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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03743/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C .

C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21216 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21216del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRCFNN 64S18 M187X ) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di D’ANDRIA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D08 C978X) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoMassimo Lorenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B12 F604C) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore MARIANO Vincenzo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66B27 E919Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 599/2021, pubblicatain data 14 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA]Andriaha agito in giudizio nei confronti de- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento, da parte di questi ultimi, di una prestazione pro- fessionale, avente ad oggetto il patrocinio in un giudizio civile diretto ad ottenere il pagamento di spettanze di lavoro.[OSCURATO:PERSONA]- racuta ha chiamato in giudizio la propria compagnia assicura- trice della responsabilità civile professionale, UnipolSai Assicu- razioni S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Lecce, il quale ha condannato i due professionisti convenuti, in solido, a pagare all’attore l’importo di € 15.000,00 oltre accessori, ri- gettando invece la domanda di garanzia del Caracuta nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA]..

La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Caracuta, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso il D’Andria.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.».

Il ricorrente contesta la decisione impugnata in relazione al ri- getto del secondo motivo del suo appello, con il quale egli aveva contestato la sussistenza dell’inesatto adempimento, da parte Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 sua, della prestazione professionale dovuta, per non avere dili- gentemente coltivato il giudizio instaurato ed averne determi- nato l’estinzione.

Sostiene che, sul punto, mancherebbe, nella sentenza di se- condo grado, una effettiva motivazione, che non sia meramente apparente ovvero insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico.

Il motivo è infondato. 1.1La corte d’appello ha ritenuto che la mancata comparizione a ben tre consecutive udienze, da parte dei professionisti con- venuti, con la conseguente dichiarazione del loro assistito di decadenza dalla prova per testi già ammessa e la cancellazione della causa dal ruolo, nonché la mancata riassunzione del giu- dizio nel termine di legge, senza adeguata informazione al cliente per un periodo di diversi anni, costituisse una grave ne- gligenza degli stessi professionisti, dovendosivalutare la loro condotta nel suo complesso.

In particolare, ha precisato che non poteva avere alcun rilievo, in proposito, la circostanza che –secondo l’appellante Caracuta –la cancellazione della causa del ruolo disposta dal giudice del lavoro ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente successiva estinzione del giudizio per la sua mancata tempe- stiva riassunzione, fosse avvenuta in modo irregolare (in quanto non preceduta dalla fissazione di una seconda udienza e dalle necessarie comunicazioni), non avendo comunque i le- gali officiati e costituiti in giudizio verificato diligentemente l’an- damento dello stesso, come era loro dovere professionale, e non avendo essi, comunque, posto in essere gli opportuni ri- medi per far valere l’eventuale irregolarità processuale, senza neanche informare tempestivamente e adeguatamente l’assi- stito e, in tal modo, certamente pregiudicando la possibilità di quest’ultimo di ottenere la decisione di merito in ordine alla sua pretesa, cui lo stesso aveva senz’altro interesse.

Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Si tratta di una motivazione che, per quanto riguarda l’oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, risulta ampia ed adeguata, certamente non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sarebbe neanche sindacabile nella presente sede. 1.2 Il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, in realtà, pare, nella sostanza, intendere ribadire il proprio assunto se- condo il quale la cancellazione della causa dal ruolo era stata disposta in modo irregolare dal giudice del lavoro (per non es- sere stata fissata, a seguito di mancata comparizione delle parti, una seconda udienza, con relativa comunicazione alle parti, come sarebbe stato necessario ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.).

Sostiene, inoltre, che non vi sarebbe prova che dalla dichiara- zione di decadenza dalla prova testimoniale e dalla stessa can- cellazione della causa dal ruolo,anche in assenza di una for- male dichiarazione di estinzione, sarebbe derivato un effettivo pregiudizio per l’attore e che questi avesse effettivo interesse alla definizione del giudizio, nonché che la mancata informa- zione sull’andamento del giudizio non era a lui imputabile, ma esclusivamente all’altro professionista convenuto, cui spettava di intrattenere i rapporti diretti con il cliente.

Tali argomentazioni, oltre a non essere idonee a sostenere la censura alla base del motivo di ricorso in esame, di difetto as- soluto di motivazione della decisione impugnata – il che sa- rebbe di per sé assorbente –in ogni caso: a) in parte, non col- gono adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella pronuncia sul punto in contestazione, costituito dal rigetto del secondo motivo dell’appello, avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento all’obbligazione professionale, con riguardo al quale la corte territoriale ha correttamente ef- fettuato una valutazione complessiva della condotta dei conve- nuti e ha, altrettanto correttamente, accertato che la medesima Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 fosse connotata da grave negligenza, tale da avere impedito la definizione nel merito del giudizio instaurato; b) per il resto, si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da motivazione non apparente, né insanabilmente contraddit- toria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 , nonch é 1892 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui ha negato l’operatività della sua polizza assicurativa della re- sponsabilità professionale, in accoglimento dell’eccezione for- mulata dalla compagnia chiamata in causa, fondata sull’art. 1892, comma 1, c.c..

Il motivo è infondato. 2.1La corte d’appello ha rilevato che nel contratto di assicura- zione, stipulato nel giugno del 2009, era contenuta una clausola in base alla quale «l’assicurato dichiara –e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a co- noscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza».

Ha quindi osservato che, poiché egli, al momento della stipula- zione, era ben consapevole del proprio inadempimento all’ob- bligazione professionale nei confronti del D’Andria (concretiz- zatosi, al più, nel febbraio del 2007, con la scadenza del termine per la riassunzione del giudizio cancellato dal ruolo), che avrebbe potuto determinare la domanda di risarcimento di quest’ultimo, per quanto non avesse ancora ricevuto alcuna ri- chiesta in tal senso, era comunque tenuto a comunicare tal i circostanze alla compagnia e l’omissione aveva « impedito alla compagnia di valutare l’opportunità di concludere o meno il Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 contratto e, in caso positivo, di applicare un premio adeguato alla fattispecie». 2.2Il ricorrente sostiene che la clausola non sarebbe stata in- terpretata correttamente dalla corte d’appello, in violazione de- gli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., in quanto, di fronte ad un testo a suo dire oggettivamente vago, ambiguo e generico (nel suoriferimento alla «conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizza- bili con la presente polizza»), la stessa sarebbe stata ritenuta operante anche in mancanza di elementi oggettivi esterni di ri- scontro di possibili contestazioni di una responsabilità profes- sionale da parte del cliente o, almeno, sintomatici di una ano- malia dell’attività difensiva idonea a sorreggere una possibile azione di responsabilitàe, quindi, in definitiva, è stata ritenuta sostanzialmente riferibile anche all’omissione della comunica- zione di meri sospetti o impression i soggettive dell’assicurato in ordine a possibili future azioni risarcitorie in alcun modo pro- spettabili al momento della stipulazione della polizza.

Tale interpretazione sarebbe –secondo il ricorrente – contraria alla buona fede contrattuale, al canone dell’interpretatio contra stipulatoremed al principio di conservazione, oltre che non coe- rente con la natura e l’oggetto del contratto.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che non sarebbe stato adeguata- mente valutato dalla corte d’appello il requisito soggettivo di cui all’art. 1892 c.c. e, in particolare, non sarebbe stato accer- tato il requisito del valore determinante della dichiarazione omessa, né quello della consapevolezzada parte dell’assicurato dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni, quanto meno ai fini della ricorrenza del requisito del dolo o della colpa grave alla base dell’omissione informativa, come richiesto dall’art. 1892 c.c..

Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 2.3 In realtà, a giudizio della Corte, tanto l’interpretazione dell’effettiva volontà negoziale emergente dalla clausola con- trattuale controversa, nel senso che essa ricomprendesse, per volontà delle parti, quale omissione informativa sempre e co- munque rilevante, anche la mancata comunicazione dei pre- supposti di fatto, noti all’assicurato, di azioni risarcitorie pro- spettate dai danneggiati solo successivamente, quanto la valu- tazione della consapevolezza del rilievo dell’informazione omessa, con riguardo a tali presupposti, almeno in termini di colpa grave dell’assicurato stesso – valutazione quest’ultima che emerge in modo implicito ma inequivocabile dalla comples- siva motivazione della decisione impugnata– costituiscono ac- certamenti di fatto non sindacabili nella presente sede, in quanto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Sulla base dei predetti incensurabili accertamenti di fatto, d’al- tra parte, vanno certamente escluse le violazioni di norme di diritto dedotte dal ricorrente. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il ricorrentecontesta la parziale compensazione delle spese del giudizio di appello, sostenendo che «tale statuizione va cassata in quanto, essendo stata adottata all’esito di due cause d’ap- pello riunite (la n. 307/2018 R.G. promossa da D’[OSCURATO:PERSONA] e la n. 355/2018 R.G. promossa dall’odierno ricor- rente), non ha previsto la condanna -in favore dell’appellato avv. [OSCURATO:PERSONA] appellante D’[OSCURATO:PERSONA] (il cui appello -peraltro di valore superiore all’altro- è stato anche rigettato)».

Il motivo è infondato.

Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Il giudizio di appello, in caso di più impugnazioni della mede- sima sentenza, è necessariamente unitario, ai sensi dell’art.335 c.p.c..

Di conseguenza, deve ritenersi corretta la complessiva ed uni- taria liquidazione delle spese operata dalla corte d’appello, la quale ha comunque tenuto conto della parziale reciproca soc- combenza delle parti nel giudizio di secondo grado (per essere stato rigettato anche l’appello dell’attore), considerando altresì la qualità di creditore del D’Andria e disponendo, quindi, la com- pensazione parziale delle spese del grado, per il 50%, con il residuo a carico dei convenuti soccombenti.

Tale statuizione non viola affatto, dunque, il disposto dell’art.92 c.p.c.. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21216 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21216del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRCFNN 64S18 M187X ) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di D’ANDRIA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D08 C978X) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoMassimo Lorenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B12 F604C) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore MARIANO Vincenzo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66B27 E919Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 599/2021, pubblicatain data 14 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA]Andriaha agito in giudizio nei confronti de- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento, da parte di questi ultimi, di una prestazione pro- fessionale, avente ad oggetto il patrocinio in un giudizio civile diretto ad ottenere il pagamento di spettanze di lavoro.[OSCURATO:PERSONA]- racuta ha chiamato in giudizio la propria compagnia assicura- trice della responsabilità civile professionale, UnipolSai Assicu- razioni S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Lecce, il quale ha condannato i due professionisti convenuti, in solido, a pagare all’attore l’importo di € 15.000,00 oltre accessori, ri- gettando invece la domanda di garanzia del Caracuta nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Caracuta, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il D’Andria. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Il ricorrente contesta la decisione impugnata in relazione al ri- getto del secondo motivo del suo appello, con il quale egli aveva contestato la sussistenza dell’inesatto adempimento, da parte Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 sua, della prestazione professionale dovuta, per non avere dili- gentemente coltivato il giudizio instaurato ed averne determi- nato l’estinzione. Sostiene che, sul punto, mancherebbe, nella sentenza di se- condo grado, una effettiva motivazione, che non sia meramente apparente ovvero insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico. Il motivo è infondato. 1.1La corte d’appello ha ritenuto che la mancata comparizione a ben tre consecutive udienze, da parte dei professionisti con- venuti, con la conseguente dichiarazione del loro assistito di decadenza dalla prova per testi già ammessa e la cancellazione della causa dal ruolo, nonché la mancata riassunzione del giu- dizio nel termine di legge, senza adeguata informazione al cliente per un periodo di diversi anni, costituisse una grave ne- gligenza degli stessi professionisti, dovendosivalutare la loro condotta nel suo complesso. In particolare, ha precisato che non poteva avere alcun rilievo, in proposito, la circostanza che –secondo l’appellante Caracuta –la cancellazione della causa del ruolo disposta dal giudice del lavoro ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente successiva estinzione del giudizio per la sua mancata tempe- stiva riassunzione, fosse avvenuta in modo irregolare (in quanto non preceduta dalla fissazione di una seconda udienza e dalle necessarie comunicazioni), non avendo comunque i le- gali officiati e costituiti in giudizio verificato diligentemente l’an- damento dello stesso, come era loro dovere professionale, e non avendo essi, comunque, posto in essere gli opportuni ri- medi per far valere l’eventuale irregolarità processuale, senza neanche informare tempestivamente e adeguatamente l’assi- stito e, in tal modo, certamente pregiudicando la possibilità di quest’ultimo di ottenere la decisione di merito in ordine alla sua pretesa, cui lo stesso aveva senz’altro interesse. Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Si tratta di una motivazione che, per quanto riguarda l’oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, risulta ampia ed adeguata, certamente non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sarebbe neanche sindacabile nella presente sede. 1.2 Il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, in realtà, pare, nella sostanza, intendere ribadire il proprio assunto se- condo il quale la cancellazione della causa dal ruolo era stata disposta in modo irregolare dal giudice del lavoro (per non es- sere stata fissata, a seguito di mancata comparizione delle parti, una seconda udienza, con relativa comunicazione alle parti, come sarebbe stato necessario ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.). Sostiene, inoltre, che non vi sarebbe prova che dalla dichiara- zione di decadenza dalla prova testimoniale e dalla stessa can- cellazione della causa dal ruolo,anche in assenza di una for- male dichiarazione di estinzione, sarebbe derivato un effettivo pregiudizio per l’attore e che questi avesse effettivo interesse alla definizione del giudizio, nonché che la mancata informa- zione sull’andamento del giudizio non era a lui imputabile, ma esclusivamente all’altro professionista convenuto, cui spettava di intrattenere i rapporti diretti con il cliente. Tali argomentazioni, oltre a non essere idonee a sostenere la censura alla base del motivo di ricorso in esame, di difetto as- soluto di motivazione della decisione impugnata – il che sa- rebbe di per sé assorbente –in ogni caso: a) in parte, non col- gono adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella pronuncia sul punto in contestazione, costituito dal rigetto del secondo motivo dell’appello, avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento all’obbligazione professionale, con riguardo al quale la corte territoriale ha correttamente ef- fettuato una valutazione complessiva della condotta dei conve- nuti e ha, altrettanto correttamente, accertato che la medesima Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 fosse connotata da grave negligenza, tale da avere impedito la definizione nel merito del giudizio instaurato; b) per il resto, si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da motivazione non apparente, né insanabilmente contraddit- toria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 , nonch é 1892 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contestala decisione impugnata nella parte in cui ha negato l’operatività della sua polizza assicurativa della re- sponsabilità professionale, in accoglimento dell’eccezione for- mulata dalla compagnia chiamata in causa, fondata sull’art. 1892, comma 1, c.c.. Il motivo è infondato. 2.1La corte d’appello ha rilevato che nel contratto di assicura- zione, stipulato nel giugno del 2009, era contenuta una clausola in base alla quale «l’assicurato dichiara –e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a co- noscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza». Ha quindi osservato che, poiché egli, al momento della stipula- zione, era ben consapevole del proprio inadempimento all’ob- bligazione professionale nei confronti del D’Andria (concretiz- zatosi, al più, nel febbraio del 2007, con la scadenza del termine per la riassunzione del giudizio cancellato dal ruolo), che avrebbe potuto determinare la domanda di risarcimento di quest’ultimo, per quanto non avesse ancora ricevuto alcuna ri- chiesta in tal senso, era comunque tenuto a comunicare tal i circostanze alla compagnia e l’omissione aveva « impedito alla compagnia di valutare l’opportunità di concludere o meno il Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 contratto e, in caso positivo, di applicare un premio adeguato alla fattispecie». 2.2Il ricorrente sostiene che la clausola non sarebbe stata in- terpretata correttamente dalla corte d’appello, in violazione de- gli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., in quanto, di fronte ad un testo a suo dire oggettivamente vago, ambiguo e generico (nel suoriferimento alla «conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizza- bili con la presente polizza»), la stessa sarebbe stata ritenuta operante anche in mancanza di elementi oggettivi esterni di ri- scontro di possibili contestazioni di una responsabilità profes- sionale da parte del cliente o, almeno, sintomatici di una ano- malia dell’attività difensiva idonea a sorreggere una possibile azione di responsabilitàe, quindi, in definitiva, è stata ritenuta sostanzialmente riferibile anche all’omissione della comunica- zione di meri sospetti o impression i soggettive dell’assicurato in ordine a possibili future azioni risarcitorie in alcun modo pro- spettabili al momento della stipulazione della polizza. Tale interpretazione sarebbe –secondo il ricorrente – contraria alla buona fede contrattuale, al canone dell’interpretatio contra stipulatoremed al principio di conservazione, oltre che non coe- rente con la natura e l’oggetto del contratto. Il ricorrente sostiene, inoltre, che non sarebbe stato adeguata- mente valutato dalla corte d’appello il requisito soggettivo di cui all’art. 1892 c.c. e, in particolare, non sarebbe stato accer- tato il requisito del valore determinante della dichiarazione omessa, né quello della consapevolezzada parte dell’assicurato dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni, quanto meno ai fini della ricorrenza del requisito del dolo o della colpa grave alla base dell’omissione informativa, come richiesto dall’art. 1892 c.c.. Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 2.3 In realtà, a giudizio della Corte, tanto l’interpretazione dell’effettiva volontà negoziale emergente dalla clausola con- trattuale controversa, nel senso che essa ricomprendesse, per volontà delle parti, quale omissione informativa sempre e co- munque rilevante, anche la mancata comunicazione dei pre- supposti di fatto, noti all’assicurato, di azioni risarcitorie pro- spettate dai danneggiati solo successivamente, quanto la valu- tazione della consapevolezza del rilievo dell’informazione omessa, con riguardo a tali presupposti, almeno in termini di colpa grave dell’assicurato stesso – valutazione quest’ultima che emerge in modo implicito ma inequivocabile dalla comples- siva motivazione della decisione impugnata– costituiscono ac- certamenti di fatto non sindacabili nella presente sede, in quanto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Sulla base dei predetti incensurabili accertamenti di fatto, d’al- tra parte, vanno certamente escluse le violazioni di norme di diritto dedotte dal ricorrente. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il ricorrentecontesta la parziale compensazione delle spese del giudizio di appello, sostenendo che «tale statuizione va cassata in quanto, essendo stata adottata all’esito di due cause d’ap- pello riunite (la n. 307/2018 R.G. promossa da D’[OSCURATO:PERSONA] e la n. 355/2018 R.G. promossa dall’odierno ricor- rente), non ha previsto la condanna -in favore dell’appellato avv. [OSCURATO:PERSONA] appellante D’[OSCURATO:PERSONA] (il cui appello -peraltro di valore superiore all’altro- è stato anche rigettato)». Il motivo è infondato. Ric. n. 21216/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Il giudizio di appello, in caso di più impugnazioni della mede- sima sentenza, è necessariamente unitario, ai sensi dell’art.335 c.p.c.. Di conseguenza, deve ritenersi corretta la complessiva ed uni- taria liquidazione delle spese operata dalla corte d’appello, la quale ha comunque tenuto conto della parziale reciproca soc- combenza delle parti nel giudizio di secondo grado (per essere stato rigettato anche l’appello dell’attore), considerando altresì la qualità di creditore del D’Andria e disponendo, quindi, la com- pensazione parziale delle spese del grado, per il 50%, con il residuo a carico dei convenuti soccombenti. Tale statuizione non viola affatto, dunque, il disposto dell’art.92 c.p.c.. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 03743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris