CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20159/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] B attista Luciano, e domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari - n. 1 81 /20 20 , pubblicata i n data 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con sette motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n. 181/2020,con cui la Corte d’appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari – riformando la sentenza n. 1508/2017 del Tribunale di Sassari, ha dichiarato la ricorrente tenuta a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 275.186,58 a titolo di penale exart. 1384 cod. civ. Questi i fatti dai quali scaturisce la controversia. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. l a ricorrente convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al fine di sentire dichiarato risolto, per grave inadempimento della utilizzatrice, il contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 20 maggio 2003 ed ottenere il rilascio dell’immobile. Nel corso del giudizio produsse decreto ingiuntivo n. 17/2010, emesso dal Tribunale di Sassari, per l’importo di euro 96.730,02, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci , in ragione del mancato pagamento dei canoni di leasing pattuiti dal n. 24 al n. 38, non opposto. La società convenuta, costituendosi in giudizio, oltre ad eccepire la nullità delle clausole di cui alle “Condizioni generali di locazione finanziaria di Immobili” , spiegò, in via riconvenzionale, in i potesi di risoluzione anticipata del leasing , la domanda di condanna della concedente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 700.000,00 a titolo di indennizzo e ingiustificato arricchimento. Il Tribunale, con ordinanza, rigettata l ’ eccezion e di nullità delle clausole ed accertato il grave inadempimento (per mancato pagamento dei canoni), dichiarò la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio dell’immobile, e dispose la separazione della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale ed il prosieguo del giudizio per l’istruttoria della stessa. Il gravame interposto avverso la suddetta ordinanza dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. venne respinto dalla Corte d’appello, che confermò la dichiarazione di risoluzione del co ntratto ed il rigetto dell’eccezione di invalidità ed inefficacia delle clausole contenute nell’allegato A del contratto di locazione. Nel prosieguo del giudizio di primo grado, espletata la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Sassari rigettò integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha , preliminarmente, rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità della clausola contrattuale n. 12, che attribuivaalla concedente il diritto di ottenere, oltre alla restituzione dell’immobile, anche le somme maturate a titolo di canoni scaduti, interessi di mora, spese e penali, nonché, a titolo di maggior danno, anche il valore attualizzato del restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell’utilizzatore, detratto quanto il concedente aveva ricavato con la vendita o il riutilizzo del bene; in particolare, aveva evidenziato che il meccanismo previsto da tale clausola consentiva alla società concedente di recuperare un importo superiore a quello derivante dalla fisiologica esecuzione del contratto, in violazione della ratio sottesa al secondo comma dell’art. 1256 cod. civ. e con conseguente necessità di riduzione della penale ex art . 1384 cod. civ. La Corte ha osservato che tali eccezioni non costituivano domande nuove perché il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] alla originaria domanda riconvenzionale di restituzione di quanto percepito dalla controparte ‹‹a titolo di indennizzo e/o ingiustificato arricchimento››, ai sensi del secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., aveva aggiunto nelle sue conclusioni in appello quella di riduzione della penale ex art. 1384 cod. civ., non mutava la pretesa, che rimaneva comunque fondata sui medesimi fatti costitutivi, ossia l’ingiustificato arricchimento del venditore nel caso di restituzione dell’immobile concesso in leasing e contestuale incameramento delle somme riscosse a titolo di canoni, e sul medesimo petitum, ossia la restituzione del vantaggio indebito asseritamente ottenuto dalla società concedente ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. Ritenendo, quindi , necessario verificare se la concedente, a seguito della restituzione del bene e della acquisizione di parte dei canoni maturati sino al momento della risoluzione, avesse ottenuto, in esecuzione della clausola pattizia n. 12, un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene, la Corte territoriale, all’esito di un calcolo e basandosi anche sull’accertamento svolto dal c.t.u., ha concluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevapercepito in eccesso la somma di eu ro 275.186,58 e l’ha condannata alla restituzione di detto importo in favore dell’utilizzatrice, respingendo, infine , le contestazioni concernenti la determinazione del valore del bene oggetto di leasing effettuata dal c.t.u. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata per vizio di ultrapetizione, per avere la Corte d’appello, a fronte di una domandariconvenzionale di indennizz o e di ingiustificato arricchimento, proposta in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., accolto le pretese di quest’ultima a diverso titolo, sebbene l’odierna controricorrente non avesse esercitato un’azione contrattuale, né fatto riferimento all’ipotesi regolata dal secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata là dove i giudici di appello hanno disatteso l’eccezione d’inammissibilità, per novità, delle domande introdotte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sollevata con la comparsa di costituzione in appello. Ribadisce che in primo grado l’odierna controricorrente nelle conclusioni precisate con la memoria ex art. 183 cod. pro c. civ. si era limitata a richiedere ‹‹ il pagamento a titolo di indennizzo e ingiustificato arricchimento della somma di euro 700.000,00››, senza avanzare domanda di restituzione e senza fare riferimento ai canoni corrisposti, né al secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. , cosicché doveva ritenersi inammissibile la domanda giudiziale fondata sul contratto, introdotta per la prima volta in appello. 3. Con il terzo motivo, denunciando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 167, 183 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, la ricorrente contesta alla Corte d’appello di avere, nel ricostruire la vicenda processuale, trascurato di verificare il thema decidendum consolidatosi in primo grado, non avvedendosi delle domande nuove avanzate in appello dalla odierna controricorrente. 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello dopo avere affermato che era intervenuto il giudicato sulla risoluzione del contratto ‹‹che copriva ogni altra questione che fosse possibile sollevare in ordine alla validità del contratto di leasing e delle sue clausole , secondo i consolidati principi per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile..››, è poi passata ad esaminare una delle clausole contrattuali, precisamente quella contrassegnata con il n. 12, ritenendola illegittima perché volta a consentire alla concedente di conseguire vantaggi maggiori di quelli che avrebbe potuto ottenere dalla regolare esecuzione del contratto. 5. Con il quinto motivo, formulato in via subordinata ai precedenti, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e si duole che la Corte d’appello, non tenendo conto diquanto disposto dal contratto, non ha fatto corretta applicazione delle norme evocate in rubrica, consentendo alla utilizzatrice di sottrarsi agli obblighi contrattuali derivanti dalla locazione e di ottenere un ingiusto guadagno. 6. Con il sesto motivo, censurando la decisione gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. e del principio racchiuso nella locuzione pacta sunt servanda e ove applicabile, dell’art. 1, commi da 136 a 140 della l. n. 214/2017, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamenta che la Corte territoriale, riconosciuta la validità della clausola contrattuale di cui all’art. 12, avrebbe dovuto esclusivamente valutare le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore previste da tale norma contrattuale, anziché individuarne altre diverse da quelle pattuite fino a procedere d’ufficio alla riduzione dellapenale ex art. 1384 cod. civ. Sottolinea pure che, in caso di inadempimento da parte dell’utilizzatore, si può procedere a quantificare i rispettivi crediti/debiti delle parti solo dopo avere realizzato la vendita del bene oggetto del contratto e dopo avere incassato il relativo prezzo e che né l’art. 12 del le condizioni generali di contratto , né l’art. 1, comma 138, della l. n. 124/17, prevedono che si possa ipotizzare , mediante c.t.u.,il valore dell’immobile oggetto del contratto di leasing risolto. 7. Con il settimo motivo, formulato in via subordinata, prospettando la violazione degli artt. 1526, 1384, 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta il conteggio operato dalla Corte d’appello per avere erroneamente inserito fra gli elementi di calcolo le somme che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva corrisposto come anticipi di locazione ed a titolo di canoni oggetto del decreto ingiuntivo, per avere considerato quale indebita detenzione dell’immobile il periodo dal dicembre 2009 al dicembre 2016, anziché dal settembre 2008, e per non avere applicato gli interessi di mora all’indennità di occupazione. 8. Con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].n.c. deduce ‹‹ la violazione dell’art. 360, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla definizione del contratto di leasing finanziario: in quanto sussiste il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e il contratto di locazione finanziaria››. Sostiene che il contratto di leasing è fondat o su un collegamento negoziale tra il contratto di vendita (intercorrente tra il fornitore del bene e l’acquirente/concedente il bene in leasing) e il contratto di locazione finanziaria (tra il concedente e l’utilizzatore) e che la Corte d’appello, nel ridurre la penale e quantificare l’indebito arricchimento ha errato nel non calcolare quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettivamente erogato alla utilizzatrice; soggiunge, pertanto, che alle somme complessivamente determinate dal giudice d’appello deve essere aggiunta quella di euro 58.804,00, oltre IVA, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva illegittimamente trattenuto e non versato all’utilizzatrice secondo quanto contrattualmente stabilito. 9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la ‹‹violazione degli artt. 360, secondo comma, n. 3 c.p.c. e 1541 c.c.: in quanto l’indennità di occupazione è stata calcolata tenendo conto anche dell’anticipo sul prezzo d’acquisto finale del bene locato››. La ricorrente incidentale,rappresenta ndo che il canone di leasing si compone di una parte che costituisce l’anticipo sul prezzo d’acquisto finale del bene locato e d i una parte che rappresenta il corrispettivo anche del godimento del bene e non del capitale, assume che il giudice d’appello ha errato nella parte in cui non ha scomputato dalla somma di euro 4.739,00(pari al valore mensile del canone di locazione) ‹‹ la parte relativa al capitale da quella del corrispettivo per il godimento del bene››. 10. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale , strettamente connessi in quanto tutti volti a denunciare errores in procedendo nei quali sarebbe incorsa la Corte d’appello, possono essere trattati unitariamente e sono infondati.10.1. Occorre premettere che non è in discussione in questa sede la qualificazione del rapporto contrattuale in esame in termini di leasing traslativo e che è parimenti pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società utilizzatrice, si sia pure avvalsa dell a clausola convenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore(art. 12 delle condizioni generali di contratto) , con la quale era stata prevista, da un lato, l’immediata corresponsione di qualunque somma maturata per canoni insoluti, interessi di mora e spese e l’irripetibilità dei canoni, oltre al risarcimento del maggior danno e, dall'altro, il riconoscimento all'utilizzatore inadempiente di quanto ricavato dalla venditao dal riutilizzo del bene. 10.2. Con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite, dando atto che, sino all'entrata in vig ore della legge 4 agosto 2017, n. 124 – che all’art. 1, commi 136 - 140, ha fornito una tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria, secondo una disciplina però priva di carattere retroattivo (conf. Cass. n. 26531/2021) e perciò non applicabile ratione temporis al caso di specie – si è affermata la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo , hanno ribadito che da tale distinzione è derivata una diversificazione delle rispettive discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, con la precisazone che al leasing traslativo si applica, in via analogica, la disciplina dettata dall'art.1526 cod. civ. nella vendita con riserva di proprietà , per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. In particolare, l e Sezioni Unite hanno sottolineato come la ratio dell’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. risieda nell’esigenza di «porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata» nel caso di leasing traslativo, al fine di evitare l’ ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l'acquisizione delle rate riscosse, oltre all’eventuale risarcimento del danno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso». Al contempo, non è stata trascurata l’esigenza di fornire un’equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, ma, mediante il bilanciamento con l’istituto della riduzione della penale eccessiva, avendo di mira l’equità contrattuale (Cass. Sez. U, 26531/2021; Cass. n. 6034/1997). Si è spiegato che, potendo le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex art. 1382 c.c. (come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo "contratto di leasing"), l’operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., che consente l’acquisizione delle ‹‹rate pagate›› come indennità, a titolo di clausola penale (cd. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex art. 1384 c.c., la riduzione giudiziale dell’indennità medesima ‹‹secondo le circostanze››, valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di «ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (Cass., sez. 3, 12/07/2018,n. 18326).Ma soprattutto, per quanto rileva in questa sede, le citate Sezioni Unite hanno evidenziato che, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva, a causa del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene (cd. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, comma 2, c.c., deve essere ridotta dal giudice, anche d'ufficio, «sempre che, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - i n senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272»; ciò, appunto, nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., sez. U, 13/09/2005,n. 18128). 10.3. Con la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado la società utilizzatrice ha chiesto la condanna della concedente al pagamento, in suo favore, della sommadi euro 700.000,00 a titolo di ‹‹indennizzo e ingiustificato arricchimento››, sul presupposto che la concedente, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, non potesse, oltre che ottenere la restituzione del bene locato, trattenere allo stesso tempo anche i canoni riscossi sino al momento della risoluzione, come previsto in contratto, poiché tale pattuizione si poneva in evidente contrasto con il disposto di cui all’art. 1526 cod. civ. La domanda, così cristallizzata anche con la successiva memoria ex art. 183 , sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., è stata reiterata anche in appello, là dove, in sede diprecisazione delle conclusioni , è stato chiesto di ‹‹accertare e dichiarare e, per l’effetto, condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere alla società [OSCURATO:SOCIETA]. tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo e/o ingiustificato arricchimento e/o riduzione della penale exart. 1384 cod. civ.››.Così precisata la domanda, è del tutto evidente che l a [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto domanda di ingiustificato arricchimento, ma ha piuttosto spiegato domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla controparte,ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., fondando detta pretesa, anche in sede di appello , sui medesimi fatti cost itutivi su cui poggiava la domanda introdotta in primo grado, ossia il vantaggio indebito che la società concedente avrebbe ottenuto ove fosse stato riconosciuto in suo favore non solo la restituzione dell’immobile concesso in leasing , ma anche il definitivo incameramento delle somme riscosse a titolo di canoni. A fronte di tale domanda, che si sottrae alla censura di novità contestata dalla odierna ricorrente, il giudice di appello, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata, ritenendo che la clausola di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente dovesse qualificarsi come clausola penale, in quanto volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha correttamente escluso l’inammissibilità della domanda, eccepita dalla società concedente ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ed esercitato il potere di riduzione, ritenendo la penalemanifestamente eccessiva ed iniqua. Tanto impone di escludere anche il denunciato vizio di ultrapetizione, nel quale il giudice di merito incorre solo quando, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitumo c ausa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., sez. 2, 21/03/2019,n. 8048). 11. Anche il quarto motivo è infondato.Il giudicato formatosi sulla declaratoria di risoluzione del contratto di leasing non toglie che il giudice d’appello, procedendo all’esame della domanda ritualmente avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., potesse ridurre la penale di cui alla clausola n. 12 del contratto di leasing, che è stata pattuita proprio al fine di regolamentare il rapporto in caso di risoluzione del contratto. La riduzione ad equità della penale non incide infatti sulla validità, né comporta la nullità della clausola, ma esprime solo una valutazione di iniquità perché essa attribuisce alla società conced ente vantaggi maggiori di quelli a cui avrebbe avuto diritto in caso di corretta esecuzione del contratto. 12. Il quinto ed il sesto motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati. Secondo l’orientamento di questa Corte, è coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 cod. civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo che prevede l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15202 ; Cass. , sez. 3, 24/01/2020, n. 1581 ; Cass., sez . 3, 28 /08/ 2019, n. 21762 ; Cass., sez. 3, 8/10/2019, n. 25031). Va, tuttavia, considerato che, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere, come precisato da Cass. n. 15202 del 2018, cit., ‹‹in concreto una locupletazione che eluda il limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto››. La clausola di cui all’art. 12 del contratto di leasing intercorso tra le parti, il cui contenuto è stato trascritto a pag. 26 del ricorso, prevede la detrazione di quanto il concedente ‹‹abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell’immobile…››;ma, non risultando il bene ancora venduto o riallocato, la Corte di appello, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente tenuto conto, nel conteggio operato, del valore del bene calcolato dal consulente tecnico d’ufficio, in tal modo non disattendendo le previsioni contrattuali. Del tutto inconferente è, invece, il richiamo all’art. 1, commi 136 - 140, della legge n. 124 del 2017, perché, come già detto, non applicabile ratione temporis al contratto di leasing in esame concluso in data antecedente all’entrata in vigore della legge. 13. Il settimo motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in realtà la ricorrente prospetta questioni di fatto, già vagliate dai giudici di merito, al fine di ottenere una diversa determinazione del credito da essa vantato, in contrapposizione con il conteggio operato dai giudici di appello. 14. Parimenti inammissibile è il primo motivo del ricorso incidentaleper difetto di specificità. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma, c od. proc. civ. , sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass., sez. U,08/11/2021, n. 32415). La complessiva lettura della censuranon consente di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ., perché il motivo manca non solo della indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche della illustrazione, mediante argomentazioni intelligibili, delle critiche che si rivolgono alla sentenza, risultando così incomprensibile ed inesplicato.15. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta la violazione di una disposizione di legge che non è stata applicata dai giudici di appello e che risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. 16. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spesedel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'arti 13,comma 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte del la ri