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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23138/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenza di merito conformi del reato di cui all'art. 116 cod. strada rilevato che la difesa dell'imputato lamenta inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità invocata.

Invero, la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Facendo buon governo dei principi espressi in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità, difettando il requisito indispensabile della non abitualità, in proposito osservando che il ricorrente risulta avere riportato altre precedenti condanne per guida senza patente ed anche per altri gravi reati contro il patrimonio e la persona [cfr., ex multis, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 - 01:"In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti)"].

Rilevato che il ricorso non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenza di merito conformi del reato di cui all'art. 116 cod. strada rilevato che la difesa dell'imputato lamenta inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità invocata. Invero, la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Facendo buon governo dei principi espressi in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità, difettando il requisito indispensabile della non abitualità, in proposito osservando che il ricorrente risulta avere riportato altre precedenti condanne per guida senza patente ed anche per altri gravi reati contro il patrimonio e la persona [cfr., ex multis, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 - 01:"In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti)"]. Rilevato che il ricorso non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 23138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris