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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 26228/2022

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giuntivo - – cessione di fatto dell’azienda -prova presuntiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

LUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 42/2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 42/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diSavini [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2144/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Sibimex) ag ì contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento del saldo di una fattura relativa all’acquisto di una fresatrice verticale (come da conferma di ordine di acquisto del 29.03.2010) ottenendo dal Tribunale di Pavia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, stante il riconoscimento di debito da parte della [OSCURATO:PERSONA], contenuto in una e-mail del 19.10.2010, inviata dall’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL].

1.1. – Il tentativo di pignoramento esperito da Sibimex in data 15.06.2011 presso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA], sita in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9, ebbe esito negativo, poiché in loco veniva rinvenuta “una nuova società estranea agli atti”, mentr e la [OSCURATO:PERSONA] risultava trasferita a [OSCURATO:PERSONA], via F. Ferrari 6 .

A nalogo esito negativo sortirono gli ulteriori tentativi di pignoramento effettuati a giugno e ottobre 2011.

1.2. –Nel 2012 Sibimex convenne in giudizio la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento dello stesso debito portato dal suddetto decreto ingiunt ivo, facendo valere un riconoscimento di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 1988 c.c.) ovvero l’intervenuta cessione di fatto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 2560 comma 2 c.c.).

L’attrice allegò documentazione a supporto dell’assunto che la Smels.n.c. – costituita nel 1996, con sede legale in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9,di cui era socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] – e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente ridenominata AFA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) –costituita nel 2002, con la stessa sede legale in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9, e con unico socio nonché amministratore il medesimo [OSCURATO:PERSONA],il quale, dopo la messa in liquidazione volontaria a maggio 2011 con trasferimento della sede a [OSCURATO:PERSONA] viaF.

Ferrari 6, ne era stato nominato anche liquidatore – fossero in realtà “ una unica entità, o comunque un soggetto giuridico la cui azienda è nei fatti proseguita con la [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale è stata ceduta”.

1.3. – Il Tribunale di Pavia accolse la domanda, a ffermando : i) che la risposta al sollecito di pagamento «trasmesso dalla mail della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna contestazione sul fatto che il sollecito fosse stato inviato alla propria mail»,era sintomatico del f atto che quest’ultima si era riconosciuta debitrice del saldo del pagamento dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sibimex, ai sensi dell’art. 1988 cod.civ.; ii) che vi era la prova presuntiva del trasferimento o cessione di fatto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla prima «per svolgere la medesima attività svolta da questa di commercio di macchine utensili come risulterebbe dal doc. 13 prodotto dalla appellata –sito internet [OSCURATO:PERSONA] – nonostante tale attività non fosse prevista dall’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA]».

1.4. –La decisione di primo grado è stata totalmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato le domande proposte da Sibimex contro [OSCURATO:SOCIETA]. , accertando: i) che non vi era stato alcun riconoscimento di debito, in quanto « l’unico riconoscimento di debito rinvenibile nella mail del 19.10.2012, come si legge nel testo della missiva, proviene non dalla [OSCURATO:PERSONA], ma dalla società che ha acquistato il macchinario, la [OSCURATO:SOCIETA]»; ii) che « non è stata fornita alcuna valida prova in ordine al trasferimento o alla cessione di azienda daAfa [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] srl) alla [OSCURATO:PERSONA]», e comunque, quand’ancheciò fosse stato dimostrato, mancherebbe la p rova che il debito in questione risultava dai libri contabili, come richiede l’art. 2560, comma 2, c.c.ai fini della responsabilità dell’acquirente.

2. – Avverso la decisione di secondo grado Sibimex propone ricorso per cassazione articolato su quattro motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla prova del trasferimento dell’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA].r.l.) alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.», ci si duole del mancato rispetto delle norme di diritto che avrebbero dovuto informare il percorso logico-formativo della motivazione della sentenza impugnata, per non aver posto i giudici di appello a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati (artt. 115 e 116 c.p.c.), e per aver affermato la mancanza di prova della cessione di fatto dell’azienda, senza esaminare e valutare, anche nel loro complesso, la serie di elementi presuntivi forniti da parte attrice (ex art. 2729 c.c.), rilevanti ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. – con particolare riguardo: i) alle visure camerali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; ii) alle rispettive pagine dei siti internet (ww.smelmac.netper [OSCURATO:PERSONA] e www.savinimacchineutensili.com per [OSCURATO:PERSONA]); iii) al contratto di locazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; iv) ai verbali di pignoramento negativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; v) al riconoscimento di debito di [OSCURATO:PERSONA] inviato con la mail della [OSCURATO:PERSONA] ( ) – valorizzando, invece, aspetti ininfluenti ed anzi contro-conducenti (come la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. – Il secondo mezzo, rubricato «Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio relativamente alla prova del trasferimento o della cessione di azienda, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», richiama le contestazioni svolte con il primo motivo sotto il prisma dell’onere motivazionale.

In particolare, i fatti storici decisivi di cui si denuncia l’omesso esame sarebbero: i) la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi siti internet, della continuazione da parte della seconda dell’azienda della prima; ii) i pignoramenti negativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di Afa); iii) l’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutte le strutture della [OSCURATO:PERSONA] posta in liquidazione, e la continuazione da parte della prima della stessa attività della seconda, nello stesso immobile, con lo stesso logo, la stessa insegna, lo stesso referente, lo stesso socio e lo stesso amministratore unico; iv) la pubblicizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello svolgimento dell’attività di commercio di macchine utensili nuove ed usate dal 1990, quando tale attività non era neppure prevista nel proprio statuto, essendosicostituita come società immobiliare pura; v) la confusione della gestione della [OSCURATO:PERSONA] e della Smelanche a causa dell’utilizzo del medesimo indirizzo mail di quest’ultima ([OSCURATO:EMAIL]).

2.3. – Con i l terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2560 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente», si contesta l’affermazione dei giudici di secondo grado per cui «nessuna prova è stata fornita» circa l’iscrizione nei libri contabili di [OSCURATO:PERSONA] del debito verso Sibimex,per cui è causa, ai fini dell’invocata solidarietà passiva ex art. 2560, comma2, c.c., in quanto frutto del mancato esame «di elementi e fatti essenziali, pacifici, incontestati e documentalmente provati dai quali si trae anche la prova inequivoca ex artt. 2729 e 2697 c.c. dell’iscrizione del debito de quo nei libri contabili della cedente [OSCURATO:PERSONA]», alla luce del pagamento dell’acconto, del riconoscimento di debito e dell’emissione del decreto ingiuntivo definitivo a carico della [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento del saldo.

2.4. – Il quarto mezzo, rubricato «Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio relativamente alla prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», svolge una censura motivazionale sulla base dele stesse allegazioni veicolate dal terzo.

3. –I primi due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiché veicola no , peraltro in modo non del tutto autosufficiente,censure prettame nte meritali.

3.1. – Con essi, il ricorrente mira sostanzialmente a mettere in discussione l’attività valutativa dei giudici di merito rispetto a lle risultanze istruttorie, senza considerare che l’errore di valutazione – investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare – non è sindacabile in sede di legittimità, poiché attiene adun accertamento di fatto riservato al giudic e del merito ( ex plurimis , Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

3.2. –Invero, la corte d’appello ha accertato che la società attrice non ha fornito «alcuna prova» della dedotta cessione “di fatto” dell’azienda, quanto a «beni, insegna, marchio»,della [OSCURATO:PERSONA] (poi Afa) alla [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi sulla pretesa valenza probatoria del «doc. 13 (stampa del sito internet)», per osservare che «esso nulla dimostra circa l’avvenuto passaggio dell’azienda che va intesa quale complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi»( aggiunge ndo che «anzi, dalla visura camerale la Afa risulta essere stata posta in liquidazione»).

3.3. –Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento – circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame –mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc.civ. (Cass. Sez.

U, 20867/2020; conf. ex plurimis Cass.29246/2021).

Il vizio di violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è dunque cosa diversa da quanto denunziato con il ricorso in esame, poiché nel caso di specie le censure investono l'apprezzamento, non sindacabile in sede di legittimità, dell’efficacia dimostrativa delle fonti di prova acquisite rispetto al fatto da provare (cfr. Cass. 29246/2021, 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

3.4. –Analogamente, la doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore,oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. Cass. 18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U. nn.8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020), che parimenti non ricorrono nella decisione impugnata.

3.5. –Con riferimento alla dedotta violazione dell’ art. 2729 c.c. (nel presupposto che l’onere della forma scritta ad probationem ex art . 2556, comma 1, c.c., questa Corte ha affermato , in generale, che spe tta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità(Cass. 3854/2019).

Di conseguenza, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. 10253/2021).

Tuttavia, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo(Cass. 22366/2021).

Nel caso di specie, le censure motivazionali non rispettano nemmeno i canon i del novellato art. 360, co mma 1, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 83 /2 012, convertito, con modificazioni, dalla l . 134/2012, applicabile ratione temporis), che onerano il ricorrente di indicare, ai sensi degli artt. 366, comma1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez.U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare,in sede di legittimità, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez.

U, 33017/2018).

Infatti, il ricorrente non indica in modo puntuale e specifico se, quando e come siano stati allegati in sede di appello gli ulteriori elementi ( visure camerali, contratto di locazione, verbali di pignoramento, pagine dei siti internet, conferma d’ordine di acquisto del 29.3.2010, e - mail del 19.10.2010 ) che, globalmente considerati, attesterebbero una sorta di “immedesimazione”, o comunque un a significativa “confusione” gestoria, tra le due società - la [OSCURATO:PERSONA] (costituita nel 2002, avente come oggetto sociale «il commercio all’ingrosso ed al minuto, importazione ed esportazione, produzione ecc. di macchine utensili» e come i ndirizzo pec ) e la [OSCURATO:PERSONA] (costituita nel 1996, avente come oggetto sociale «l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione e ristrutturazione di beni immobili e mobili» e come indirizzo pec da cui dovrebbe trarsi, in tesi, la prova presuntiva della intervenuta cessione di azienda dalla prima (costituita successivamente) alla seconda (preesistente).

3.6. – Va dunque conclusivamente ribadito che «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che– per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. –dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass.23153/2018, 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., sia perché,con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le propri e , la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto,precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

3.7. – Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez.

U, 28220/2018).

Apparedunque evidente che i due motivi in esame, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano surrettiziamente ad una rivalutazione d el materiale probatorio acquisito daigiudici di appello , finendo così per trasformare i l giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass.5987/2021, 8758/2017).

4. –La rilevata inammissibilità dei primi due motivi, che mant iene ferma una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata , rende inammissibili, per difetto di interesse, anche il terzo ed il quarto motivo, che vertono invece sulla seconda ratio , relativa al requisito posto dall’art. 2560, comma 2, c.c. ( iscrizione nei libri contabili obbligatori) a i fini della responsabilità del cessionari in solido col cedente,per i debiti inerenti all'azienda ceduta (sempre che, appunto, vi sia la prova della cessione).

5. – All a declaratoria di inammissibilità del ricorso s egue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giuntivo - – cessione di fatto dell’azienda -prova presuntiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. LUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 42/2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 42/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diSavini [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2144/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Sibimex) ag ì contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento del saldo di una fattura relativa all’acquisto di una fresatrice verticale (come da conferma di ordine di acquisto del 29.03.2010) ottenendo dal Tribunale di Pavia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, stante il riconoscimento di debito da parte della [OSCURATO:PERSONA], contenuto in una e-mail del 19.10.2010, inviata dall’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]. 1.1. – Il tentativo di pignoramento esperito da Sibimex in data 15.06.2011 presso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA], sita in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9, ebbe esito negativo, poiché in loco veniva rinvenuta “una nuova società estranea agli atti”, mentr e la [OSCURATO:PERSONA] risultava trasferita a [OSCURATO:PERSONA], via F. Ferrari 6 . A nalogo esito negativo sortirono gli ulteriori tentativi di pignoramento effettuati a giugno e ottobre 2011. 1.2. –Nel 2012 Sibimex convenne in giudizio la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento dello stesso debito portato dal suddetto decreto ingiunt ivo, facendo valere un riconoscimento di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 1988 c.c.) ovvero l’intervenuta cessione di fatto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 2560 comma 2 c.c.). L’attrice allegò documentazione a supporto dell’assunto che la Smels.n.c. – costituita nel 1996, con sede legale in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9,di cui era socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] – e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente ridenominata AFA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) –costituita nel 2002, con la stessa sede legale in Poviglio (RE), via Buonarroti n. 9, e con unico socio nonché amministratore il medesimo [OSCURATO:PERSONA],il quale, dopo la messa in liquidazione volontaria a maggio 2011 con trasferimento della sede a [OSCURATO:PERSONA] viaF. Ferrari 6, ne era stato nominato anche liquidatore – fossero in realtà “ una unica entità, o comunque un soggetto giuridico la cui azienda è nei fatti proseguita con la [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale è stata ceduta”. 1.3. – Il Tribunale di Pavia accolse la domanda, a ffermando : i) che la risposta al sollecito di pagamento «trasmesso dalla mail della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna contestazione sul fatto che il sollecito fosse stato inviato alla propria mail»,era sintomatico del f atto che quest’ultima si era riconosciuta debitrice del saldo del pagamento dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sibimex, ai sensi dell’art. 1988 cod.civ.; ii) che vi era la prova presuntiva del trasferimento o cessione di fatto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla prima «per svolgere la medesima attività svolta da questa di commercio di macchine utensili come risulterebbe dal doc. 13 prodotto dalla appellata –sito internet [OSCURATO:PERSONA] – nonostante tale attività non fosse prevista dall’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA]». 1.4. –La decisione di primo grado è stata totalmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato le domande proposte da Sibimex contro [OSCURATO:SOCIETA]. , accertando: i) che non vi era stato alcun riconoscimento di debito, in quanto « l’unico riconoscimento di debito rinvenibile nella mail del 19.10.2012, come si legge nel testo della missiva, proviene non dalla [OSCURATO:PERSONA], ma dalla società che ha acquistato il macchinario, la [OSCURATO:SOCIETA]»; ii) che « non è stata fornita alcuna valida prova in ordine al trasferimento o alla cessione di azienda daAfa [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] srl) alla [OSCURATO:PERSONA]», e comunque, quand’ancheciò fosse stato dimostrato, mancherebbe la p rova che il debito in questione risultava dai libri contabili, come richiede l’art. 2560, comma 2, c.c.ai fini della responsabilità dell’acquirente. 2. – Avverso la decisione di secondo grado Sibimex propone ricorso per cassazione articolato su quattro motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla prova del trasferimento dell’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA].r.l.) alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.», ci si duole del mancato rispetto delle norme di diritto che avrebbero dovuto informare il percorso logico-formativo della motivazione della sentenza impugnata, per non aver posto i giudici di appello a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati (artt. 115 e 116 c.p.c.), e per aver affermato la mancanza di prova della cessione di fatto dell’azienda, senza esaminare e valutare, anche nel loro complesso, la serie di elementi presuntivi forniti da parte attrice (ex art. 2729 c.c.), rilevanti ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. – con particolare riguardo: i) alle visure camerali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; ii) alle rispettive pagine dei siti internet (ww.smelmac.netper [OSCURATO:PERSONA] e www.savinimacchineutensili.com per [OSCURATO:PERSONA]); iii) al contratto di locazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; iv) ai verbali di pignoramento negativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; v) al riconoscimento di debito di [OSCURATO:PERSONA] inviato con la mail della [OSCURATO:PERSONA] ( ) – valorizzando, invece, aspetti ininfluenti ed anzi contro-conducenti (come la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. – Il secondo mezzo, rubricato «Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio relativamente alla prova del trasferimento o della cessione di azienda, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», richiama le contestazioni svolte con il primo motivo sotto il prisma dell’onere motivazionale. In particolare, i fatti storici decisivi di cui si denuncia l’omesso esame sarebbero: i) la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi siti internet, della continuazione da parte della seconda dell’azienda della prima; ii) i pignoramenti negativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di Afa); iii) l’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutte le strutture della [OSCURATO:PERSONA] posta in liquidazione, e la continuazione da parte della prima della stessa attività della seconda, nello stesso immobile, con lo stesso logo, la stessa insegna, lo stesso referente, lo stesso socio e lo stesso amministratore unico; iv) la pubblicizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello svolgimento dell’attività di commercio di macchine utensili nuove ed usate dal 1990, quando tale attività non era neppure prevista nel proprio statuto, essendosicostituita come società immobiliare pura; v) la confusione della gestione della [OSCURATO:PERSONA] e della Smelanche a causa dell’utilizzo del medesimo indirizzo mail di quest’ultima ([OSCURATO:EMAIL]). 2.3. – Con i l terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2560 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente», si contesta l’affermazione dei giudici di secondo grado per cui «nessuna prova è stata fornita» circa l’iscrizione nei libri contabili di [OSCURATO:PERSONA] del debito verso Sibimex,per cui è causa, ai fini dell’invocata solidarietà passiva ex art. 2560, comma2, c.c., in quanto frutto del mancato esame «di elementi e fatti essenziali, pacifici, incontestati e documentalmente provati dai quali si trae anche la prova inequivoca ex artt. 2729 e 2697 c.c. dell’iscrizione del debito de quo nei libri contabili della cedente [OSCURATO:PERSONA]», alla luce del pagamento dell’acconto, del riconoscimento di debito e dell’emissione del decreto ingiuntivo definitivo a carico della [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento del saldo. 2.4. – Il quarto mezzo, rubricato «Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio relativamente alla prova dell’iscrizione del debito nei libri contabili della cedente, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», svolge una censura motivazionale sulla base dele stesse allegazioni veicolate dal terzo. 3. –I primi due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiché veicola no , peraltro in modo non del tutto autosufficiente,censure prettame nte meritali. 3.1. – Con essi, il ricorrente mira sostanzialmente a mettere in discussione l’attività valutativa dei giudici di merito rispetto a lle risultanze istruttorie, senza considerare che l’errore di valutazione – investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare – non è sindacabile in sede di legittimità, poiché attiene adun accertamento di fatto riservato al giudic e del merito ( ex plurimis , Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016). 3.2. –Invero, la corte d’appello ha accertato che la società attrice non ha fornito «alcuna prova» della dedotta cessione “di fatto” dell’azienda, quanto a «beni, insegna, marchio»,della [OSCURATO:PERSONA] (poi Afa) alla [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi sulla pretesa valenza probatoria del «doc. 13 (stampa del sito internet)», per osservare che «esso nulla dimostra circa l’avvenuto passaggio dell’azienda che va intesa quale complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi»( aggiunge ndo che «anzi, dalla visura camerale la Afa risulta essere stata posta in liquidazione»). 3.3. –Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento – circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame –mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc.civ. (Cass. Sez. U, 20867/2020; conf. ex plurimis Cass.29246/2021). Il vizio di violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è dunque cosa diversa da quanto denunziato con il ricorso in esame, poiché nel caso di specie le censure investono l'apprezzamento, non sindacabile in sede di legittimità, dell’efficacia dimostrativa delle fonti di prova acquisite rispetto al fatto da provare (cfr. Cass. 29246/2021, 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017). 3.4. –Analogamente, la doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore,oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. Cass. 18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn.8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020), che parimenti non ricorrono nella decisione impugnata. 3.5. –Con riferimento alla dedotta violazione dell’ art. 2729 c.c. (nel presupposto che l’onere della forma scritta ad probationem ex art . 2556, comma 1, c.c., questa Corte ha affermato , in generale, che spe tta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità(Cass. 3854/2019). Di conseguenza, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass. 10253/2021). Tuttavia, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo(Cass. 22366/2021). Nel caso di specie, le censure motivazionali non rispettano nemmeno i canon i del novellato art. 360, co mma 1, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 83 /2 012, convertito, con modificazioni, dalla l . 134/2012, applicabile ratione temporis), che onerano il ricorrente di indicare, ai sensi degli artt. 366, comma1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez.U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare,in sede di legittimità, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018). Infatti, il ricorrente non indica in modo puntuale e specifico se, quando e come siano stati allegati in sede di appello gli ulteriori elementi ( visure camerali, contratto di locazione, verbali di pignoramento, pagine dei siti internet, conferma d’ordine di acquisto del 29.3.2010, e - mail del 19.10.2010 ) che, globalmente considerati, attesterebbero una sorta di “immedesimazione”, o comunque un a significativa “confusione” gestoria, tra le due società - la [OSCURATO:PERSONA] (costituita nel 2002, avente come oggetto sociale «il commercio all’ingrosso ed al minuto, importazione ed esportazione, produzione ecc. di macchine utensili» e come i ndirizzo pec ) e la [OSCURATO:PERSONA] (costituita nel 1996, avente come oggetto sociale «l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione e ristrutturazione di beni immobili e mobili» e come indirizzo pec da cui dovrebbe trarsi, in tesi, la prova presuntiva della intervenuta cessione di azienda dalla prima (costituita successivamente) alla seconda (preesistente). 3.6. – Va dunque conclusivamente ribadito che «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che– per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. –dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass.23153/2018, 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., sia perché,con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le propri e , la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto,precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016). 3.7. – Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez. U, 28220/2018). Apparedunque evidente che i due motivi in esame, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano surrettiziamente ad una rivalutazione d el materiale probatorio acquisito daigiudici di appello , finendo così per trasformare i l giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass.5987/2021, 8758/2017). 4. –La rilevata inammissibilità dei primi due motivi, che mant iene ferma una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata , rende inammissibili, per difetto di interesse, anche il terzo ed il quarto motivo, che vertono invece sulla seconda ratio , relativa al requisito posto dall’art. 2560, comma 2, c.c. ( iscrizione nei libri contabili obbligatori) a i fini della responsabilità del cessionari in solido col cedente,per i debiti inerenti all'azienda ceduta (sempre che, appunto, vi sia la prova della cessione). 5. – All a declaratoria di inammissibilità del ricorso s egue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussisten
Decreto Cassazione n. 26228/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris