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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20352/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 193, 533 cod. proc. pen., 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Corte di appello avrebbe affermato erroneamente che nel caso di specie non opererebbero le presunzioni tributarie, che sarebbero applicabili soltanto alle persone giuridiche.

Le stesse presunzioni, per contro, costituirebbero il fondamento del processo, risultando richiamate nell'avviso di accertamento, che indicherebbe la radicale assenza di "pezze giustificative" del reddito non dichiarato; da ciò, dunque, deriverebbe la necessità di individuare concreti elementi di riscontro, stante la costante giurisprudenza per la quale la responsabilità penale non può essere affermata sulla base delle sole presunzioni.

Nel caso di specie, peraltro, gli unici documenti disponibili sarebbero l'avviso di accertamento e la comunicazione della notizia di reato, mentre gli "allegati" richiamati nella sentenza non avrebbero trovato alcuna specificazione, con evidente impossibilità per la difesa di procedere ad una corretta valutazione degli atti di indagine.

Sotto connesso profilo, i riscontri alle presunzioni non potrebbero essere individuati - come invece in sentenza - nelle condotte di prelievo di denaro e di bonifico, in quanto queste fonderebbero le presunzioni medesime, che, pertanto, potrebbero essere confermate soltanto da ulteriori e differenti elementi; questi, in particolare, dovrebbero dimostrare l'effettiva disponibilità di quelle somme in capo alla ricorrente e la loro attribuibilità a reddito percepito e non dichiarato.

Tali questioni, peraltro, avrebbero costituito oggetto di gravame, ma sul punto mancherebbe ogni motivazione nella sentenza impugnata; - erronea applicazione delle stesse norme richiamate, con vizio di motivazione, quanto all'oggetto delle presunzioni.

L'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, già richiamato, legittimerebbe le presunzioni soltanto con riferimento ad operazioni di prelievo e versamento registrate su conti correnti personali dell'accertato, non su quelli di soggetti terzi (come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte); ebbene, la sentenza di appello avrebbe utilizzato come fondamento delle presunzioni anche operazioni compiute sul conto della società, senza che vi sia prova del fatto che le relative somme fossero mai transitate sui conti personali della ricorrente.

La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto sarebbe peraltro apparente, ipotizzando una inammissibile inversione dell'onere della prova; - erronea applicazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU, 192 e 193 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe sostenuto un onere della prova in capo alla ricorrente, quanto alle giustificazioni concernenti determinate operazioni bancarie; ebbene, nessun onere di questo genere incomberebbe a carico dell'imputato, come peraltro affermato ancora dalla giurisprudenza di legittimità, che avrebbe ribadito che l'onere della prova grava soltanto sull'accusa.Ne deriverebbe la violazione delle norme citate, veri baluardi a tutela del diritto di difesa; - erronea applicazione degli artt. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, 193, 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47, comma 1, 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Anche a voler ammettere che l'ipotizzato reddito fosse entrato nel patrimonio della ricorrente, la sentenza lo avrebbe dovuto correttamente qualificare come reddito da capitale, non quale reddito diverso; tale doverosa qualifica avrebbe avuto ripercussioni quantomeno sotto il profilo della soglia di punibilità e dell'ammontare della confisca (in considerazione del fatto che il reddito da capitale sarebbe sottoposto a tassazione solo nella misura del 49,72%, in luogo del 100%).

In senso contrario, peraltro, non varrebbe il richiamo della sentenza alle scritture contabili, in quanto queste non sarebbero versate in atti.

Per contro, l'esame della documentazione prodotta dalla difesa avrebbe dimostrato che, nell'anno d'imposta 2014, la ricorrente avrebbe percepito esclusivamente reddito da capitale, con conseguente applicazione della relativa disciplina; - infine, si contesta la motivazione della sentenza quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe privo di motivazione a fronte di numerosi elementi che le giustificherebbero. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Le prime tre censure possono essere trattate in modo congiunto, concernendo tutte il tema delle presunzioni tributarie e degli elementi che debbono riscontrarle per sostenere una pronuncia di condanna in sede penale; ebbene, gli argomenti sviluppati dalla ricorrente risultano già affrontati in entrambe le sentenze di merito, con una motivazione ampia, del tutto solida ed ancorata ad oggettivi elementi d'indagine che il ricorso non cita neppure, tantomeno contesta in modo analitico. 5.

In particolare, la Corte di appello - come già il Tribunale - ha sottolineato che le tematiche relative all'utilizzo in sede penale delle presunzioni tributarie di cui all'art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, riscontri compresi, non rilevano nella vicenda in esame, nella quale la responsabilità della ricorrente - chiamata a rispondere in proprio, non quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - è stata affermata in forza di elementi documentali (prevalentemente di natura bancaria) che consentivano di accertare in via diretta la disponibilità di redditi non dichiarati.

5.1. In particolare, in entrambe le sentenze sono stati valorizzati: a) 2 bonifici - il primo da 8.500 euro ed il secondo da 80.000 euro - provenienti da due conti della società e pervenuti sul conto personale della Orlando; b) il prelievo della somma complessiva di 178.500 euro contante dal conto corrente della società, pacificamente eseguito dalla ricorrente; c) il versamento in contante per 8.100 euro su conto personale della stessa Orlando.

5.1.1. Ebbene, come analiticamente riportato nella prima sentenza, e richiamato in quella qui impugnata, gli atti d'indagine (pienamente utilizzabili in ragione del giudizio abbreviato) non avevano offerto alcuna plausibile giustificazione di tali operazioni, se non nell'ottica dell'art. 5 contestato.

Nello specifico, è stata adeguatamente superata la tesi difensiva secondo cui il reddito dichiarato nel 2014 (pari a 26.849 euro) altro non sarebbe che la percentuale imponibile con riguardo agli utili societari distribuiti dalla società per 54.000, da dichiarare nella sola misura del 49,72% ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, somma alla quale aggiungere 26.000 euro per rimborsi di anticipazioni: in particolare, già il Tribunale aveva evidenziato che tale ricostruzione era rimasta sfornita di supporto probatorio, non risultando agli atti alcuna documentazione relativa alla delibera assembleare di riparto degli utili, né provata la natura di rimborso della rimanente (per giungere a 80.000 euro) cifra di 26.000 euro.

A quest'ultimo proposito, il Tribunale, richiamato dalla Corte di appello, aveva rilevato l'insufficienza della documentazione allegata dalla ricorrente, con particolare riferimento alle mere richieste di rimborso spese di viaggio ed alle somme che la stessa avrebbe anticipato alla società.

Di tutte queste considerazioni, peraltro, il ricorso non contiene alcun cenno, omettendo, pertanto, un doveroso confronto con la sentenza impugnata.

5.1.2. Analogamente, poi, ed ancora con argomento privo di illogicità manifesta e di effettiva opposizione in questa sede, la Corte di appello ha concluso quanto al versamento di 8.100 euro in contanti effettuato dalla Orlando sul proprio conto, oggetto di generica deduzione difensiva nella sola sede di merito; negli stessi termini, ancora, le sentenze hanno concluso quanto al bonifico di 8.500 euro, oggetto di (altrettanto generica) causale "bonifico [OSCURATO:SOCIETA]. restituzione parte finanziamento infruttifero", senza che fosse emersa documentazione comprovante detto finanziamento, che ragionevolmente la ricorrente avrebbe dovuto possedere quale apparente creditrice.

5.1.3. Con riferimento, di seguito, ai prelievi effettuati dalla Orlando per 170mila euro, sempre su conti intestati alla società, giustificati dalla ricorrente con l'esigenza di pagare in contanti dipendenti e fornitori, entrambe le sentenze di merito hanno affermato - anche in tal caso senza ricevere alcuna censura - che risultava inverosimile che la società dovesse ricorrere ad un tale metodo di pagamento, specie disponendo di un saldo contabile talmente capiente da consentire l'accredito all'amministratore di ingenti somme a titolo di restituzione anticipi e riparto utili.5.2.

Infine sul punto, i Giudici di merito si sono adeguatamente pronunciati anche sulla questione (ribadita nel ricorso) della qualifica dei redditi così individuati, ossia "da capitale" (con tassazione nella misura ridotta sopra richiamata) o "diversi".

5.2.1. Premesso il carattere evidentemente fattuale della censura (pagg. 13- 14), propria della sola fase di merito, il Collegio rileva che le sentenze hanno sottolineato in modo efficace che le somme prelevate dalla ricorrente non potevano essere riferite a distribuzione di utili, così da doversi escludere la prima classificazione: risultava assente, infatti, una qualunque delibera assembleare che si fosse pronunciata in tal senso, autorizzando la distribuzione stessa, così come alcun dato sul punto nelle scritture contabili (la cui allegazione al fascicolo, peraltro, è contestata nel ricorso soltanto con valutazione in fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare).

6. In forza delle numerose considerazioni che precedono - si ribadisce, prive di qualunque contestazione specifica nel ricorso in esame - i Giudici del merito hanno dunque affermato che doveva ritenersi provato che le somme citate fossero uscite dalla società per entrare nella disponibilità esclusiva dell'imputata, senza che ciò fosse sostenuto da alcun documento a supporto, o con "pezze giustificative" ben saldamente contestate in sentenza quanto alla loro affidabilità.

Tutto ciò, pertanto, ha condotto le sentenze di merito a riconoscere la responsabilità penale dell'Orlando: in particolare, è stata riscontrata la disponibilità di un reddito complessivo ben superiore a quello dichiarato, privo di effettiva giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000.

7. A tale riguardo, peraltro, risultano manifestamente infondate le diverse tesi sostenute nel ricorso.

7.1. Quanto a quelle fondate sull'indebito utilizzo di presunzioni tributarie, anche attraverso operazioni bancarie condotte su conti della società e non su quelli personali, si ribadisce che entrambe le sentenze hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputata in ragione non delle presunzioni medesime (che, come tali, potrebbero sostenere una condanna in sede penale solo in presenza di riscontri), ma di fonti dirette, positive e negative, tali da consentire di individuare un reddito non dichiarato, nei termini appena menzionati.

7.2. Con riguardo, poi, all'indebita inversione dell'onere della prova che la sentenza di appello avrebbe affermato in capo all'imputata, con violazione degli artt. 27 Cost. e 6 CEDU, questa Corte non ne ravvisa affatto i caratteri. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, invero, si è limitato ad affermare il ragionevole e condiviso principio per cui, a fronte di operazioni economiche non sostenute da una giustificazione apprezzabile e affidabile, costituisce onere dell'interessato evidenziarne, invece, un lecito fondamento, tale da consentire - nel caso di specie - di escludere le relative somme dalla nozione di reddito da dichiarare nell'ottica dell'art. 5 contestato.

8. I motivi in punto di responsabilità, pertanto, risultano manifestamente infondati.

9. Alle stesse conclusioni, infine, il Collegio giunge con riferimento alla quinta censura, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

9.1. Pronunciandosi sul punto, la Corte di appello ha sottolineato, per un verso, l'assenza di elementi positivamente valutabili, e, per altro verso, la gravità della condotta alla luce dell'importo evaso (107.980,00 euro).

Questa motivazione appare adeguata e priva di vizi, non risultando dunque superata dagli argomenti esposti nel gravame, che si limitavano a richiamare "la massima collaborazione all'Organo accertatore mediante il deposito di tutta la documentazione che necessitava", l'interrogatorio reso e la scelta di definire il processo con giudizio abbreviato.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 193, 533 cod. proc. pen., 5, d. Igs. n. 74 del 2000, 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La Corte di appello avrebbe affermato erroneamente che nel caso di specie non opererebbero le presunzioni tributarie, che sarebbero applicabili soltanto alle persone giuridiche. Le stesse presunzioni, per contro, costituirebbero il fondamento del processo, risultando richiamate nell'avviso di accertamento, che indicherebbe la radicale assenza di "pezze giustificative" del reddito non dichiarato; da ciò, dunque, deriverebbe la necessità di individuare concreti elementi di riscontro, stante la costante giurisprudenza per la quale la responsabilità penale non può essere affermata sulla base delle sole presunzioni. Nel caso di specie, peraltro, gli unici documenti disponibili sarebbero l'avviso di accertamento e la comunicazione della notizia di reato, mentre gli "allegati" richiamati nella sentenza non avrebbero trovato alcuna specificazione, con evidente impossibilità per la difesa di procedere ad una corretta valutazione degli atti di indagine. Sotto connesso profilo, i riscontri alle presunzioni non potrebbero essere individuati - come invece in sentenza - nelle condotte di prelievo di denaro e di bonifico, in quanto queste fonderebbero le presunzioni medesime, che, pertanto, potrebbero essere confermate soltanto da ulteriori e differenti elementi; questi, in particolare, dovrebbero dimostrare l'effettiva disponibilità di quelle somme in capo alla ricorrente e la loro attribuibilità a reddito percepito e non dichiarato. Tali questioni, peraltro, avrebbero costituito oggetto di gravame, ma sul punto mancherebbe ogni motivazione nella sentenza impugnata; - erronea applicazione delle stesse norme richiamate, con vizio di motivazione, quanto all'oggetto delle presunzioni. L'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, già richiamato, legittimerebbe le presunzioni soltanto con riferimento ad operazioni di prelievo e versamento registrate su conti correnti personali dell'accertato, non su quelli di soggetti terzi (come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte); ebbene, la sentenza di appello avrebbe utilizzato come fondamento delle presunzioni anche operazioni compiute sul conto della società, senza che vi sia prova del fatto che le relative somme fossero mai transitate sui conti personali della ricorrente. La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto sarebbe peraltro apparente, ipotizzando una inammissibile inversione dell'onere della prova; - erronea applicazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU, 192 e 193 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe sostenuto un onere della prova in capo alla ricorrente, quanto alle giustificazioni concernenti determinate operazioni bancarie; ebbene, nessun onere di questo genere incomberebbe a carico dell'imputato, come peraltro affermato ancora dalla giurisprudenza di legittimità, che avrebbe ribadito che l'onere della prova grava soltanto sull'accusa.Ne deriverebbe la violazione delle norme citate, veri baluardi a tutela del diritto di difesa; - erronea applicazione degli artt. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, 193, 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47, comma 1, 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Anche a voler ammettere che l'ipotizzato reddito fosse entrato nel patrimonio della ricorrente, la sentenza lo avrebbe dovuto correttamente qualificare come reddito da capitale, non quale reddito diverso; tale doverosa qualifica avrebbe avuto ripercussioni quantomeno sotto il profilo della soglia di punibilità e dell'ammontare della confisca (in considerazione del fatto che il reddito da capitale sarebbe sottoposto a tassazione solo nella misura del 49,72%, in luogo del 100%). In senso contrario, peraltro, non varrebbe il richiamo della sentenza alle scritture contabili, in quanto queste non sarebbero versate in atti. Per contro, l'esame della documentazione prodotta dalla difesa avrebbe dimostrato che, nell'anno d'imposta 2014, la ricorrente avrebbe percepito esclusivamente reddito da capitale, con conseguente applicazione della relativa disciplina; - infine, si contesta la motivazione della sentenza quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe privo di motivazione a fronte di numerosi elementi che le giustificherebbero. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Le prime tre censure possono essere trattate in modo congiunto, concernendo tutte il tema delle presunzioni tributarie e degli elementi che debbono riscontrarle per sostenere una pronuncia di condanna in sede penale; ebbene, gli argomenti sviluppati dalla ricorrente risultano già affrontati in entrambe le sentenze di merito, con una motivazione ampia, del tutto solida ed ancorata ad oggettivi elementi d'indagine che il ricorso non cita neppure, tantomeno contesta in modo analitico. 5. In particolare, la Corte di appello - come già il Tribunale - ha sottolineato che le tematiche relative all'utilizzo in sede penale delle presunzioni tributarie di cui all'art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, riscontri compresi, non rilevano nella vicenda in esame, nella quale la responsabilità della ricorrente - chiamata a rispondere in proprio, non quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - è stata affermata in forza di elementi documentali (prevalentemente di natura bancaria) che consentivano di accertare in via diretta la disponibilità di redditi non dichiarati. 5.1. In particolare, in entrambe le sentenze sono stati valorizzati: a) 2 bonifici - il primo da 8.500 euro ed il secondo da 80.000 euro - provenienti da due conti della società e pervenuti sul conto personale della Orlando; b) il prelievo della somma complessiva di 178.500 euro contante dal conto corrente della società, pacificamente eseguito dalla ricorrente; c) il versamento in contante per 8.100 euro su conto personale della stessa Orlando. 5.1.1. Ebbene, come analiticamente riportato nella prima sentenza, e richiamato in quella qui impugnata, gli atti d'indagine (pienamente utilizzabili in ragione del giudizio abbreviato) non avevano offerto alcuna plausibile giustificazione di tali operazioni, se non nell'ottica dell'art. 5 contestato. Nello specifico, è stata adeguatamente superata la tesi difensiva secondo cui il reddito dichiarato nel 2014 (pari a 26.849 euro) altro non sarebbe che la percentuale imponibile con riguardo agli utili societari distribuiti dalla società per 54.000, da dichiarare nella sola misura del 49,72% ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 917 del 1986, somma alla quale aggiungere 26.000 euro per rimborsi di anticipazioni: in particolare, già il Tribunale aveva evidenziato che tale ricostruzione era rimasta sfornita di supporto probatorio, non risultando agli atti alcuna documentazione relativa alla delibera assembleare di riparto degli utili, né provata la natura di rimborso della rimanente (per giungere a 80.000 euro) cifra di 26.000 euro. A quest'ultimo proposito, il Tribunale, richiamato dalla Corte di appello, aveva rilevato l'insufficienza della documentazione allegata dalla ricorrente, con particolare riferimento alle mere richieste di rimborso spese di viaggio ed alle somme che la stessa avrebbe anticipato alla società. Di tutte queste considerazioni, peraltro, il ricorso non contiene alcun cenno, omettendo, pertanto, un doveroso confronto con la sentenza impugnata. 5.1.2. Analogamente, poi, ed ancora con argomento privo di illogicità manifesta e di effettiva opposizione in questa sede, la Corte di appello ha concluso quanto al versamento di 8.100 euro in contanti effettuato dalla Orlando sul proprio conto, oggetto di generica deduzione difensiva nella sola sede di merito; negli stessi termini, ancora, le sentenze hanno concluso quanto al bonifico di 8.500 euro, oggetto di (altrettanto generica) causale "bonifico [OSCURATO:SOCIETA]. restituzione parte finanziamento infruttifero", senza che fosse emersa documentazione comprovante detto finanziamento, che ragionevolmente la ricorrente avrebbe dovuto possedere quale apparente creditrice. 5.1.3. Con riferimento, di seguito, ai prelievi effettuati dalla Orlando per 170mila euro, sempre su conti intestati alla società, giustificati dalla ricorrente con l'esigenza di pagare in contanti dipendenti e fornitori, entrambe le sentenze di merito hanno affermato - anche in tal caso senza ricevere alcuna censura - che risultava inverosimile che la società dovesse ricorrere ad un tale metodo di pagamento, specie disponendo di un saldo contabile talmente capiente da consentire l'accredito all'amministratore di ingenti somme a titolo di restituzione anticipi e riparto utili.5.2. Infine sul punto, i Giudici di merito si sono adeguatamente pronunciati anche sulla questione (ribadita nel ricorso) della qualifica dei redditi così individuati, ossia "da capitale" (con tassazione nella misura ridotta sopra richiamata) o "diversi". 5.2.1. Premesso il carattere evidentemente fattuale della censura (pagg. 13- 14), propria della sola fase di merito, il Collegio rileva che le sentenze hanno sottolineato in modo efficace che le somme prelevate dalla ricorrente non potevano essere riferite a distribuzione di utili, così da doversi escludere la prima classificazione: risultava assente, infatti, una qualunque delibera assembleare che si fosse pronunciata in tal senso, autorizzando la distribuzione stessa, così come alcun dato sul punto nelle scritture contabili (la cui allegazione al fascicolo, peraltro, è contestata nel ricorso soltanto con valutazione in fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare). 6. In forza delle numerose considerazioni che precedono - si ribadisce, prive di qualunque contestazione specifica nel ricorso in esame - i Giudici del merito hanno dunque affermato che doveva ritenersi provato che le somme citate fossero uscite dalla società per entrare nella disponibilità esclusiva dell'imputata, senza che ciò fosse sostenuto da alcun documento a supporto, o con "pezze giustificative" ben saldamente contestate in sentenza quanto alla loro affidabilità. Tutto ciò, pertanto, ha condotto le sentenze di merito a riconoscere la responsabilità penale dell'Orlando: in particolare, è stata riscontrata la disponibilità di un reddito complessivo ben superiore a quello dichiarato, privo di effettiva giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. 7. A tale riguardo, peraltro, risultano manifestamente infondate le diverse tesi sostenute nel ricorso. 7.1. Quanto a quelle fondate sull'indebito utilizzo di presunzioni tributarie, anche attraverso operazioni bancarie condotte su conti della società e non su quelli personali, si ribadisce che entrambe le sentenze hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputata in ragione non delle presunzioni medesime (che, come tali, potrebbero sostenere una condanna in sede penale solo in presenza di riscontri), ma di fonti dirette, positive e negative, tali da consentire di individuare un reddito non dichiarato, nei termini appena menzionati. 7.2. Con riguardo, poi, all'indebita inversione dell'onere della prova che la sentenza di appello avrebbe affermato in capo all'imputata, con violazione degli artt. 27 Cost. e 6 CEDU, questa Corte non ne ravvisa affatto i caratteri. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, invero, si è limitato ad affermare il ragionevole e condiviso principio per cui, a fronte di operazioni economiche non sostenute da una giustificazione apprezzabile e affidabile, costituisce onere dell'interessato evidenziarne, invece, un lecito fondamento, tale da consentire - nel caso di specie - di escludere le relative somme dalla nozione di reddito da dichiarare nell'ottica dell'art. 5 contestato. 8. I motivi in punto di responsabilità, pertanto, risultano manifestamente infondati. 9. Alle stesse conclusioni, infine, il Collegio giunge con riferimento alla quinta censura, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9.1. Pronunciandosi sul punto, la Corte di appello ha sottolineato, per un verso, l'assenza di elementi positivamente valutabili, e, per altro verso, la gravità della condotta alla luce dell'importo evaso (107.980,00 euro). Questa motivazione appare adeguata e priva di vizi, non risultando dunque superata dagli argomenti esposti nel gravame, che si limitavano a richiamare "la massima collaborazione all'Organo accertatore mediante il deposito di tutta la documentazione che necessitava", l'interrogatorio reso e la scelta di definire il processo con giudizio abbreviato. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell
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