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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 25274/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10151/2022 R.G. proposto da E-[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1148/2022 depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: -Con atto notificato il 21/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 21/03/2022; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non svolgevadifese; - Con atto depositato il 9 - 12 - 2024 E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., (assistita dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - Ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . (avv. [OSCURATO:PERSONA]) – Controricorrente - dichiaravano di avere, in data 11 novembre 2024,congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate.

Ritenutoche: - Alla luce di quanto sopra , va dichiara to estinto il giudizio di cassazione ex art. ex art. 391 c.p.c.; -Non vi è luogo per provvedere sulle spese.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione ex art. ex ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10151/2022 R.G. proposto da E-[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1148/2022 depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -Con atto notificato il 21/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 21/03/2022; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non svolgevadifese; - Con atto depositato il 9 - 12 - 2024 E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., (assistita dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - Ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . (avv. [OSCURATO:PERSONA]) – Controricorrente - dichiaravano di avere, in data 11 novembre 2024,congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate. Ritenutoche: - Alla luce di quanto sopra , va dichiara to estinto il giudizio di cassazione ex art. ex art. 391 c.p.c.; -Non vi è luogo per provvedere sulle spese. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione ex art. ex ar
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