Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 29905/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6827-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5 / 7 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Progetto 2000 soc. coop. a r.l. proponericorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 256/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in accoglimentodel ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007; la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»);

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una “omogenea potenzialità di rifiuti”, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di Caserta, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria;

2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr. Cass. n. 5744 del 24/2/2023, Cass. n. 14385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 16686 del 21/6/2019);

2.2. ritiene il Collegio che renda, tuttavia,opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza dellaquestione di diritto, post a , in particolare, dal ricorso, circa il potere del Giudice tributario di disapplicare i regolamenti comunali con riguardo alla valutazione di ordine tecnico—discrezionale circa l’omogeneità/non omogeneità dei rifiuti tassabili con la medesima categoria tariffaria, a seconda del differente regime tariffario P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6827-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5 / 7 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Progetto 2000 soc. coop. a r.l. proponericorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 256/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in accoglimentodel ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007; la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una “omogenea potenzialità di rifiuti”, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di Caserta, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria; 2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr. Cass. n. 5744 del 24/2/2023, Cass. n. 14385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 16686 del 21/6/2019); 2.2. ritiene il Collegio che renda, tuttavia,opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza dellaquestione di diritto, post a , in particolare, dal ricorso, circa il potere del Giudice tributario di disapplicare i regolamenti comunali con riguardo alla valutazione di ordine tecnico—discrezionale circa l’omogeneità/non omogeneità dei rifiuti tassabili con la medesima categoria tariffaria, a seconda del differente regime tariffario P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de
Sentenza Cassazione n. 29905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris