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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:617
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0600_RES

[OSCURATO:PERSONA]600/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation ([OSCURATO:PERSONA])] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all’arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che commina una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di un siffatto lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione» Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Controllo giurisdizionale di lodi arbitrali riguardanti questioni relative al diritto dell’Unione – Necessità di un controllo svolto da un giudice che soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 267 TFUE e tale da garantire il rispetto dei principi e delle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 45, 56, 63, 101, 102 e 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 69-89) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport emesso nell’ambito di una controversia legata all’esercizio di uno sport in quanto attività economica – Controllo giurisdizionale di tale lodo arbitrale – Portata – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale, sul territorio di uno Stato membro, autorità di cosa giudicata tra le parti in causa e, nei confronti dei terzi, il valore probatorio collegato a tale autorità – Assenza di un previo controllo, da parte di un giudice di tale Stato membro abilitato ad adire la Corte a titolo pregiudiziale, della conformità di detto lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione – Inammissibilità (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 90-96, 98-125 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation belga, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sul controllo giurisdizionale alla luce del diritto dell'Unione europea di cui devono poter essere oggetto, dinanzi ai giudici degli Stati membri, lodi arbitrali pronunciati in base a meccanismi arbitrali istituiti dalle associazioni sportive internazionali.

Più in particolare, essa precisa il rapporto tra il sistema di risoluzione delle controversie dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA), e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, nel contesto di una normativa nazionale che conferisce a un lodo arbitrale, confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo, l'autorità di cosa giudicata tra le parti della controversia e un valore probatorio nei confronti dei terzi.

Il RFC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «club») è una società calcistica con sede in [OSCURATO:PERSONA] e affiliata all'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA).

Tale club ha concluso due contratti con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società con sede a [OSCURATO:PERSONA], la quale ha come attività economica l’assistenza finanziaria alle società calcistiche in Europa.

In forza di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] è divenuta proprietaria di una parte dei diritti economici ( 1 ) detenuti dal club su quattro giocatori determinati.

Procedimenti disciplinare e arbitrale in [OSCURATO:PERSONA] 4 settembre 2015 la commissione disciplinare della FIFA ha adottato una decisione nella quale ha, in particolare, dichiarato che, concludendo i contratti di cui trattasi, il club aveva violato il regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori (in prosieguo: il «RSTG») ( 2 ) e ha inflitto sanzioni disciplinari a tale club.

Poiché il ricorso interno depositato dal club è stato respinto, quest'ultimo ha proposto, il 9 marzo 2016, un ricorso di annullamento avverso tale decisione di rigetto dinanzi al TAS, facendo valere l'illegittimità delle disposizioni sulle quali si basano tale decisione e le sanzioni disciplinari inflitte.

A tal riguardo, il club ha sostenuto, tra l’altro, che il RSTG, in quanto sancisce un divieto totale delle pratiche dette di «third-party influence» e di «third-party ownership», accompagnato da sanzioni disciplinari, viola il diritto dell’Unione e, più in particolare, la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali garantite rispettivamente dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE nonché le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

Il 9 marzo 2017 il TAS ha emesso un lodo arbitrale (in prosieguo: il «lodo del TAS») in cui ha confermato, in particolare, l'applicabilità di tali disposizioni del diritto dell'Unione alla controversia e ha escluso l'esistenza della loro violazione.

Il successivo 15 maggio il club ha impugnato il lodo del TAS dinanzi al Tribunal fédéral ([OSCURATO:PERSONA]); tale impugnazione è stata respinta con sentenza del 20 febbraio 2018.

Procedimento giudiziario in [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione di diritto belga che dirige il club hanno citato la FIFA, l'Union des associations européennes de football (UEFA) e l'URBSFA dinanzi al tribunal de commerce francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale commerciale di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]).

L’8 luglio 2015 il club è intervenuto volontariamente nel procedimento chiedendo in particolare a tale giudice di dichiarare che il divieto totale delle pratiche summenzionate era contrario agli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE.

Il 17 novembre 2016, il tribunal de commerce francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale commerciale di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese) ha emesso una sentenza in cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle diverse domande del club.

L'appello avverso tale sentenza, proposto dal club dinanzi alla cour d'appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), è stato respinto il 12 dicembre 2019.

Tale giudice ha dichiarato, da un lato, che i motivi del club secondo i quali il RSTG viola il diritto dell’Unione erano già stati sollevati da tale club dinanzi al TAS, nell’ambito della controversia che la opponeva alla FIFA, e respinti nel lodo del TAS.

Orbene, secondo la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), al lodo del TAS, tenuto conto della normativa belga applicabile ( 3 ), devono essere riconosciuti gli stessi effetti di una decisione di un tribunale nei rapporti tra le parti, e, pertanto, l’autorità di cosa giudicata a decorrere dalla sua pronuncia, in quanto passata in giudicato a partire dal rigetto, da parte del Tribunal fédéral, del ricorso proposto contro di esso.

Dall’altro lato, la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha sostanzialmente rilevato che, a partire dal momento in cui a una decisione giurisdizionale o a un lodo arbitrale viene riconosciuta autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia, ad essa deve essere attribuito, nei confronti dei terzi a tale controversia, ai quali essa è opponibile, il valore probatorio proprio di una siffatta autorità.

Nel caso di specie, secondo tale giudice, il lodo del TAS ha valore probatorio nei confronti dell’URBSFA, che non era parte della controversia tra il club e la FIFA dinanzi al TAS.

Il club ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d'appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo in particolare il motivo vertente sulla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tali disposizioni del diritto dell'Unione ostino a che, nel territorio di uno Stato membro, a un lodo arbitrale sia conferita, da un lato, autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia, qualora la conformità di tale lodo al diritto dell'Unione non sia stata previamente controllata da un giudice nazionale legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale e, dall'altro, gli venga riconosciuta, a causa di tale autorità di cosa giudicata, un valore probatorio nei rapporti tra le parti della controversia e i terzi.

Giudizio della Corte Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli all’interno dell’Unione, anche in caso di ricorso all’arbitrato In via preliminare, la Corte ricorda, da un lato, che l'obbligo enunciato all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE comporta che tutti gli organi rientranti nel sistema giurisdizionale degli Stati membri che possono essere chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell'Unione, a interpretare o ad applicare tale diritto soddisfino i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

Dall’altro lato, il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta richiede, in particolare, che tali giudici possano procedere a un controllo giurisdizionale effettivo degli atti, delle misure o dei comportamenti di cui si sostiene, nell’ambito di una determinata controversia, che hanno leso i diritti o le libertà che il diritto dell’Unione conferisce a un singolo.

Tuttavia, nessuna di tali due disposizioni comporta che i singoli dispongano di un mezzo di ricorso diretto volto, in via principale, a mettere in discussione una determinata misura, purché esistano peraltro, nel sistema giurisdizionale nazionale interessato, uno o più mezzi di ricorso che consentano loro di ottenere, in via incidentale, un controllo giurisdizionale effettivo di tale misura e che garantiscano così il rispetto dei diritti e delle libertà loro garantiti dal diritto dell'Unione.

Peraltro, l’ordinamento giuridico istituito dai Trattati non osta, in linea di principio, a che i singoli che rientrano in tale ordinamento giuridico per l’esercizio di un’attività economica, nel territorio dell’Unione, sottopongano le controversie che possono opporle nell’ambito di tale esercizio a un meccanismo di arbitrato.

Infatti, i singoli hanno la possibilità di concludere un accordo che assoggetta, in termini chiari e precisi, in tutto o in parte, le controversie ad essa connesse ad un organo arbitrale, al posto del giudice che sarebbe stato competente a pronunciarsi su tali controversie in forza delle disposizioni applicabili in mancanza di un siffatto accordo.

Tuttavia, a partire dal momento in cui il meccanismo di arbitrato istituito o designato da un siffatto accordo deve essere attuato in tutto il territorio dell’Unione, nell’ambito di controversie connesse all’esercizio di un’attività economica in tale territorio, tale meccanismo deve essere concepito e attuato in modo da garantire, da un lato, la sua compatibilità con i principi che strutturano l’architettura giurisdizionale dell’Unione e, dall’altro, il rispetto effettivo dell’ordine pubblico dell’Unione.

A tal fine, i lodi emessi dall'organo arbitrale devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva ( 4 ), sebbene tale controllo possa validamente rivestire un carattere limitato.

In tale contesto, non si può ammettere che, ricorrendo all’arbitrato, i singoli possano sottrarsi ai principi e alle disposizioni del diritto primario o derivato dell’Unione che rivestono un carattere essenziale per l’ordinamento giuridico istituito dai Trattati o un’importanza fondamentale per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione.

Al contrario, il rispetto di tali principi e di tali disposizioni, che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione, si impone ai singoli purché le loro condizioni di applicazione siano soddisfatte in un determinato caso di specie.

In tali limiti, il rispetto di tale ordine pubblico costituisce un complemento essenziale della rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici reciprocamente interdipendenti che vincolano l’Unione e gli Stati membri nonché questi ultimi tra di essi.

Le libertà garantite dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.

Tali tre articoli, che hanno effetto diretto, rappresentano alcuni dei fondamenti del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne di cui all’articolo 26 TFUE.

Sul controllo giurisdizionale dei lodi emessi dal TAS nell’ambito di controversie connesse all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione Anzitutto, la Corte segnala che i meccanismi arbitrali ai quali le associazioni sportive internazionali come la FIFA sottopongono la soluzione delle controversie che possono opporle, o opporre le federazioni nazionali che ne sono membri ai singoli rientranti nella loro rispettiva competenza, che si tratti di imprese o di sportivi, sono caratterizzati, in ragione dello statuto e delle prerogative di tali associazioni sportive, da un insieme di elementi loro propri.

Per tale ragione, nel caso in cui tali controversie siano connesse all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione, la possibilità, per i singoli interessati, di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo della compatibilità dei lodi emessi nell’ambito di tali controversie con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione riveste un’importanza del tutto particolare.

Infatti, tenuto conto dello statuto e delle prerogative delle associazioni sportive quali la FIFA, si deve ritenere che il ricorso a siffatti meccanismi arbitrali sia imposto unilateralmente da tali associazioni a detti singoli.

Anche se, da un punto di vista formale, l’applicazione di un meccanismo di tal genere a un singolo può richiedere la conclusione di un accordo con quest’ultimo, la conclusione di tale accordo e l’inserimento, in quest’ultimo, di una clausola che prevede il ricorso all’arbitrato sono, in realtà, previamente imposte da una normativa adottata dall’associazione interessata e applicabile ai suoi membri e alle persone affiliate a tali membri, o addirittura ad altre categorie di persone Il carattere obbligatorio dei meccanismi arbitrali di questo tipo è strettamente legato al fatto che essi sono destinati ad applicarsi a controversie tra, da un lato, un’associazione sportiva che dispone di poteri di regolamentazione, di controllo e di sanzione sui generis e particolarmente estesi e, dall’altro, un insieme generale e indeterminato di persone giuridiche o fisiche soggette all’esercizio di tali poteri nell’ambito dell’esercizio della loro attività professionale.

È vero che tale ricorso all’arbitrato può essere giustificato in linea di principio, tenuto conto dell’autonomia giuridica di cui dispongono le associazioni sportive internazionali e tenuto conto delle responsabilità che sono loro proprie, mediante il perseguimento di obiettivi legittimi come quelli consistenti nel garantire il trattamento uniforme delle controversie connesse alla disciplina sportiva che rientra nella loro competenza o nel consentire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle norme applicabili a tale disciplina.

Tuttavia, tale autonomia giuridica non può giustificare il fatto che l'esercizio dei poteri detenuti da tali associazioni conduca a limitare la possibilità per i singoli di avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferiti dal diritto dell'Unione e che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.

Orbene, tale requisito implica esso stesso che il rispetto di tali diritti e libertà possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, a maggior ragione quando il ricorso all'arbitrato è imposto ai singoli interessati.

Per quanto riguarda, poi, i requisiti che deve soddisfare il controllo giurisdizionale dei lodi emessi dall’organo arbitrale ( 5 ), la Corte precisa, in primo luogo, che in tutti i casi in cui un lodo sia stato emesso nell’ambito di una controversia connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione e non sia stato previsto un rimedio giurisdizionale diretto contro tale lodo dinanzi a un giudice di uno Stato membro, deve esistere una possibilità per i singoli interessati di ottenere in via incidentale, su loro domanda o d’ufficio, da qualsiasi giudice di uno Stato membro che possa conoscere di un siffatto lodo in qualsiasi modo, un controllo giurisdizionale effettivo vertente sulla compatibilità di detto lodo con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.

In secondo luogo, i giudici degli Stati membri chiamati ad effettuare un siffatto controllo devono poter controllare, nel caso in cui un siffatto lodo comporti, come nel caso di specie, un’interpretazione o un’applicazione dei principi o delle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione e che conferiscono diritti o libertà ai singoli, l’interpretazione svolta di tali principi o di tali disposizioni, le conseguenze giuridiche che sono state ricollegate a tale interpretazione per quanto riguarda la loro applicazione al caso di specie e la qualificazione giuridica che è stata data, alla luce di detta interpretazione, ai fatti quali accertati e valutati dall’organo arbitrale.

In terzo luogo, tali giudici non possono limitarsi a constatare, se del caso, che un siffatto lodo è incompatibile, in tutto o in parte, con principi o disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.

Al contrario, essi devono altresì poter trarre, nell’ambito delle loro rispettive competenze e conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, tutte le conseguenze giuridiche che si impongono in caso di constatazione di una siffatta incompatibilità.

In caso contrario, il controllo giurisdizionale operato non sarebbe, infatti, effettivo, in quanto potrebbe lasciare perdurare tale incompatibilità.

In ultimo luogo, ogni giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve disporre del potere di concedere i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, anche nel caso in cui tale giudice sottoponga una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e sospenda il procedimento in attesa della risposta di quest’ultima.

Inoltre, un siffatto giudice deve disapplicare le norme di diritto nazionale che ostano a tale potere.

Di conseguenza, da un lato, i singoli interessati devono avere la possibilità di chiedere a qualsiasi giudice nazionale validamente investito della questione se un lodo arbitrale sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione di concedere loro provvedimenti provvisori in attesa dell’emananda decisione nel merito.

Dall’altro, qualsiasi giudice nazionale competente a pronunciarsi su una questione del genere deve disapplicare qualsiasi norma promanante da uno Stato membro o, a maggior ragione, da un’associazione sportiva, che vieti ai singoli interessati di chiedergli di concedere loro siffatti provvedimenti provvisori o che osti in altro modo a che esso possa concedere loro siffatti provvedimenti.

Ne consegue, infine, che, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili a una determinata controversia ostino eventualmente alla piena efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il giudice nazionale competente deve, qualora non possa procedere a un’interpretazione conforme di tali disposizioni nazionali, disapplicarle di propria iniziativa.

Tale obbligo si impone, in particolare, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili impediscano al giudice nazionale competente di procedere, in via incidentale, a un controllo effettivo della compatibilità di un lodo arbitrale emesso dal TAS, nell’ambito di una controversia connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione, con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.

Pertanto, detto obbligo si impone, in particolare, in presenza di disposizioni e di norme nazionali che conferiscono autorità di cosa giudicata a un siffatto lodo arbitrale nei rapporti tra le parti, da un lato, e valore probatorio a quest’ultimo nei rapporti tra le parti e i terzi, dall’altro, senza che tale lodo arbitrale sia stato oggetto, in via preliminare, di un controllo che abbia consentito a un giudice appartenente allo Stato membro interessato, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale, di verificare, in modo effettivo, se esso fosse compatibile con i principi e con le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.

A tal riguardo, è l’attribuzione stessa di una siffatta autorità e, di conseguenza, di un siffatto valore a detto lodo arbitrale che, in un siffatto contesto, interviene in violazione del requisito della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta. ( 1 ) Tali diritti economici mirano a riflettere il valore economico dei giocatori.

Essi sono collegati ai diritti federativi che una società ottiene assumendo un determinato giocatore, quali il diritto di registrare tale giocatore o il diritto di farlo giocare.

Il loro esercizio consente alla società che li detiene di percepire le somme dovute, ad esempio, in caso di prestito o di trasferimento del detto giocatore, a titolo della gestione o della cessione dei suoi diritti d’immagine o, ancora, a causa della risoluzione del contratto di quest’ultimo. ( 2 ) Tale regolamento, adottato dalla FIFA il 22 marzo 2014 ed entrato in vigore il 1 o agosto 2014, enuncia agli artt. 18 bis, intitolato «Influenza di un terzo su società», e 18ter, intitolato «Proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi», un divieto delle pratiche di third party influence e di third party ownership. ( 3 ) Articoli 24 e 28, e articolo 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile belga, come modificato dalla legge recante varie disposizioni in materia di giustizia, del 21 dicembre 2018 (Moniteur belge del 31 dicembre 2018, pag. 106560). ( 4 ) Alla quale i singoli interessati hanno diritto, in forza dell'articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. ( 5 ) Per consentire ai giudici nazionali competenti di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva alla quale essi hanno diritto, in forza dell’articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0600_RES [OSCURATO:PERSONA]600/23 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation ([OSCURATO:PERSONA])] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all’arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che commina una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di un siffatto lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione» Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Controllo giurisdizionale di lodi arbitrali riguardanti questioni relative al diritto dell’Unione – Necessità di un controllo svolto da un giudice che soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 267 TFUE e tale da garantire il rispetto dei principi e delle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 45, 56, 63, 101, 102 e 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 69-89) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport emesso nell’ambito di una controversia legata all’esercizio di uno sport in quanto attività economica – Controllo giurisdizionale di tale lodo arbitrale – Portata – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale, sul territorio di uno Stato membro, autorità di cosa giudicata tra le parti in causa e, nei confronti dei terzi, il valore probatorio collegato a tale autorità – Assenza di un previo controllo, da parte di un giudice di tale Stato membro abilitato ad adire la Corte a titolo pregiudiziale, della conformità di detto lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione – Inammissibilità (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 90-96, 98-125 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation belga, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sul controllo giurisdizionale alla luce del diritto dell'Unione europea di cui devono poter essere oggetto, dinanzi ai giudici degli Stati membri, lodi arbitrali pronunciati in base a meccanismi arbitrali istituiti dalle associazioni sportive internazionali. Più in particolare, essa precisa il rapporto tra il sistema di risoluzione delle controversie dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA), e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, nel contesto di una normativa nazionale che conferisce a un lodo arbitrale, confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo, l'autorità di cosa giudicata tra le parti della controversia e un valore probatorio nei confronti dei terzi. Il RFC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «club») è una società calcistica con sede in [OSCURATO:PERSONA] e affiliata all'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA). Tale club ha concluso due contratti con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società con sede a [OSCURATO:PERSONA], la quale ha come attività economica l’assistenza finanziaria alle società calcistiche in Europa. In forza di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] è divenuta proprietaria di una parte dei diritti economici ( 1 ) detenuti dal club su quattro giocatori determinati. Procedimenti disciplinare e arbitrale in [OSCURATO:PERSONA] 4 settembre 2015 la commissione disciplinare della FIFA ha adottato una decisione nella quale ha, in particolare, dichiarato che, concludendo i contratti di cui trattasi, il club aveva violato il regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori (in prosieguo: il «RSTG») ( 2 ) e ha inflitto sanzioni disciplinari a tale club. Poiché il ricorso interno depositato dal club è stato respinto, quest'ultimo ha proposto, il 9 marzo 2016, un ricorso di annullamento avverso tale decisione di rigetto dinanzi al TAS, facendo valere l'illegittimità delle disposizioni sulle quali si basano tale decisione e le sanzioni disciplinari inflitte. A tal riguardo, il club ha sostenuto, tra l’altro, che il RSTG, in quanto sancisce un divieto totale delle pratiche dette di «third-party influence» e di «third-party ownership», accompagnato da sanzioni disciplinari, viola il diritto dell’Unione e, più in particolare, la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali garantite rispettivamente dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE nonché le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE. Il 9 marzo 2017 il TAS ha emesso un lodo arbitrale (in prosieguo: il «lodo del TAS») in cui ha confermato, in particolare, l'applicabilità di tali disposizioni del diritto dell'Unione alla controversia e ha escluso l'esistenza della loro violazione. Il successivo 15 maggio il club ha impugnato il lodo del TAS dinanzi al Tribunal fédéral ([OSCURATO:PERSONA]); tale impugnazione è stata respinta con sentenza del 20 febbraio 2018. Procedimento giudiziario in [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione di diritto belga che dirige il club hanno citato la FIFA, l'Union des associations européennes de football (UEFA) e l'URBSFA dinanzi al tribunal de commerce francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale commerciale di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]). L’8 luglio 2015 il club è intervenuto volontariamente nel procedimento chiedendo in particolare a tale giudice di dichiarare che il divieto totale delle pratiche summenzionate era contrario agli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE. Il 17 novembre 2016, il tribunal de commerce francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale commerciale di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese) ha emesso una sentenza in cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle diverse domande del club. L'appello avverso tale sentenza, proposto dal club dinanzi alla cour d'appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), è stato respinto il 12 dicembre 2019. Tale giudice ha dichiarato, da un lato, che i motivi del club secondo i quali il RSTG viola il diritto dell’Unione erano già stati sollevati da tale club dinanzi al TAS, nell’ambito della controversia che la opponeva alla FIFA, e respinti nel lodo del TAS. Orbene, secondo la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), al lodo del TAS, tenuto conto della normativa belga applicabile ( 3 ), devono essere riconosciuti gli stessi effetti di una decisione di un tribunale nei rapporti tra le parti, e, pertanto, l’autorità di cosa giudicata a decorrere dalla sua pronuncia, in quanto passata in giudicato a partire dal rigetto, da parte del Tribunal fédéral, del ricorso proposto contro di esso. Dall’altro lato, la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha sostanzialmente rilevato che, a partire dal momento in cui a una decisione giurisdizionale o a un lodo arbitrale viene riconosciuta autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia, ad essa deve essere attribuito, nei confronti dei terzi a tale controversia, ai quali essa è opponibile, il valore probatorio proprio di una siffatta autorità. Nel caso di specie, secondo tale giudice, il lodo del TAS ha valore probatorio nei confronti dell’URBSFA, che non era parte della controversia tra il club e la FIFA dinanzi al TAS. Il club ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza della cour d'appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo in particolare il motivo vertente sulla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tali disposizioni del diritto dell'Unione ostino a che, nel territorio di uno Stato membro, a un lodo arbitrale sia conferita, da un lato, autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia, qualora la conformità di tale lodo al diritto dell'Unione non sia stata previamente controllata da un giudice nazionale legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale e, dall'altro, gli venga riconosciuta, a causa di tale autorità di cosa giudicata, un valore probatorio nei rapporti tra le parti della controversia e i terzi. Giudizio della Corte Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli all’interno dell’Unione, anche in caso di ricorso all’arbitrato In via preliminare, la Corte ricorda, da un lato, che l'obbligo enunciato all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE comporta che tutti gli organi rientranti nel sistema giurisdizionale degli Stati membri che possono essere chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell'Unione, a interpretare o ad applicare tale diritto soddisfino i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva. Dall’altro lato, il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta richiede, in particolare, che tali giudici possano procedere a un controllo giurisdizionale effettivo degli atti, delle misure o dei comportamenti di cui si sostiene, nell’ambito di una determinata controversia, che hanno leso i diritti o le libertà che il diritto dell’Unione conferisce a un singolo. Tuttavia, nessuna di tali due disposizioni comporta che i singoli dispongano di un mezzo di ricorso diretto volto, in via principale, a mettere in discussione una determinata misura, purché esistano peraltro, nel sistema giurisdizionale nazionale interessato, uno o più mezzi di ricorso che consentano loro di ottenere, in via incidentale, un controllo giurisdizionale effettivo di tale misura e che garantiscano così il rispetto dei diritti e delle libertà loro garantiti dal diritto dell'Unione. Peraltro, l’ordinamento giuridico istituito dai Trattati non osta, in linea di principio, a che i singoli che rientrano in tale ordinamento giuridico per l’esercizio di un’attività economica, nel territorio dell’Unione, sottopongano le controversie che possono opporle nell’ambito di tale esercizio a un meccanismo di arbitrato. Infatti, i singoli hanno la possibilità di concludere un accordo che assoggetta, in termini chiari e precisi, in tutto o in parte, le controversie ad essa connesse ad un organo arbitrale, al posto del giudice che sarebbe stato competente a pronunciarsi su tali controversie in forza delle disposizioni applicabili in mancanza di un siffatto accordo. Tuttavia, a partire dal momento in cui il meccanismo di arbitrato istituito o designato da un siffatto accordo deve essere attuato in tutto il territorio dell’Unione, nell’ambito di controversie connesse all’esercizio di un’attività economica in tale territorio, tale meccanismo deve essere concepito e attuato in modo da garantire, da un lato, la sua compatibilità con i principi che strutturano l’architettura giurisdizionale dell’Unione e, dall’altro, il rispetto effettivo dell’ordine pubblico dell’Unione. A tal fine, i lodi emessi dall'organo arbitrale devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva ( 4 ), sebbene tale controllo possa validamente rivestire un carattere limitato. In tale contesto, non si può ammettere che, ricorrendo all’arbitrato, i singoli possano sottrarsi ai principi e alle disposizioni del diritto primario o derivato dell’Unione che rivestono un carattere essenziale per l’ordinamento giuridico istituito dai Trattati o un’importanza fondamentale per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione. Al contrario, il rispetto di tali principi e di tali disposizioni, che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione, si impone ai singoli purché le loro condizioni di applicazione siano soddisfatte in un determinato caso di specie. In tali limiti, il rispetto di tale ordine pubblico costituisce un complemento essenziale della rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici reciprocamente interdipendenti che vincolano l’Unione e gli Stati membri nonché questi ultimi tra di essi. Le libertà garantite dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Tali tre articoli, che hanno effetto diretto, rappresentano alcuni dei fondamenti del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne di cui all’articolo 26 TFUE. Sul controllo giurisdizionale dei lodi emessi dal TAS nell’ambito di controversie connesse all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione Anzitutto, la Corte segnala che i meccanismi arbitrali ai quali le associazioni sportive internazionali come la FIFA sottopongono la soluzione delle controversie che possono opporle, o opporre le federazioni nazionali che ne sono membri ai singoli rientranti nella loro rispettiva competenza, che si tratti di imprese o di sportivi, sono caratterizzati, in ragione dello statuto e delle prerogative di tali associazioni sportive, da un insieme di elementi loro propri. Per tale ragione, nel caso in cui tali controversie siano connesse all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione, la possibilità, per i singoli interessati, di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo della compatibilità dei lodi emessi nell’ambito di tali controversie con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione riveste un’importanza del tutto particolare. Infatti, tenuto conto dello statuto e delle prerogative delle associazioni sportive quali la FIFA, si deve ritenere che il ricorso a siffatti meccanismi arbitrali sia imposto unilateralmente da tali associazioni a detti singoli. Anche se, da un punto di vista formale, l’applicazione di un meccanismo di tal genere a un singolo può richiedere la conclusione di un accordo con quest’ultimo, la conclusione di tale accordo e l’inserimento, in quest’ultimo, di una clausola che prevede il ricorso all’arbitrato sono, in realtà, previamente imposte da una normativa adottata dall’associazione interessata e applicabile ai suoi membri e alle persone affiliate a tali membri, o addirittura ad altre categorie di persone Il carattere obbligatorio dei meccanismi arbitrali di questo tipo è strettamente legato al fatto che essi sono destinati ad applicarsi a controversie tra, da un lato, un’associazione sportiva che dispone di poteri di regolamentazione, di controllo e di sanzione sui generis e particolarmente estesi e, dall’altro, un insieme generale e indeterminato di persone giuridiche o fisiche soggette all’esercizio di tali poteri nell’ambito dell’esercizio della loro attività professionale. È vero che tale ricorso all’arbitrato può essere giustificato in linea di principio, tenuto conto dell’autonomia giuridica di cui dispongono le associazioni sportive internazionali e tenuto conto delle responsabilità che sono loro proprie, mediante il perseguimento di obiettivi legittimi come quelli consistenti nel garantire il trattamento uniforme delle controversie connesse alla disciplina sportiva che rientra nella loro competenza o nel consentire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle norme applicabili a tale disciplina. Tuttavia, tale autonomia giuridica non può giustificare il fatto che l'esercizio dei poteri detenuti da tali associazioni conduca a limitare la possibilità per i singoli di avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferiti dal diritto dell'Unione e che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Orbene, tale requisito implica esso stesso che il rispetto di tali diritti e libertà possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, a maggior ragione quando il ricorso all'arbitrato è imposto ai singoli interessati. Per quanto riguarda, poi, i requisiti che deve soddisfare il controllo giurisdizionale dei lodi emessi dall’organo arbitrale ( 5 ), la Corte precisa, in primo luogo, che in tutti i casi in cui un lodo sia stato emesso nell’ambito di una controversia connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione e non sia stato previsto un rimedio giurisdizionale diretto contro tale lodo dinanzi a un giudice di uno Stato membro, deve esistere una possibilità per i singoli interessati di ottenere in via incidentale, su loro domanda o d’ufficio, da qualsiasi giudice di uno Stato membro che possa conoscere di un siffatto lodo in qualsiasi modo, un controllo giurisdizionale effettivo vertente sulla compatibilità di detto lodo con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione. In secondo luogo, i giudici degli Stati membri chiamati ad effettuare un siffatto controllo devono poter controllare, nel caso in cui un siffatto lodo comporti, come nel caso di specie, un’interpretazione o un’applicazione dei principi o delle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione e che conferiscono diritti o libertà ai singoli, l’interpretazione svolta di tali principi o di tali disposizioni, le conseguenze giuridiche che sono state ricollegate a tale interpretazione per quanto riguarda la loro applicazione al caso di specie e la qualificazione giuridica che è stata data, alla luce di detta interpretazione, ai fatti quali accertati e valutati dall’organo arbitrale. In terzo luogo, tali giudici non possono limitarsi a constatare, se del caso, che un siffatto lodo è incompatibile, in tutto o in parte, con principi o disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Al contrario, essi devono altresì poter trarre, nell’ambito delle loro rispettive competenze e conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, tutte le conseguenze giuridiche che si impongono in caso di constatazione di una siffatta incompatibilità. In caso contrario, il controllo giurisdizionale operato non sarebbe, infatti, effettivo, in quanto potrebbe lasciare perdurare tale incompatibilità. In ultimo luogo, ogni giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve disporre del potere di concedere i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, anche nel caso in cui tale giudice sottoponga una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e sospenda il procedimento in attesa della risposta di quest’ultima. Inoltre, un siffatto giudice deve disapplicare le norme di diritto nazionale che ostano a tale potere. Di conseguenza, da un lato, i singoli interessati devono avere la possibilità di chiedere a qualsiasi giudice nazionale validamente investito della questione se un lodo arbitrale sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione di concedere loro provvedimenti provvisori in attesa dell’emananda decisione nel merito. Dall’altro, qualsiasi giudice nazionale competente a pronunciarsi su una questione del genere deve disapplicare qualsiasi norma promanante da uno Stato membro o, a maggior ragione, da un’associazione sportiva, che vieti ai singoli interessati di chiedergli di concedere loro siffatti provvedimenti provvisori o che osti in altro modo a che esso possa concedere loro siffatti provvedimenti. Ne consegue, infine, che, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili a una determinata controversia ostino eventualmente alla piena efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il giudice nazionale competente deve, qualora non possa procedere a un’interpretazione conforme di tali disposizioni nazionali, disapplicarle di propria iniziativa. Tale obbligo si impone, in particolare, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili impediscano al giudice nazionale competente di procedere, in via incidentale, a un controllo effettivo della compatibilità di un lodo arbitrale emesso dal TAS, nell’ambito di una controversia connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione, con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Pertanto, detto obbligo si impone, in particolare, in presenza di disposizioni e di norme nazionali che conferiscono autorità di cosa giudicata a un siffatto lodo arbitrale nei rapporti tra le parti, da un lato, e valore probatorio a quest’ultimo nei rapporti tra le parti e i terzi, dall’altro, senza che tale lodo arbitrale sia stato oggetto, in via preliminare, di un controllo che abbia consentito a un giudice appartenente allo Stato membro interessato, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale, di verificare, in modo effettivo, se esso fosse compatibile con i principi e con le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione. A tal riguardo, è l’attribuzione stessa di una siffatta autorità e, di conseguenza, di un siffatto valore a detto lodo arbitrale che, in un siffatto contesto, interviene in violazione del requisito della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta. ( 1 ) Tali diritti economici mirano a riflettere il valore economico dei giocatori. Essi sono collegati ai diritti federativi che una società ottiene assumendo un determinato giocatore, quali il diritto di registrare tale giocatore o il diritto di farlo giocare. Il loro esercizio consente alla società che li detiene di percepire le somme dovute, ad esempio, in caso di prestito o di trasferimento del detto giocatore, a titolo della gestione o della cessione dei suoi diritti d’immagine o, ancora, a causa della risoluzione del contratto di quest’ultimo. ( 2 ) Tale regolamento, adottato dalla FIFA il 22 marzo 2014 ed entrato in vigore il 1 o agosto 2014, enuncia agli artt. 18 bis, intitolato «Influenza di un terzo su società», e 18ter, intitolato «Proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi», un divieto delle pratiche di third party influence e di third party ownership. ( 3 ) Articoli 24 e 28, e articolo 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile belga, come modificato dalla legge recante varie disposizioni in materia di giustizia, del 21 dicembre 2018 (Moniteur belge del 31 dicembre 2018, pag. 106560). ( 4 ) Alla quale i singoli interessati hanno diritto, in forza dell'articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. ( 5 ) Per consentire ai giudici nazionali competenti di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva alla quale essi hanno diritto, in forza dell’articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris