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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 1972

Cassazione n. 07010/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5394-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1972, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1947, [OSCURATO:PERSONA], 13UONOCORE FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di GUARINIE110 ROBERTO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1340/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Concetta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ('47), Francesco, [OSCURATO:PERSONA] ('72), Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Guariniello alla restituzione della somma di euro 54.725,25, sul presupposto che costui aveva prelevato quella somma dal libretto cointestato con la signora defunta [OSCURATO:PERSONA].

Chiedevano altresì la condanna sia del [OSCURATO:PERSONA] che della Banca, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, in quanto la Banca aveva consentito il prelievo e la duplicazione del titolo originario apparentemente smarrito.

Era in pratica accaduto che, dopo aver prelevato dal libretto, che era a firma disgiunta con la defunta moglie, il Guariniello aveva denunciato lo smarrimento del libretto, ed ottenuto dalla banca la sostituzione del medesimo, con uno a firma esclusiva sua.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda degli attori nei limiti della metà della somma prelevata, atteso che si trattava di libretto cointestato a firma disgiunta, e rigettava la domanda di risarcimento nei confronti della Banca.

Avverso la suddetta decisione presentavano appello gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, ossia Michelina e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di prescrizione fatta valere in primo grado e rigettata da quel giudice.

La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1340.2020, preliminarmente riteneva tempestiva la costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA]: era accaduto infatti che il giudizio instaurato inizialmente, con citazione, non era stato iscritto ruolo da alcuna delle parti, ma successivamente era stato riassunto da-mrcl d igli attori.r Secondo i giudici di merito, nella fattispecie, le decadenze per il convenuto non operano con riferimento all'udienza indicata nell'originaria citazione, ma semmai rispetto a quella di riassunzione.

La Corte di Appello ha dunque ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di prescrizione del credito del convenuto prospettata in primo grado essendo trascorso il termine decennale per la ripetizione dell'indebito, non rilevando che il convenuto, nel formulare l'eccezione, avesse fatto riferimento al più breve termine di prescrizione derivante dalla commissione di un illecito extracontrattuale, avendo chiaramente manifestato la volontà di avvalersi dell'eccezione con allegazione del suo elemento costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del diritto.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Concetta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ('47), Francesco, [OSCURATO:PERSONA] ('72), Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.

Gli eredi Guariniello hanno notificato controricorso.

Mentre il ricorso non risulta C4ukí notificato alla Banca. 1 ricorrentilanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Non va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Milano spa, trattandosi di cause scindibili ed essendo ormai decorso il termine di cui all'articolo 337 c.p.c. (Cass. 11835/ 2018) Con il primo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.2935 — 2941 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

Si contesta alla Corte d'Appello di avere errato quanto alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, oltre che alla possibilità di farlo valere ai sensi dell'art. 2941 cc.

Quanto al primo punto solo con la morte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 26.2.2003, e con l'acquisizione della qualità di chiamati all'eredità, sarebbe sorto l'interesse delle parti alla reintegrazione della massa ereditaria, e la loro oggettiva possibilità di agire, e non come ritenuto dalla Corte il 5.1.1996 data di prelievo della somma da parte di Guariniello e nemmeno il 14.11.1997, data di liquidazione ed estinzione del libretto.

Sul secondo punto, di conseguenza, doveva essere dato rilievo alla oggettiva e percepibile esistenza del danno e alla possibilità di esercizio del diritto da parte degli eredi. §.- Il motivo è infondato.

Il richiamo innanzitutto all'articolo 2935 c.c. è improprio, poiché quella è norma che presuppone impedimenti all'esercizio del diritto da parte del titolare.

Qui la vicenda è diversa: i ricorrenti succedono nella posizione del dante causa, e dunque acquistano il diritto (alla restituzione) nella situazione in cui quel diritto si trovava.

Il decorso della prescrizione non riprende nuovamente solo perché muta il titolare del diritto: è indifferente tale mutamento.

Se cosi non fosse la cessione del diritto da un soggetto ad altro, determinando un nuovo inizio della prescrizione, comporterebbe allungamento dei termini legali.

Scopo della prescrizione è di risolvere invece l'incertezza dopo l'oggettivo (e non il soggettivo) decorso di un certo tempo.

Dunque, quando i ricorrenti, a seguito del decesso della loro dante causa, sono subentrati nella posizione di quest'ultima, hanno acquistato un diritto (alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal Guariniello) che era in corso di prescriversi, o meglio, la cui prescrizione era già iniziata e decorreva.

Il richiamo dunque all'articolo 2935 c.c. è fuori luogo in quanto riferito a vicenda diversa: quella di un titolare che ha un impedimento legale.

I ricorrenti, prima di ereditare non avevano un impedimento legale, piuttosto non erano titolari del diritto: vi sono subentrati con la successione, acquisendolo nella situazione in cui si trovava, ossia a decorso di prescrizione iniziato.

Con il secondo motivo si prospetta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la Corte d'Appello avrebbe omesso o comunque non sufficientemente motivato la propria decisione in riferimento alla inesistenza o insussistenza di atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c.

Agli atti, come attestato dalla Cancelleria, risulterebbe, secondo i ricorrenti, quale primo atto inten-uttivo del termine di prescrizione, non la notifica dell'atto di citazione nel 2008 bensì la raccomandata del 16.02.2004 contenente la manifestazione del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore.

Tuttavia la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non rivenuto negli atti tale documento senza disporre la rimessione sul ruolo della causa.

Secondo i ricorrenti, inoltre, anche le raccomandate del 8.9.2003 e del 12.3.2004, avrebbero dovuto essere considerati atti interruttivi, ma secondo la Corte, in realtà, il difensore degli appellati si sarebbe limitato a chiedere informazioni alla Banca e a lamentare l'insufficienza delle precisazioni. §.- Questo motivo è fondato.

La lettera del 16.2.2044, di cui è nel ricorso riportato il contenuto (nota a pagina 8), figura nell'indice degli atti depositati, con attestazione della cancelleria.

Non risulta, per contro, che sia stata ritirata, non essendovi alcuna attestazione in tal senso, con la conseguenza che deve presumersi presente agli atti di causa.

Né ha rilevanza l'osservazione dei giudici di merito (p.9) secondo cui in giudizio ne è stata successivamente prodottttaltra, di diverso contenuto e data, poiché ciò non toglie che i ricorrenti invocano comunque la presenza in atti di quella del 16.2.2004.

La circostanza dunque che la lettera risultava depositata e non presente, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a rimettere la causa sul ruolo, invitando al deposito o alla ricostruzione.

E' infatti principio di diritto che "il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell'efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte" (Cass. 1806/ 2016).

Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo motivo di ricorso.

Rigetta il primo.Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5394-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1972, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1947, [OSCURATO:PERSONA], 13UONOCORE FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di GUARINIE110 ROBERTO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1340/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Concetta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ('47), Francesco, [OSCURATO:PERSONA] ('72), Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Guariniello alla restituzione della somma di euro 54.725,25, sul presupposto che costui aveva prelevato quella somma dal libretto cointestato con la signora defunta [OSCURATO:PERSONA]. Chiedevano altresì la condanna sia del [OSCURATO:PERSONA] che della Banca, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, in quanto la Banca aveva consentito il prelievo e la duplicazione del titolo originario apparentemente smarrito. Era in pratica accaduto che, dopo aver prelevato dal libretto, che era a firma disgiunta con la defunta moglie, il Guariniello aveva denunciato lo smarrimento del libretto, ed ottenuto dalla banca la sostituzione del medesimo, con uno a firma esclusiva sua. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti. Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda degli attori nei limiti della metà della somma prelevata, atteso che si trattava di libretto cointestato a firma disgiunta, e rigettava la domanda di risarcimento nei confronti della Banca. Avverso la suddetta decisione presentavano appello gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, ossia Michelina e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di prescrizione fatta valere in primo grado e rigettata da quel giudice. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1340.2020, preliminarmente riteneva tempestiva la costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA]: era accaduto infatti che il giudizio instaurato inizialmente, con citazione, non era stato iscritto ruolo da alcuna delle parti, ma successivamente era stato riassunto da-mrcl d igli attori.r Secondo i giudici di merito, nella fattispecie, le decadenze per il convenuto non operano con riferimento all'udienza indicata nell'originaria citazione, ma semmai rispetto a quella di riassunzione. La Corte di Appello ha dunque ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di prescrizione del credito del convenuto prospettata in primo grado essendo trascorso il termine decennale per la ripetizione dell'indebito, non rilevando che il convenuto, nel formulare l'eccezione, avesse fatto riferimento al più breve termine di prescrizione derivante dalla commissione di un illecito extracontrattuale, avendo chiaramente manifestato la volontà di avvalersi dell'eccezione con allegazione del suo elemento costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del diritto. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Concetta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ('47), Francesco, [OSCURATO:PERSONA] ('72), Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Gli eredi Guariniello hanno notificato controricorso. Mentre il ricorso non risulta C4ukí notificato alla Banca. 1 ricorrentilanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Non va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Milano spa, trattandosi di cause scindibili ed essendo ormai decorso il termine di cui all'articolo 337 c.p.c. (Cass. 11835/ 2018) Con il primo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.2935 — 2941 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Si contesta alla Corte d'Appello di avere errato quanto alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, oltre che alla possibilità di farlo valere ai sensi dell'art. 2941 cc. Quanto al primo punto solo con la morte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 26.2.2003, e con l'acquisizione della qualità di chiamati all'eredità, sarebbe sorto l'interesse delle parti alla reintegrazione della massa ereditaria, e la loro oggettiva possibilità di agire, e non come ritenuto dalla Corte il 5.1.1996 data di prelievo della somma da parte di Guariniello e nemmeno il 14.11.1997, data di liquidazione ed estinzione del libretto. Sul secondo punto, di conseguenza, doveva essere dato rilievo alla oggettiva e percepibile esistenza del danno e alla possibilità di esercizio del diritto da parte degli eredi. §.- Il motivo è infondato. Il richiamo innanzitutto all'articolo 2935 c.c. è improprio, poiché quella è norma che presuppone impedimenti all'esercizio del diritto da parte del titolare. Qui la vicenda è diversa: i ricorrenti succedono nella posizione del dante causa, e dunque acquistano il diritto (alla restituzione) nella situazione in cui quel diritto si trovava. Il decorso della prescrizione non riprende nuovamente solo perché muta il titolare del diritto: è indifferente tale mutamento. Se cosi non fosse la cessione del diritto da un soggetto ad altro, determinando un nuovo inizio della prescrizione, comporterebbe allungamento dei termini legali. Scopo della prescrizione è di risolvere invece l'incertezza dopo l'oggettivo (e non il soggettivo) decorso di un certo tempo. Dunque, quando i ricorrenti, a seguito del decesso della loro dante causa, sono subentrati nella posizione di quest'ultima, hanno acquistato un diritto (alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal Guariniello) che era in corso di prescriversi, o meglio, la cui prescrizione era già iniziata e decorreva. Il richiamo dunque all'articolo 2935 c.c. è fuori luogo in quanto riferito a vicenda diversa: quella di un titolare che ha un impedimento legale. I ricorrenti, prima di ereditare non avevano un impedimento legale, piuttosto non erano titolari del diritto: vi sono subentrati con la successione, acquisendolo nella situazione in cui si trovava, ossia a decorso di prescrizione iniziato. Con il secondo motivo si prospetta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la Corte d'Appello avrebbe omesso o comunque non sufficientemente motivato la propria decisione in riferimento alla inesistenza o insussistenza di atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. Agli atti, come attestato dalla Cancelleria, risulterebbe, secondo i ricorrenti, quale primo atto inten-uttivo del termine di prescrizione, non la notifica dell'atto di citazione nel 2008 bensì la raccomandata del 16.02.2004 contenente la manifestazione del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore. Tuttavia la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non rivenuto negli atti tale documento senza disporre la rimessione sul ruolo della causa. Secondo i ricorrenti, inoltre, anche le raccomandate del 8.9.2003 e del 12.3.2004, avrebbero dovuto essere considerati atti interruttivi, ma secondo la Corte, in realtà, il difensore degli appellati si sarebbe limitato a chiedere informazioni alla Banca e a lamentare l'insufficienza delle precisazioni. §.- Questo motivo è fondato. La lettera del 16.2.2044, di cui è nel ricorso riportato il contenuto (nota a pagina 8), figura nell'indice degli atti depositati, con attestazione della cancelleria. Non risulta, per contro, che sia stata ritirata, non essendovi alcuna attestazione in tal senso, con la conseguenza che deve presumersi presente agli atti di causa. Né ha rilevanza l'osservazione dei giudici di merito (p.9) secondo cui in giudizio ne è stata successivamente prodottttaltra, di diverso contenuto e data, poiché ciò non toglie che i ricorrenti invocano comunque la presenza in atti di quella del 16.2.2004. La circostanza dunque che la lettera risultava depositata e non presente, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a rimettere la causa sul ruolo, invitando al deposito o alla ricostruzione. E' infatti principio di diritto che "il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell'efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte" (Cass. 1806/ 2016). Il ricorso va dunque accolto in tali termini. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo motivo di ricorso. Rigetta il primo.Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz
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