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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10648/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 681 cod. pen. e artt. 9 e 17 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (capo a), perché estinti per prescrizione; b) ha confermato l'affermazione di responsabilità dei due imputati per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 470, per avere, in concorso tra loro, posto in vendita biglietti contraffatti in occasione del concerto di J-AX (almeno 583 biglietti) e del concerto di [OSCURATO:PERSONA] (almeno 85 biglietti), svoltisi rispettivamente il 10 e il 10 agosto 2015 presso l'Anfiteatro dei ruderi di Cirella.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 552, comma 2, 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., insistendo sull'eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 5 dicembre 2017, con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio, non preceduta dallo svolgimento dell'interrogatorio degli imputati, tempestivamente richiesta dal difensore di fiducia nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), rilevando: a) che l'anfiteatro di Cirella era stato in gestione dal Comune di Diamante alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], mentre la vendita dei biglietti degli spettacoli era stata affidata a due gestori esterni di biglietteria autorizzata, ossia Come on web e [OSCURATO:PERSONA] nonché a varie rivendite esterne che si servivano degli stessi gestori esterni; b) che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni del dipendente SIAE Barrasso erano del tutto generiche, al punto che neppure era emerso a chi fosse riconducibile la società [OSCURATO:PERSONA] alla quale sarebbe stata da attribuire la duplicazione dei biglietti; c) che illogica era stata la valorizzazione dell'essere [OSCURATO:PERSONA] socio della [OSCURATO:PERSONA]; d) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva riferito che, resosi conto che all'esterno dell'anfiteatro vi erano persone che vendevano anche biglietti di ingresso, si era prodigato per contattare immediatamente la Guardia di Finanza, secondo quanto confermato dal teste Leopardi; e) che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], del pari generiche erano le risultanze dibattimentali.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la lesione del bene giuridico della sicurezza pubblica, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA], resosi conto della vendita non autorizzata di biglietti all'esterno dell'anfiteatro, aveva informato immediatamente la Guardia di Finanza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell'indagato nel momento in cui l'atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento .in cui l'autorità giudiziaria dispone l'inoltro dell'atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l'inoltro (Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, B., Rv. 276127 - 01).

Ora, secondo quanto emerge dagli atti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato il 6 aprile 2016 al difensore d'ufficio e il successivo 11 aprile 2016 ad entrambi gli imputati.

Il fatto che in data 28 giugno 2016 sia stato notificato il medesimo avviso anche al difensore che gli imputati avevano nominato proprio in data 11 aprile 2016, ossia all'avvocato di fiducia, che, alla stregua dell'orientamento ricordato in principio, non risultava il destinatario di una comunicazione doverosa, non vale, infatti, a rendere tempestiva la richiesta di interrogatorio presentata il 6 luglio 2016, ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., decorrente dalla prima notifica e ormai inutilmente spirato.

La decadenza ormai verificatasi non è, infatti, suscettibile di essere rimossa per effetto della successiva notifica di cortesia, non potendo un adempimento processuale superfluo scardinare non solo la rigida scansione dei tempi processuali, ma effetti ormai irreversibilmente prodotti (per un'applicazione del principio ad ambito diverso, v.

Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608 - 0, la quale ha ribadito che la riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza; v. anche sullo specifico punto Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 24967001).Né può ipotizzarsi un affidamento delle parti in ragione degli interessi pubblici sottesi alla definizione del processo in termini ragionevoli, come dimostra, sul piano sistematico, il rigore dei presupposti che caratterizza la disciplina della restituzione in termine.

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che: a) per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno accertato che, indipendentemente dal fatto che il teste Barrasso non sia stato in grado di ricordare a quale dei Senese fosse riconducibile la società [OSCURATO:PERSONA], ossia la società sulla cui carta intestata erano stati impressi i biglietti contraffatti, comunque il primo aveva provveduto a consegnare biglietti prestampati a diversi titolari di esercizi commerciali che fungevano da punti vendita, dicendo loro di non stampare più i biglietti dai terminale; b) tale condotta razionalmente è stata ritenuta dimostrativa del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che egli, proprio per l'esistenza del un circuito di vendita automatizzato sul quale il ricorso insiste, ma senza correlarlo alla specifica vicenda appena ricordata, non aveva alcuna necessità di fornire personalmente biglietti cartacei, se non al fine di superare il numero massimo di spettatori stabilito dalla Commissione di vigilanza; c) che l'interesse alla massimizzazione del profitto derivante dai concerti, unitamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] c1) ha ammesso di essere stato di fatto l'organizzatore dei concerti, formalmente imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il figlio Edi era il legale rappresentante, c2) ha inoltrato la domanda per ottenere la concessione d'uso dell'anfiteatro, c3) ha stipulato il contratto per l'utilizzo dell'area e fi9si è adoperato per sollecitare una nuova riunione della Commissione, avendo segnalato un afflusso maggiore di persone, sono dati che logicamente i giudici di merito hanno posto a base del ritenuto coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; d) il ricorso su tali profili è privo di censure specifiche; e) il cenno all'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere la Guardia di Finanza per fronteggiare l'iniziativa dell'abusiva vendita di biglietti fuori dell'anfiteatro è stata ritenuta dai giudici di merito oggetto di dichiarazioni inattendibili, dal momento che non risulta agli atti del processo la denuncia che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere presentato.

Quest'ultimo profilo 2.erf) neppure oggetto di una argomentata critica, ma di un'assertiva reiterazione della tesi difensiva.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nei merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

3. Il terzo motivo è infondato.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Si deve, peraltro, tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. l, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).

Tale è appunto il caso della sentenza impugnata che ha sottolineato la gravità della condotta, finalizzata, in vista del conseguimento di maggiori profitti, ad eludere le prescrizioni della Commissione di vigilanza poste a presidio della pubblica incolumità.

I ricorrenti insistono, per contrastare siffatte conclusioni, sulle iniziative che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto per segnalare la vendita abusiva di biglietti, ossia su dati fattuali che i giudici di merito, con argomentazione, come detto, prive di illogicità, hanno ritenuto non rispondenti al vero.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 681 cod. pen. e artt. 9 e 17 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (capo a), perché estinti per prescrizione; b) ha confermato l'affermazione di responsabilità dei due imputati per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 470, per avere, in concorso tra loro, posto in vendita biglietti contraffatti in occasione del concerto di J-AX (almeno 583 biglietti) e del concerto di [OSCURATO:PERSONA] (almeno 85 biglietti), svoltisi rispettivamente il 10 e il 10 agosto 2015 presso l'Anfiteatro dei ruderi di Cirella. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 552, comma 2, 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., insistendo sull'eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 5 dicembre 2017, con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio, non preceduta dallo svolgimento dell'interrogatorio degli imputati, tempestivamente richiesta dal difensore di fiducia nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), rilevando: a) che l'anfiteatro di Cirella era stato in gestione dal Comune di Diamante alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], mentre la vendita dei biglietti degli spettacoli era stata affidata a due gestori esterni di biglietteria autorizzata, ossia Come on web e [OSCURATO:PERSONA] nonché a varie rivendite esterne che si servivano degli stessi gestori esterni; b) che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni del dipendente SIAE Barrasso erano del tutto generiche, al punto che neppure era emerso a chi fosse riconducibile la società [OSCURATO:PERSONA] alla quale sarebbe stata da attribuire la duplicazione dei biglietti; c) che illogica era stata la valorizzazione dell'essere [OSCURATO:PERSONA] socio della [OSCURATO:PERSONA]; d) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva riferito che, resosi conto che all'esterno dell'anfiteatro vi erano persone che vendevano anche biglietti di ingresso, si era prodigato per contattare immediatamente la Guardia di Finanza, secondo quanto confermato dal teste Leopardi; e) che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], del pari generiche erano le risultanze dibattimentali. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la lesione del bene giuridico della sicurezza pubblica, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA], resosi conto della vendita non autorizzata di biglietti all'esterno dell'anfiteatro, aveva informato immediatamente la Guardia di Finanza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell'indagato nel momento in cui l'atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento .in cui l'autorità giudiziaria dispone l'inoltro dell'atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l'inoltro (Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, B., Rv. 276127 - 01). Ora, secondo quanto emerge dagli atti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato il 6 aprile 2016 al difensore d'ufficio e il successivo 11 aprile 2016 ad entrambi gli imputati. Il fatto che in data 28 giugno 2016 sia stato notificato il medesimo avviso anche al difensore che gli imputati avevano nominato proprio in data 11 aprile 2016, ossia all'avvocato di fiducia, che, alla stregua dell'orientamento ricordato in principio, non risultava il destinatario di una comunicazione doverosa, non vale, infatti, a rendere tempestiva la richiesta di interrogatorio presentata il 6 luglio 2016, ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., decorrente dalla prima notifica e ormai inutilmente spirato. La decadenza ormai verificatasi non è, infatti, suscettibile di essere rimossa per effetto della successiva notifica di cortesia, non potendo un adempimento processuale superfluo scardinare non solo la rigida scansione dei tempi processuali, ma effetti ormai irreversibilmente prodotti (per un'applicazione del principio ad ambito diverso, v. Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608 - 0, la quale ha ribadito che la riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza; v. anche sullo specifico punto Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 24967001).Né può ipotizzarsi un affidamento delle parti in ragione degli interessi pubblici sottesi alla definizione del processo in termini ragionevoli, come dimostra, sul piano sistematico, il rigore dei presupposti che caratterizza la disciplina della restituzione in termine. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che: a) per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno accertato che, indipendentemente dal fatto che il teste Barrasso non sia stato in grado di ricordare a quale dei Senese fosse riconducibile la società [OSCURATO:PERSONA], ossia la società sulla cui carta intestata erano stati impressi i biglietti contraffatti, comunque il primo aveva provveduto a consegnare biglietti prestampati a diversi titolari di esercizi commerciali che fungevano da punti vendita, dicendo loro di non stampare più i biglietti dai terminale; b) tale condotta razionalmente è stata ritenuta dimostrativa del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che egli, proprio per l'esistenza del un circuito di vendita automatizzato sul quale il ricorso insiste, ma senza correlarlo alla specifica vicenda appena ricordata, non aveva alcuna necessità di fornire personalmente biglietti cartacei, se non al fine di superare il numero massimo di spettatori stabilito dalla Commissione di vigilanza; c) che l'interesse alla massimizzazione del profitto derivante dai concerti, unitamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] c1) ha ammesso di essere stato di fatto l'organizzatore dei concerti, formalmente imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il figlio Edi era il legale rappresentante, c2) ha inoltrato la domanda per ottenere la concessione d'uso dell'anfiteatro, c3) ha stipulato il contratto per l'utilizzo dell'area e fi9si è adoperato per sollecitare una nuova riunione della Commissione, avendo segnalato un afflusso maggiore di persone, sono dati che logicamente i giudici di merito hanno posto a base del ritenuto coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; d) il ricorso su tali profili è privo di censure specifiche; e) il cenno all'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere la Guardia di Finanza per fronteggiare l'iniziativa dell'abusiva vendita di biglietti fuori dell'anfiteatro è stata ritenuta dai giudici di merito oggetto di dichiarazioni inattendibili, dal momento che non risulta agli atti del processo la denuncia che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere presentato. Quest'ultimo profilo 2.erf) neppure oggetto di una argomentata critica, ma di un'assertiva reiterazione della tesi difensiva. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nei merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. Il terzo motivo è infondato. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Si deve, peraltro, tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. l, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Tale è appunto il caso della sentenza impugnata che ha sottolineato la gravità della condotta, finalizzata, in vista del conseguimento di maggiori profitti, ad eludere le prescrizioni della Commissione di vigilanza poste a presidio della pubblica incolumità. I ricorrenti insistono, per contrastare siffatte conclusioni, sulle iniziative che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto per segnalare la vendita abusiva di biglietti, ossia su dati fattuali che i giudici di merito, con argomentazione, come detto, prive di illogicità, hanno ritenuto non rispondenti al vero. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento de
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