, viadei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia cron. n. 885/2021, pubblicato il 31 marzo 2021; Equa riparazione – Durata procedura fallimentare – Superamento 6 anni – Procedimenti incidentali R.G.N. 27325/21 C.C.19/6/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 20 aprile 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d’appello di Brescia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura concorsuale relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 70/2001, depositata il 18 maggio 2001, procedura nella quale si era insinuato nella qualità di creditore il padre [OSCURATO:PERSONA] – al quale erano succedute per la quota di 2/3 – per un importo ammesso al passivo di euro 8.258,15. Al riguardo, precisavano: che il loro padre era stato ammesso al passivo il 16 ottobre 2001 per la somma indicata; che il riparto finale era stato depositato il 15 novembre 2019; che nel corso della procedura vi era stata una proposta di concordato fallimentare omologata il 5 febbraio 2015, divenuta definitiva a seguito di sentenza di questa Corte, depositata il 26 novembre 2018; che, per effetto dell’ammissione in chirografo, era stata ottenuta una percentuale insignificante del credito, pari allo 0,89%; che per il creditore ammesso la procedura era durata 18 anni e un mese; che, pertanto, spettava l’indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare, protrattasi per oltre 12 anni. 2.– Con decreto n. 2540/2020, dep ositato il 29 novembre 2020, il Giudice monocratico designato accoglieva la richiesta di ingiunzione e, per l’effetto, liquidava, in favore di ciascuna ricorrente, la somma di euro 640,00, oltre interessi. 3.– Con ricorso depositato il 31 dicembre 2020, pr oponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva che la complessità della procedura concorsuale giustificava il decorso del tempo ed escludeva il diritto all’indennizzo. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali rilevavano l’infondatezza dell’opposizione e insistevano per la conferma del decreto opposto. Quindi, la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto monocratico di riconoscimento dell’indennizzo per durata non ragionevole dell’emarginata procedura concorsuale, dichiarando che nulla spettava a tale titolo e condannando le odierne ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che l’estrema complessità del procedimento giustificava la sua duratain concreto; b) che, in particolare, vi erano state oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni e un passivo di 342 milioni di euro, quattro riparti parziali delle somme resesi via via disponibili nell’attivo, l’esperimento di oltre 250 giudizi ordinari di revocatoria fallimentare e controversie con il fisco e gli istituti di credito – che avevano consentito di acquisire alla massa fallimentare, anche in via transattiva, cospicue somme – e vi era stata altresì la necessità diprocedere alla liquidazione dei beni per un valore ingente; c) che la valutazione circa la complessità del caso, di cui all’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001, non era meramente finalizzata a quantificare l’importo da liquidare, ma era strumentale anche all’accertamento della violazione, che avrebbe dovuto essere esclusa ove, pur superando la procedura fallimentare il termine di sei anni, la complessità del caso avesse legittimato la durata ulteriore del procedimento; d) che, benché la legge non prevedesse distinzioni tra fallimenti complessi e semplici, occorreva comunque valutare la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti, ai fini di verificare la sussistenza della violazione. 4.– Avverso il decreto d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 5.–Le ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 1 del Primo protocollo addizionale nonché agli artt. 111 e 117 Cost., per avere la Corte di merito sostenuto che, sebbene vi fosse stata una durata abnorme del procedimento, protrattosi per oltre 18 anni, rispetto alla durata ragionevole di sei anni, da una siffatta procedura fallimentare non potesse derivare un pregiudizio indennizzabile per i creditori, all’esito della valutazione della complessità del caso, tenuto conto altresì dei giudizi incidentali promossi. Per l’effetto, ad avviso delle istanti, in presenza del superamento del termine di durata ragionevole legalmente previsto, sarebbe stata sottratta alla discrezionalità giudiziaria la determinazione in deroga – oltre i casi regolati – della congruità del termine. 2.– Con il secondo moti vo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, secondo comma, del d.m. Giustizia n. 55/2014, per avere la Corte territoriale accordato alla parte vittoriosa anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonostante la natura pubblica della difesa erariale non ne avesse implicato l’esborso. 3.–Il primo motivo è fondato. Sul piano normativo, all’esito della novella di cui al d.l. n. 83/2012, come convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, l’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001 prevede che, nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Ancora, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevoledi cui al primo comma se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia disei anni. E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia. Al riguardo, secondo i richiami della Corte Edu, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe stata di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse –a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non avrebbe potuto superare la durata complessiva di sette anni. Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31274 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 6- 1, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012). Tale durata massima di sette anni – rispetto alla durata ragionevole “ordinaria” di sei anni stabilita dall’art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89/2001 per la procedura concorsuale – deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell’attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6577 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6576 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23/09/2005). Sicché, a fronte dell’ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall’approvazione dello stato passivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018), la complessità del caso non avrebbe potuto giustificare la radicale esclusione (an) dell’indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali l’art. 2, comma 2-quinques, della legge n. 89/2001 riconosce la non spettanza del relativo diritto. E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte Edu ritrae dall’art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo. Ne consegue che, una volta accertata e determinata l’entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dalle ricorrenti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2246 del 02/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 29/03/2006). Ha, pertanto, errato la Corte d’appello di Brescia, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l’an del diritto alla equa riparazione ai creditori ammessi al passivo, non bastando ad escludere l’indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura. 4.– In esito all’accoglimento del primo motivo, la disamina del secondo motivo è assorbita. 5.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del secondo motivo. Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in rela